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Direttiva 2024/505

Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L0505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il regime UE di riconoscimento delle qualifiche professionali per una categoria specifica di infermieri formati in Romania, inserendo nel sistema dei diritti acquisiti anche i titoli legati allo speciale programma di rivalorizzazione. Inoltre, obbliga gli Stati membri ospitanti a mantenere validi i riconoscimenti già concessi prima del 3 marzo 2024 in base al precedente quadro normativo. La modifica mira a rafforzare la certezza del diritto e a tutelare aspettative legittime e diritti già consolidati.

Modifica mirata della direttiva 2005/36/CE per aggiornare il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale formati in Romania, includendo lo speciale programma di rivalorizzazione e tutelando i riconoscimenti già concessi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali, nell’ambito della direttiva 2005/36/CE, dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale. Riguarda sia i casi di riconoscimento fondato sui diritti acquisiti specifici dell’articolo 33 bis, sia la salvaguardia della validità dei riconoscimenti già concessi dagli Stati membri ospitanti ai sensi degli articoli da 10 a 14 prima del 3 marzo 2024. Non disciplina in generale tutte le professioni, ma incide anche sull’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE per chiarire il rapporto tra regime generale e diritti acquisiti quando le qualifiche non soddisfano i requisiti dell’articolo 33 bis.

Direttiva (UE) 2024/505: riconoscimento delle qualifiche degli infermieri formati in Romania

La direttiva modifica la direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con un intervento puntuale e settoriale riferito agli infermieri responsabili dell’assistenza generale formati in Romania. L’obiettivo è duplice: da un lato, includere espressamente lo speciale programma di rivalorizzazione nel regime dei diritti acquisiti; dall’altro, preservare la validità dei riconoscimenti già rilasciati dagli Stati membri ospitanti prima del 3 marzo 2024.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro della direttiva 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nel mercato interno. I considerando evidenziano che, nel tempo, alcuni Stati membri hanno riconosciuto qualifiche di infermieri formati in Romania anche quando non rientravano nei requisiti esatti dell’articolo 33 bis, applicando il diritto dell’Unione, la giurisprudenza della Corte di giustizia o il regime generale degli articoli da 10 a 14. La direttiva interviene per tutelare i diritti acquisiti e le aspettative legittime di tali soggetti, nonché per chiarire che, in mancanza dei requisiti specifici dell’articolo 33 bis, può operare il regime generale.

Modifica dell’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la lettera b) dell’articolo 10. La nuova formulazione include espressamente, tra le professioni interessate dal regime generale quando non risultano soddisfatti i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita, anche gli infermieri responsabili dell’assistenza generale con riferimento all’articolo 33 bis. Si tratta di una precisazione di coordinamento sistematico, utile a evitare incertezze sul rapporto tra riconoscimento automatico fondato sui diritti acquisiti e applicazione del regime generale.

Nuovo articolo 33 bis: diritti acquisiti specifici per infermieri formati in Romania

Il nuovo testo dell’articolo 33 bis concentra in un’unica disciplina le condizioni di riconoscimento per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. La norma stabilisce che, per tale qualifica, si applicano solo i diritti acquisiti previsti dal paragrafo 2.

Gli Stati membri devono riconoscere come prova sufficiente alcuni titoli di formazione rumeni, a condizione che siano soddisfatte le condizioni aggiuntive indicate. In particolare:

  • per il Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist, ottenuto mediante istruzione post-secondaria presso una școală postliceală, la formazione deve essere iniziata prima del 1° gennaio 2007;
  • per la Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, conseguita a seguito di corso di laurea breve, la formazione deve essere iniziata prima del 1° ottobre 2003;
  • per la Diplomă de licență de asistent medical generalist, conseguita a seguito di corso di laurea specialistica, la formazione deve essere iniziata prima del 1° ottobre 2003.

Per alcuni di questi titoli, il riconoscimento richiede inoltre un certificato attestante che il cittadino dell’Unione ha esercitato legalmente la professione di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per pianificazione, organizzazione e prestazione delle cure infermieristiche, per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato.

Speciale programma di rivalorizzazione

La principale novità sostanziale introdotta dalla direttiva è l’inclusione dello speciale programma di rivalorizzazione istituito dalla Romania. Secondo i considerando, tale programma è stato creato per consentire ai partecipanti di aggiornare la loro formazione in modo da soddisfare i requisiti minimi della direttiva 2005/36/CE, ed è stato presentato e valutato nel quadro del coordinamento tra Stati membri e Commissione.

Il nuovo articolo 33 bis riconosce anche:

  • i titoli di cui alla lettera a), punti ii) e iii), se corredati della Diplomă de licenţă di cui all’ordinanza congiunta n. 4317/943/2014 e del supplemento al diploma che attesta il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione;
  • i titoli di livello post-secondario elencati nell’ordinanza n. 5114/2014, se corredati del Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale previsto dalle medesime ordinanze.

Per questi casi il completamento del programma sostituisce, in sostanza, la necessità di dimostrare separatamente l’esperienza professionale in Romania che era richiesta nel regime precedente.

Salvaguardia dei riconoscimenti già concessi

Con l’articolo 33 ter, inserito dalla direttiva, gli Stati membri ospitanti devono garantire la validità dei riconoscimenti della qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale già concessi ai sensi degli articoli da 10 a 14 prima del 3 marzo 2024. La tutela riguarda i cittadini che avevano completato la formazione in Romania e che non soddisfacevano i requisiti:

  • dell’articolo 33 bis nella versione in vigore al 1° gennaio 2007;
  • dell’articolo 33 bis come modificato dalla direttiva 2013/55/UE.

Si tratta di una disposizione di salvaguardia dei diritti acquisiti e della certezza del diritto, che impedisce di rimettere in discussione riconoscimenti già validamente operanti negli ordinamenti nazionali.

Recepimento, notifica ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare, entro il 4 marzo 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al suo contenuto. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è diretta agli Stati membri.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono strutture sanitarie, professionisti e soggetti interessati al riconoscimento transfrontaliero, la direttiva ha rilievo soprattutto per:

  • la verifica dei titoli rumeni e delle date di inizio della formazione;
  • la distinzione tra riconoscimento automatico/diritti acquisiti e regime generale;
  • la documentazione attestante l’esercizio professionale legale in Romania;
  • la conservazione dei riconoscimenti già ottenuti prima del 3 marzo 2024.

In termini operativi, la norma amplia la base documentale utile al riconoscimento e rafforza la stabilità delle posizioni già acquisite, lasciando agli Stati membri margini limitati alla sola scelta delle forme e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE

Viene chiarito che il regime generale di riconoscimento si applica, tra gli altri, agli infermieri responsabili dell’assistenza generale quando il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti dagli articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49. Il richiamo espresso all’articolo 33 bis rafforza la certezza giuridica sul rapporto tra diritti acquisiti specifici e regime generale.

Nuova formulazione dell’articolo 33 bis sui diritti acquisiti per infermieri formati in Romania

Per la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale si applicano solo i diritti acquisiti previsti dal paragrafo 2. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente determinati titoli di formazione rumeni, purché accompagnati, a seconda dei casi, da un certificato o da titoli aggiuntivi attestanti l’effettivo esercizio legale della professione in Romania per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il certificato, oppure dal completamento dello speciale programma di rivalorizzazione.

Titoli e condizioni di riconoscimento ai sensi dell’articolo 33 bis, paragrafo 2

Sono elencati tre titoli principali: i) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist con formazione iniziata prima del 1° gennaio 2007; ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist con formazione iniziata prima del 1° ottobre 2003; iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist con formazione iniziata prima del 1° ottobre 2003. Per alcuni titoli è richiesto anche il certificato di esercizio legale in Romania per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti.

Integrazione dello speciale programma di rivalorizzazione

Il riconoscimento è esteso ai titoli associati allo speciale programma di rivalorizzazione istituito dalla Romania: per taluni diplomati è sufficiente il titolo di formazione rumeno corredato del supplemento al diploma che attesta il completamento del programma; per altri è sufficiente il Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale, previsto dalle ordinanze rumene n. 4317/943/2014 e n. 5114/2014. La modifica elimina, per tali casi, la necessità di dimostrare l’esperienza professionale in Romania come condizione autonoma di accesso al riconoscimento.

Salvaguardia dei riconoscimenti già concessi prima del 3 marzo 2024

Con il nuovo articolo 33 ter gli Stati membri ospitanti devono garantire la validità dei riconoscimenti della qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale concessi ai sensi degli articoli da 10 a 14 prima del 3 marzo 2024, per i soggetti che non soddisfacevano i requisiti dell’articolo 33 bis nelle versioni in vigore al 1° gennaio 2007 o come modificato dalla direttiva 2013/55/UE.

Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 marzo 2025 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessioni sanitarielibera circolazione dei lavoratoridiritto del mercato interno

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