Direttiva 2024/790
Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2024/790 aggiorna la MiFID II per coordinare il quadro delle sedi di negoziazione e della trasparenza con la riforma del regolamento (UE) n. 600/2014 incentrata sul sistema consolidato di pubblicazione. Semplifica alcuni obblighi informativi, chiarisce la disciplina della best execution, ridefinisce taluni profili degli internalizzatori sistematici e introduce requisiti più puntuali su qualità dei dati e sospensione delle negoziazioni. Interviene inoltre sulla vigilanza e sulle sanzioni per nuovi obblighi sostanziali e rafforza il regime dei derivati su merci e sulle quote di emissione, prevedendo anche una relazione della Commissione su tali mercati.
Modifica mirata della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per adeguare il quadro sui mercati degli strumenti finanziari alla riforma della trasparenza di mercato e del sistema consolidato di pubblicazione, rafforzando inoltre la disciplina su best execution, internalizzatori sistematici, qualità dei dati, sospensione delle negoziazioni e mercati dei derivati su merci e quote di emissione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale entro il 29 settembre 2025. Le modifiche incidono sulla direttiva 2014/65/UE e, per riflesso, sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui mercati regolamentati, sugli MTF e OTF, sugli internalizzatori sistematici e sugli operatori che negoziano derivati su merci e derivati sulle quote di emissione; rilevano anche per i clienti delle imprese di investimento nell’ambito dell’esecuzione degli ordini. Alcune disposizioni richiamano il raccordo con il regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/791, e con altri atti settoriali; sono previste esclusioni o specificazioni, ad esempio per determinate entità non finanziarie che operano su sedi di negoziazione per esigenze di liquidità o di riduzione del rischio.
Direttiva (UE) 2024/790 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
La direttiva interviene in modo mirato sulla MiFID II per allinearla alla riforma del regolamento (UE) n. 600/2014 operata dal regolamento (UE) 2024/791. L’obiettivo dichiarato è migliorare la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari, rafforzare la competitività dei mercati dei capitali dell’Unione e assicurare coerenza tra disciplina delle sedi di negoziazione, obblighi di trasparenza e sistema consolidato di pubblicazione.
Obiettivi e contesto normativo
La revisione si colloca nel quadro del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali e della strategia della Commissione volta a semplificare e armonizzare la trasparenza dei mercati dei valori mobiliari. Il legislatore unionale evidenzia la necessità di un sistema consolidato di pubblicazione, specie per azioni, obbligazioni societarie e strumenti di debito in euro, nonché la necessità di eliminare sovrapposizioni o disposizioni divenute non più pertinenti dopo la modifica del regolamento (UE) n. 600/2014.
Coordinamento con il sistema consolidato di pubblicazione
Una parte centrale della direttiva consiste nel trasferimento di taluni profili normativi dal livello direttiva al livello regolamento. In particolare:
- è soppresso l’articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
- la definizione di "sistema multilaterale" viene ricondotta al regolamento (UE) n. 600/2014;
- la disciplina viene resa coerente con il nuovo impianto della trasparenza di mercato e con gli obblighi di contribuzione dati al sistema consolidato di pubblicazione.
L’effetto pratico è quello di evitare duplicazioni e di concentrare nel regolamento la disciplina più direttamente connessa alla raccolta e diffusione centralizzata dei dati di mercato.
Ambito soggettivo e modifiche alle esenzioni
La direttiva rivede l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), chiarendo che determinate entità non finanziarie che sono membri o partecipanti di mercati regolamentati o MTF non devono essere forzate a qualificarsi come imprese di investimento quando negoziano per finalità di gestione della liquidità o di riduzione dei rischi connessi all’attività commerciale o di tesoreria. La norma è costruita per evitare un onere sproporzionato e per preservare la funzionalità operativa delle imprese industriali o commerciali che utilizzano i mercati in ottica di copertura.
Internalizzatori sistematici e best execution
L’articolo 4 ridefinisce il concetto di internalizzatore sistematico, limitandolo alle imprese di investimento che negoziano per conto proprio in strumenti di capitale in modo organizzato, frequente e sistematico, oppure che scelgono volontariamente tale status. Viene così superata la precedente impostazione fondata su soglie quantitative, ritenuta eccessivamente onerosa.
L’articolo 27 viene ristrutturato in modo rilevante:
- è soppresso l’obbligo di relazione di cui al paragrafo 3;
- il cliente deve essere informato della sede di esecuzione, per gli strumenti soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- le imprese di investimento devono controllare l’efficacia dei propri dispositivi e della strategia di esecuzione, valutando regolarmente se le sedi prescelte garantiscono il miglior risultato possibile;
- ogni modifica rilevante deve essere notificata ai clienti con cui esiste una relazione continuativa.
La direttiva affida inoltre all’ESMA la predisposizione di norme tecniche di regolamentazione sui criteri di valutazione della strategia di esecuzione, distinguendo tra clienti al dettaglio e professionali. L’ESMA deve trasmettere i progetti alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Qualità dei dati e requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione
Per sostenere il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione, la direttiva impone che le imprese di investimento, i gestori del mercato e i mercati regolamentati dispongano di idonei dispositivi per garantire il rispetto dei requisiti di qualità dei dati di cui all’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014. Tale obbligo è espressamente esteso anche ai mercati regolamentati, che devono inoltre avere almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno in grado di interagire con tutti gli altri ai fini della formazione dei prezzi.
Sospensione e limitazione delle negoziazioni
La disciplina dell’articolo 48 viene rafforzata per le situazioni di emergenza o di forte volatilità. I mercati regolamentati devono poter sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni e, in casi eccezionali, sopprimere, modificare o correggere le transazioni. I parametri devono essere calibrati tenendo conto della liquidità delle varie classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, evitando perturbazioni significative del corretto funzionamento del mercato.
Inoltre:
- i mercati regolamentati devono pubblicare sul proprio sito web le circostanze che portano alla sospensione o limitazione e i principi utilizzati per definire i principali parametri tecnici;
- se il mercato non interviene pur in presenza di condizioni di negoziazione anormali, le autorità competenti devono poter adottare misure adeguate, anche avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettere da m) a p);
- l’ESMA deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sui principi da considerare e sulle informazioni da comunicare alle autorità competenti, con termine di presentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Tick size e mercati di paesi terzi
L’articolo 49, paragrafo 2, è integrato per consentire, in relazione ad alcune azioni con ISIN extra-SEE o con ISIN SEE negoziate in un paese terzo, l’applicazione della stessa dimensione minima di variazione di prezzo utilizzata dalla sede di negoziazione del paese terzo che costituisce il mercato più rilevante in termini di liquidità.
Derivati su merci, quote di emissione e controlli sulle posizioni
La direttiva interviene in modo significativo sugli articoli 57 e 58, estendendo espressamente il perimetro ai derivati sulle quote di emissione. I mercati e le imprese che gestiscono sedi di negoziazione devono disporre di controlli sulla gestione delle posizioni, con poteri di richiesta di informazioni molto ampi, inclusi dati su titolari effettivi, esposizioni collegate e posizioni detenute in altre sedi o nei contratti EEOTC.
Sul versante della trasparenza:
- le sedi di negoziazione che trattano derivati su merci o derivati sulle quote di emissione devono pubblicare relazioni settimanali sulle posizioni aggregate per categorie di persone;
- quando sono negoziate opzioni, devono essere pubblicate due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni;
- le relazioni devono essere trasmesse all’autorità competente e all’ESMA;
- l’ESMA procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni.
Per le negoziazioni fuori sede, le imprese di investimento devono fornire almeno giornalmente una scomposizione completa delle posizioni in contratti OTC economicamente equivalenti fino al cliente finale.
La classificazione dei soggetti detentori di posizioni è aggiornata e, per i derivati sulle quote di emissione, si richiama espressamente la categoria degli operatori soggetti alla direttiva 2003/87/CE.
Sanzioni e vigilanza nazionale
L’articolo 70, paragrafo 3, viene aggiornato per includere tra le disposizioni la cui violazione deve essere sanzionata a livello nazionale i nuovi obblighi introdotti o modificati dalla direttiva. L’impianto conferma che la vigilanza e l’enforcement dei requisiti sostanziali restano in larga parte in capo alle autorità nazionali competenti.
Valutazione della Commissione sui mercati dei derivati
È introdotto un nuovo obbligo di relazione per la Commissione, previa consultazione di ESMA, ABE e ACER, sui mercati dei derivati su merci, delle quote di emissione e dei derivati sulle quote di emissione. La relazione deve valutare almeno:
- l’efficacia dei limiti di posizione e dei controlli sulla gestione delle posizioni;
- i criteri dell’attività accessoria a livello di gruppo;
- le modalità per armonizzare e centralizzare la raccolta dei dati sulle operazioni.
Le scadenze sono differenziate:
- relazione sulla lettera b) entro il 31 luglio 2024;
- relazioni sulle lettere a) e c) entro il 31 luglio 2025.
Le relazioni possono essere accompagnate da una proposta legislativa di modifica mirata del quadro applicabile.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 29 settembre 2025 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate. Le misure nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Impatto operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva richiede attenzione soprattutto su:
- aggiornamento delle procedure di best execution e delle informative ai clienti;
- verifica degli assetti organizzativi e dei controlli qualità dati per sedi di negoziazione e intermediari;
- adeguamento dei presidi interni su sospensione delle negoziazioni e gestione della volatilità;
- revisione della compliance sui derivati su merci e sulle quote di emissione;
- coordinamento tra recepimento nazionale e applicazione del regolamento (UE) 2024/791, che costituisce il complemento materiale della riforma.
Disposizioni principali
Coordinamento con la riforma del regolamento (UE) n. 600/2014
La direttiva sopprime l’articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE e trasferisce nel regolamento (UE) n. 600/2014 la disciplina sui sistemi multilaterali non autorizzati, nonché la definizione di "sistema multilaterale". Il coordinamento serve a rendere coerente la MiFID II con le nuove regole sul sistema consolidato di pubblicazione, i contributi obbligatori di dati, la qualità dei dati e il divieto di pagamento per il flusso degli ordini introdotti dal regolamento (UE) 2024/791.
Esenzioni per negoziazione per conto proprio e accesso elettronico diretto
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), è riscritto per precisare che le entità non finanziarie membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un MTF non sono tenute ad autorizzarsi come imprese di investimento quando operano per gestione della liquidità o per ridurre rischi connessi all’attività commerciale o di tesoreria. La modifica mira a evitare un onere sproporzionato e a preservare condizioni di parità anche rispetto all’accesso elettronico diretto, per il quale la vigilanza resta demandata ai fornitori autorizzati.
Nuova definizione di internalizzatore sistematico
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, viene sostituito per circoscrivere l’internalizzatore sistematico a un’impresa di investimento che negozia in modo organizzato, frequente e sistematico per conto proprio in strumenti di capitale, eseguendo ordini al di fuori di mercati regolamentati, MTF o OTF senza gestire un sistema multilaterale, oppure che opta per tale status. La revisione elimina l’impostazione basata su criteri quantitativi e si innesta sulla soppressione, nel regolamento, di taluni obblighi di trasparenza pre-negoziazione per strumenti non azionari.
Informazioni ai clienti ed esecuzione degli ordini
L’articolo 27 è riscritto: è soppresso l’obbligo di relazione periodica di cui al paragrafo 3 e il cliente, per gli strumenti soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, deve essere informato della sede di esecuzione dell’ordine. Il paragrafo 7 impone alle imprese di investimento di monitorare l’efficacia dei propri dispositivi e della strategia di esecuzione, valutando regolarmente se le sedi individuate garantiscono il miglior risultato possibile e notificando ai clienti le modifiche rilevanti. Il paragrafo 10 attribuisce all’ESMA il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri di valutazione della strategia di esecuzione, con presentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Qualità dei dati e obblighi dei mercati e dei gestori di sedi di negoziazione
L’articolo 31, paragrafo 1, integra l’obbligo per imprese di investimento e gestori del mercato che gestiscono MTF o OTF di predisporre dispositivi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità dei dati di cui all’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014. Analogo obbligo è inserito all’articolo 47, paragrafo 1, per i mercati regolamentati, insieme al requisito che essi abbiano almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno in grado di interagire con tutti gli altri ai fini della formazione dei prezzi.
Sospensione o limitazione delle negoziazioni e poteri di vigilanza
L’articolo 48, paragrafo 5, rafforza la facoltà dei mercati regolamentati di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni in situazioni di emergenza o in caso di oscillazioni significative dei prezzi, prevedendo anche, in casi eccezionali, la soppressione, modifica o correzione delle transazioni. I parametri devono essere calibrati in funzione della liquidità, del modello di mercato e delle categorie di utenti; i mercati regolamentati devono pubblicare sul proprio sito le circostanze e i principi applicati. Se il mercato non interviene nonostante condizioni anormali, le autorità competenti devono poter adottare misure adeguate anche tramite i poteri di vigilanza dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere da m) a p). L’ESMA deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sui principi e sulle informazioni da comunicare, con termine di presentazione al 29 marzo 2025.
Tick size per talune azioni negoziate in paesi terzi
L’articolo 49, paragrafo 2, è integrato per consentire ai mercati regolamentati di applicare la stessa dimensione di tick della sede di negoziazione rilevante in termini di liquidità situata in un paese terzo per azioni con ISIN extra-SEE o, in taluni casi, con ISIN SEE negoziate in una sede di un paese terzo nella valuta locale o in una valuta non SEE.
Derivati su merci e derivati sulle quote di emissione: controlli, trasparenza e classificazione delle posizioni
L’articolo 57 è riformulato nel titolo e nel contenuto per includere espressamente i derivati sulle quote di emissione. Gli Stati membri devono garantire controlli sulla gestione delle posizioni nelle sedi che negoziano derivati su merci o su quote di emissione, compresa la facoltà di ottenere informazioni sulla posizione, sui titolari effettivi, su eventuali azioni concertate e sulle esposizioni collegate, anche in altre sedi e nei contratti EEOTC. L’articolo 58 impone pubblicazioni settimanali sulle posizioni aggregate per categorie di persone, con distinta disciplina per sedi con o senza opzioni, e prevede la trasmissione delle relazioni all’autorità competente e all’ESMA, che ne effettua la pubblicazione centralizzata. Le imprese che negoziano OTC economicamente equivalenti devono inoltre fornire almeno giornalmente la scomposizione completa delle posizioni fino al cliente finale. È precisata la classificazione dei soggetti che detengono posizioni e, per i derivati sulle quote di emissione, il richiamo agli operatori soggetti alla direttiva 2003/87/CE.
Sanzioni nazionali e nuovi obblighi soggetti a vigilanza
L’articolo 70, paragrafo 3, è aggiornato per includere nel catalogo delle disposizioni sanzionabili vari nuovi obblighi, in particolare quelli connessi agli articoli 5, 8, 8 bis, 8 ter, 11, 11 bis, 13, 14, 15, 20, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 28, 31 e 39 bis, oltre ad abrogare o sopprimere alcuni riferimenti non più pertinenti. Ciò riflette il fatto che diversi requisiti sostanziali del quadro MiFID/MiFIR sono vigilati e sanzionati a livello nazionale.
Relazione della Commissione sui mercati dei derivati su merci e sulle quote di emissione
È inserito un nuovo articolo 90, paragrafo 5, che impone alla Commissione, previa consultazione di ESMA, ABE e ACER, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione globale sui mercati dei derivati su merci, sulle quote di emissione e sui derivati sulle quote di emissione. La relazione deve esaminare almeno i regimi dei limiti di posizione e dei controlli sulla gestione delle posizioni, i criteri dell’attività accessoria a livello di gruppo e i possibili modelli per l’armonizzazione e la raccolta unificata dei dati sulle operazioni. La relazione sulla lettera b) va presentata entro il 31 luglio 2024; quelle sulle lettere a) e c) entro il 31 luglio 2025, con eventuale proposta legislativa di modifica mirata.
Poteri delegati e norme tecniche di regolamentazione
La direttiva attribuisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ESMA sui criteri della strategia di esecuzione degli ordini e sui meccanismi di sospensione o limitazione delle negoziazioni, nonché sulle informazioni da comunicare. I progetti ESMA hanno scadenze specifiche: 29 dicembre 2024 per l’articolo 27, paragrafo 10, e 29 marzo 2025 per l’articolo 48, paragrafo 12.
Termine di recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 29 settembre 2025 e comunicarle alla Commissione, indicando il riferimento alla direttiva nella normativa nazionale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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