Sentenza del 29/04/2016 n. 2516 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Redditi delle persone fisiche - Determinazione sintetica - Elementi indicativi di capacità contributiva - Presunzione legale relativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico-induttivo fondato su elementi indicativi di capacità contributiva e su coefficienti presuntivi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito sulla base della disponibilità di beni o di spese incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente poteva superare la presunzione dimostrando documentalmente che il maggior reddito derivava, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il giudice, una volta accertata l'effettiva disponibilità degli elementi indicatori, non può negare loro la capacità presuntiva prevista dalla legge, ma deve valutare esclusivamente la prova della provenienza non imponibile delle somme. Non è invece necessario dimostrare anche che tali somme siano state concretamente utilizzate per sostenere le specifiche spese o acquistare i beni considerati.
La decisione
La presunzione derivante dagli elementi di capacità contributiva è stata qualificata come presunzione legale relativa, quindi superabile mediante prova contraria. La prova documentale richiesta al contribuente riguarda la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non anche la tracciabilità del loro specifico impiego nelle spese contestate. In assenza di tale prova, l'accertamento sintetico resta fondato; qualora invece la disponibilità di tali redditi sia dimostrata, essa è sufficiente a superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. n. 600/1973
Individua gli elementi indicativi della capacità contributiva rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito.
Art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo ratione temporis applicabile
Consente all'Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di coefficienti presuntivi e di elementi indicativi di capacità contributiva.
Art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo ratione temporis applicabile
Riconosce al contribuente la facoltà di dimostrare che il maggior reddito presunto deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo ratione temporis applicabile
Limita la prova contraria alla dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta; non impone anche di provare il loro concreto impiego nelle spese o negli acquisti contestati.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico basato su elementi di capacità contributiva costituisce una presunzione legale relativa: l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva disponibilità degli elementi, mentre il contribuente può fornire prova contraria.
- Il giudice non può disconoscere autonomamente il valore presuntivo attribuito dalla legge a beni, spese o altri indici di capacità contributiva, una volta accertata la loro effettiva esistenza.
- Per superare la presunzione è normalmente sufficiente documentare la disponibilità di redditi esenti o già tassati alla fonte; non è necessariamente richiesta la prova del collegamento puntuale tra tali redditi e ogni singola spesa.
- La prova contraria deve essere concreta e documentale: dichiarazioni generiche sulla provenienza delle somme o sulla disponibilità di risparmi, prive di adeguato riscontro, possono non essere sufficienti.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base al testo dell'art. 38 vigente nel periodo d'imposta e nel momento rilevante, poiché le regole sull'accertamento sintetico sono state modificate nel tempo.
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