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Direttiva 2024/325

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

Normativa europea32024L0325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 in due punti: aggiorna il riferimento alla direttiva quadro vigente, sostituendo il richiamo alla direttiva 91/477/CEE con quello alla direttiva (UE) 2021/555, e introduce una profondità minima uniforme della marcatura pari ad almeno 0,0762 mm. L’obiettivo è migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, assicurare parità di condizioni nel mercato interno e allineare la specifica tecnica agli standard di importanti mercati di esportazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 22 luglio 2025, mentre la nuova regola tecnica si applica solo alle armi e ai componenti immessi per la prima volta sul mercato dopo il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione.

Modifica delle specifiche tecniche minime per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, introducendo una profondità minima uniforme di 0,0762 mm e aggiornando i riferimenti normativi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68. Sul piano materiale riguarda la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali immessi sul mercato per la prima volta dopo il termine di applicazione indicato, con effetto anche sui componenti immessi separatamente sul mercato. Il testo è rilevante ai fini del SEE. È esclusa una disciplina autonoma di altri profili della detenzione o acquisizione di armi, poiché l’atto interviene solo sulle specifiche tecniche di marcatura.

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325: marcatura delle armi da fuoco e dei componenti essenziali

La direttiva interviene sulla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68, che stabilisce specifiche tecniche minime per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. L’intervento mira a rafforzare la tracciabilità, agevolare la libera circolazione nel mercato interno e allineare la disciplina europea a standard tecnici ritenuti rilevanti anche per l’esportazione verso mercati come Stati Uniti e Canada.

Obiettivi e contesto

I considerando chiariscono che la disciplina precedente non prevedeva un requisito espresso sulla profondità minima della marcatura. La Commissione ritiene quindi necessario introdurre una specifica tecnica uniforme a livello UE, sia per garantire condizioni di concorrenza omogenee tra operatori economici, sia per assicurare una migliore comparabilità tecnica delle marcature.

È inoltre esplicitato che una profondità di 0,0762 mm è tecnicamente realizzabile e non compromette la durevolezza delle armi da fuoco o dei componenti essenziali.

Modifiche alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68

La direttiva apporta due modifiche puntuali alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68:

  • nel titolo dell’atto, il riferimento alla direttiva 91/477/CEE viene sostituito con quello alla direttiva (UE) 2021/555, che costituisce il nuovo atto quadro in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
  • nell’allegato è inserito un nuovo punto 1 bis, secondo cui la profondità minima della marcatura stabilita da ciascuno Stato membro deve essere di almeno 0,0762 millimetri.

La formulazione lascia agli Stati membri il compito di disciplinare la modalità di attuazione interna, ma non consente loro di scendere sotto la soglia minima fissata dal diritto UE.

Ambito applicativo della nuova specifica tecnica

Secondo il considerando 6, la nuova regola sulla profondità minima si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali soltanto quando siano immessi sul mercato per la prima volta dopo il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La precisazione è rilevante anche per i componenti immessi separatamente sul mercato: la misura si applica comunque, indipendentemente dal fatto che il componente faccia parte dell’arma o sia commercializzato autonomamente.

Recepimento nazionale e obblighi procedurali

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 22 luglio 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Sono inoltre previsti i seguenti adempimenti:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
  • inserimento, nelle misure nazionali, di un riferimento alla direttiva oppure accompagnamento con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Rilevanza pratica per professionisti

Per avvocati e commercialisti, il profilo centrale è la necessità di verificare l’adeguamento delle procedure di marcatura e delle specifiche tecniche di produzione/importazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. La nuova soglia minima di 0,0762 mm diventa un parametro armonizzato di conformità, con impatto su controlli di filiera, commercializzazione transfrontaliera e rapporti con fornitori e operatori esteri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento normativo

L’articolo 1, punto 1, modifica il titolo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 sostituendo il riferimento alla direttiva 91/477/CEE con quello alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Profondità minima della marcatura

L’articolo 1, punto 2, inserisce nell’allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 un punto 1 bis secondo cui la profondità minima della marcatura stabilita da ciascuno Stato membro è di almeno 0,0762 millimetri.

Finalità tecniche e di mercato

Nei considerando si chiarisce che la nuova specifica serve a migliorare la tracciabilità, a agevolare la libera circolazione e a garantire parità di condizioni tra operatori economici e utilizzatori; la scelta di 0,0762 mm è motivata anche dall’allineamento con USA e Canada ed è considerata tecnicamente realizzabile e non lesiva della durevolezza delle armi e dei componenti.

Applicazione differita della misura tecnica

Ai sensi del considerando 6, la misura di cui all’articolo 1, punto 2, si applica solo alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali immessi sul mercato per la prima volta dopo il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la regola si applica anche ai componenti immessi separatamente.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 22 luglio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearmi da fuocomercato internotracciabilitàarmonizzazione tecnica

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