Direttiva 2023/2843
Direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua un insieme di atti dell’UE sulla cooperazione giudiziaria affinché le comunicazioni transfrontaliere avvengano, di regola, tramite mezzi digitali conformi al regolamento (UE) 2023/2844. L’obiettivo è modernizzare gli scambi tra autorità competenti, ridurre i tempi e garantire nel contempo i diritti fondamentali e le garanzie procedurali. La disciplina introduce nuovi articoli sui mezzi di comunicazione e modifica termini, modalità di trasmissione e obblighi informativi in vari strumenti di mutuo riconoscimento e cooperazione investigativa/esecutiva. Il recepimento è differito e coordinato con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2023/2844 e dei relativi atti di esecuzione.
Digitalizzazione delle comunicazioni nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, commerciale e penale, mediante modifica di alcune direttive e decisioni quadro per imporre l’uso ordinario di mezzi elettronici conformi al regolamento (UE) 2023/2844.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle comunicazioni ufficiali tra autorità competenti degli Stati membri nell’ambito di specifici strumenti UE di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (direttiva 2003/8/CE, direttiva 2011/99/UE) e, soprattutto, in materia penale (decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI, 2009/948/GAI, direttiva 2014/41/UE). Riguarda lo scambio transfrontaliero di atti, moduli, certificati, decisioni e altre comunicazioni ufficiali tra autorità giudiziarie e, ove previsto, autorità centrali; in alcuni casi si estende alle comunicazioni con organi o agenzie dell’Unione e alle informazioni necessarie per i diritti di difesa e patrocinio a spese dello Stato. Sono previste eccezioni specifiche e, per alcuni atti, la possibilità di usare altri canali sicuri quando il sistema informatico decentrato non sia possibile o opportuno. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata, fatte salve le regole del protocollo n. 21.
Direttiva (UE) 2023/2843 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria
La direttiva modifica numerosi atti dell’Unione in materia civile, commerciale e penale per rendere le comunicazioni transfrontaliere tra autorità competenti, di regola, digitali e conformi al regolamento (UE) 2023/2844. L’intervento si inserisce nel più ampio pacchetto di digitalizzazione della giustizia e mira a modernizzare gli scambi, ridurre i tempi procedurali e preservare le garanzie della Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Obiettivi e ratio
La direttiva dà attuazione all’esigenza, richiamata nei considerando, di modernizzare il quadro delle procedure transfrontaliere, secondo il principio del "digitale per default". La logica è unificare i canali di trasmissione delle informazioni e degli atti tra autorità nazionali, autorità centrali, e in alcuni casi organi o agenzie dell’Unione, senza incidere negativamente sui diritti procedurali essenziali.
Ambito materiale e atti modificati
L’intervento riguarda:
- la direttiva 2003/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere;
- la direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo;
- la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale;
- varie decisioni quadro in materia penale relative a mandato d’arresto europeo, blocco/sequestro probatorio, sanzioni pecuniarie, confisca, esecuzione di pene detentive, sorveglianza di misure di sospensione condizionale, misure alternative alla detenzione cautelare e conflitti di giurisdizione.
Regola generale sui mezzi di comunicazione
Il nucleo della riforma consiste nell’introdurre, in ciascuno degli atti interessati, una disposizione dedicata ai "mezzi di comunicazione". La regola generale è che la comunicazione ufficiale tra autorità competenti avvenga conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844, quindi mediante il sistema informatico decentrato, salvo le eccezioni espressamente previste.
In diversi casi la disciplina precisa che:
- le comunicazioni scritte ufficiali devono avvenire direttamente tra le autorità competenti;
- gli originali o le copie autenticate di documenti possono essere inviati in formato elettronico conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844;
- quando uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, la stessa regola vale anche per i rapporti con tali autorità centrali;
- talune richieste di transito possono essere trasmesse anche attraverso canali di comunicazione sicuri ai fini delle attività di contrasto.
Principali modifiche in materia civile e commerciale
Per la direttiva 2003/8/CE, la domanda di patrocinio a spese dello Stato deve essere trasmessa dall’autorità di trasmissione competente all’autorità di ricezione competente dell’altro Stato membro entro 15 giorni dalla ricezione della domanda compilata e dei relativi documenti giustificativi, tradotti se necessario. La trasmissione deve avvenire in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.
Per la direttiva 2011/99/UE, l’ordine di protezione europeo deve essere trasmesso secondo le nuove modalità digitali; se l’autorità ricevente non è competente, deve inoltrarlo d’ufficio all’autorità competente e informare senza ritardo lo Stato di emissione. Se la documentazione è incompleta, l’autorità di esecuzione assegna un termine ragionevole per integrare le informazioni mancanti.
Principali modifiche in materia penale e di reciproco riconoscimento
La maggior parte delle modifiche riguarda strumenti penali di reciproco riconoscimento e cooperazione investigativa/esecutiva.
Per il mandato d’arresto europeo, vengono disciplinati i mezzi di comunicazione tra autorità giudiziarie emittenti ed esecutive, nonché le informazioni necessarie per esercitare il diritto di difesa nello Stato emittente e per chiedere il patrocinio a spese dello Stato. La procedura di transito resta regolata da una disciplina speciale.
Per i provvedimenti di blocco o sequestro e per le decisioni di confisca, la trasmissione diretta della decisione e del certificato è confermata, con possibilità di invio elettronico degli originali o copie autenticate. È rafforzato l’obbligo di informare senza ritardo lo Stato di emissione o di esecuzione in caso di esecuzione, rifiuto, rinvio o cessazione dell’esecuzione.
Per le sanzioni pecuniarie, l’esecuzione e le altre comunicazioni ufficiali devono seguire il canale diretto e digitale; è prevista la facoltà di inviare in formato elettronico gli originali o le copie autenticate quando richiesti.
Per l’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, la direttiva conferma la trasmissione diretta della sentenza e del certificato, disciplina il transito della persona condannata e stabilisce che la decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della competenza alla sorveglianza deve essere adottata entro 60 giorni.
Per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, sono previsti una trasmissione diretta degli atti, un termine di 60 giorni per la decisione dello Stato di esecuzione, obblighi informativi dettagliati sulle modifiche, revoche, esecuzione della pena e cessazione delle misure, nonché l’uso di moduli specifici per lo scambio di informazioni.
Per le misure alternative alla detenzione cautelare, la trasmissione della decisione e del certificato è resa espressamente diretta e digitalizzabile; l’autorità di esecuzione deve informare senza ritardo lo Stato di emissione e, se non competente, trasmettere d’ufficio la decisione all’autorità competente.
Per la prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione penale, le autorità contattante e contattata devono comunicare conformemente al regolamento (UE) 2023/2844.
Obblighi di recepimento e calendario
La direttiva non è autoapplicativa nei suoi aspetti di modifica delle direttive nazionali di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro due anni dall’entrata in vigore del corrispondente atto di esecuzione previsto dal regolamento (UE) 2023/2844, con applicazione dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del biennio.
Il recepimento è articolato per gruppi di articoli:
- articoli 2 e 11;
- articoli 1, 6 e 10;
- articoli 3, 4, 5 e 9;
- articoli 7 e 8.
Le misure nazionali dovranno contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Portata pratica per professionisti
Per avvocati e commercialisti la direttiva rileva soprattutto perché accelera e standardizza i flussi documentali tra Stati membri, con impatto su notifiche, trasmissione di domande, certificati, decisioni e informazioni integrative. Il nuovo quadro impone di verificare, nei procedimenti transfrontalieri interessati, la correttezza del canale di comunicazione, le eccezioni applicabili e i termini speciali, in particolare i 15 giorni per il patrocinio a spese dello Stato e i 60 giorni per alcune decisioni di riconoscimento/esecuzione. Inoltre, la crescente ammissibilità dell’invio elettronico degli originali e delle copie autenticate richiede un adeguamento operativo degli studi professionali e delle amministrazioni coinvolte.
Disposizioni principali
Obiettivo di digitalizzazione e coordinamento con il regolamento (UE) 2023/2844
La direttiva mira ad allineare gli strumenti vigenti di cooperazione giudiziaria civile, commerciale e penale al quadro del regolamento (UE) 2023/2844, prevedendo che la comunicazione tra autorità competenti avvenga, di norma, tramite sistema informatico decentrato. Le modifiche devono anche rispettare i diritti fondamentali, in particolare l’articolo 47 della Carta, e non comprimere le garanzie procedurali essenziali.
Modifiche alla direttiva 2003/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato
L’articolo 13, paragrafo 4, è sostituito prevedendo che l’autorità di trasmissione competente trasmetta la domanda all’autorità di ricezione competente dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 entro 15 giorni dalla ricezione della domanda debitamente compilata e dei documenti giustificativi tradotti, ove necessario.
Mandato d’arresto europeo: mezzi di comunicazione e garanzie difensive
Nella decisione quadro 2002/584/GAI è inserito l’articolo 8 bis, che impone, salvo eccezioni, la comunicazione ufficiale tra autorità giudiziaria emittente ed esecutiva secondo l’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; ciò vale anche per le autorità centrali, se designate. Le informazioni necessarie per permettere al ricercato di nominare un avvocato nello Stato emittente e chiedere il patrocinio a spese dello Stato sono trasmesse con lo stesso canale digitale. È inoltre prevista la possibilità di usare altri canali sicuri per le richieste di transito.
Provvedimenti di blocco o sequestro probatorio
Nella decisione quadro 2003/577/GAI la trasmissione del provvedimento e del certificato è ricondotta a un flusso diretto tra autorità giudiziarie competenti, con obbligo di comunicazione immediata su esecuzione, rifiuto, rinvio e ripresa dell’esecuzione. È inserito l’articolo 12 bis sui mezzi di comunicazione conformi all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.
Sanzioni pecuniarie
La decisione quadro 2005/214/GAI viene modificata per consentire la trasmissione diretta della decisione o copia autenticata con certificato e, se richiesto, degli originali; gli originali o copie autenticate possono essere inviati in formato elettronico ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844. È introdotto l’articolo 15 bis sui mezzi di comunicazione digitali, con eccezioni limitate.
Decisioni di confisca
La decisione quadro 2006/783/GAI è aggiornata per prevedere trasmissione diretta della decisione di confisca e del certificato, con possibilità di invio elettronico degli originali o copie autenticate. Sono rafforzati gli obblighi di informazione in caso di rinvio, cessazione dell’esecuzione e su qualsiasi decisione che privi la decisione del suo carattere esecutivo. È inserito l’articolo 18 bis sui mezzi di comunicazione.
Esecuzione di pene detentive o misure privative della libertà
La decisione quadro 2008/909/GAI prevede trasmissione diretta della sentenza e del certificato, con possibilità di invio elettronico degli originali o copie autenticate. Il transito della persona condannata è disciplinato con rinvio all’articolo 22 bis e, su richiesta, con traduzione del certificato. La decisione di riconoscimento o meno e di trasferimento della sorveglianza deve essere adottata entro 60 giorni. È introdotto l’articolo 22 bis sui mezzi di comunicazione.
Sorveglianza di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive
La decisione quadro 2008/947/GAI modifica la trasmissione diretta della sentenza e del certificato, consente l’invio elettronico degli originali o copie autenticate, prevede il trasferimento d’ufficio all’autorità competente se quella ricevente non è competente, fissa un termine di 60 giorni per la decisione dello Stato di esecuzione e disciplina gli obblighi informativi sulle decisioni adottate. È inserito l’articolo 20 bis sui mezzi di comunicazione.
Misure alternative alla detenzione cautelare
La decisione quadro 2009/829/GAI prevede la trasmissione diretta della decisione sulle misure cautelari e del certificato, con eventuale invio elettronico degli originali o copie autenticate. L’autorità di esecuzione deve informare senza ritardo l’autorità di emissione e, se non competente, trasmettere d’ufficio l’ordine all’autorità competente. È inserito l’articolo 23 bis sui mezzi di comunicazione.
Prevenzione dei conflitti di giurisdizione penale
L’articolo 7 della decisione quadro 2009/948/GAI è sostituito e impone che le autorità contattante e contattata comunichino in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; la stessa regola vale anche per le eventuali autorità centrali.
Ordine europeo di protezione
La direttiva 2011/99/UE è modificata imponendo la trasmissione dell’ordine di protezione europeo secondo l’articolo 16 bis e prevedendo la comunicazione diretta tra autorità competenti. Se l’autorità di esecuzione non è competente, trasmette d’ufficio l’ordine all’autorità competente; se l’informazione è incompleta, assegna un termine ragionevole per l’integrazione. È introdotto l’articolo 16 bis sui mezzi di comunicazione.
Ordine europeo di indagine penale
La direttiva 2014/41/UE è modificata con l’inserimento dell’articolo 5 bis sui mezzi di comunicazione conformi all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844, salvo talune comunicazioni espressamente escluse. L’OEI è trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione; in caso di rinvio, l’esecuzione deve riprendere senza ritardo non appena cessino i motivi ostativi. Sono disciplinati i casi in cui l’autorità di esecuzione non possa decidere per modulo incompleto o debba adottare atti di indagine non previsti, con informativa immediata e conferma successiva se richiesta.
Recepimento e calendario di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro due anni dall’entrata in vigore dei corrispondenti atti di esecuzione previsti dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844, con applicazione dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo biennale. Il recepimento è scaglionato per blocchi di articoli: articoli 2 e 11; articoli 1, 6 e 10; articoli 3, 4, 5 e 9; articoli 7 e 8. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri conformemente ai trattati; Danimarca e, con le limitazioni del protocollo n. 21, Irlanda non partecipano all’adozione né sono vincolate, salvo quanto ivi previsto.
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