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direttiva

Direttiva 2024/782

Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista

Normativa europea32024L0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna la direttiva 2005/36/CE per allineare i requisiti minimi di formazione di infermieri, dentisti e farmacisti al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. L’intervento riguarda sia le conoscenze e competenze da acquisire sia i programmi di studio dell’allegato V, con particolare attenzione a sanità digitale, collaborazione interprofessionale, farmacia clinica e odontoiatria digitale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 4 marzo 2026.

Aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'atto, nell'ambito della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Incide sui requisiti minimi armonizzati di formazione per le professioni settoriali di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista, aggiornando contenuti formativi, conoscenze e competenze richieste e i programmi di studi dell'allegato V. Non disciplina direttamente l'esercizio professionale, ma i requisiti formativi che rilevano per il riconoscimento delle qualifiche ai fini della libera circolazione professionale.

Aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti

La direttiva delegata (UE) 2024/782 modifica la direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’obiettivo di aggiornare i requisiti minimi armonizzati di formazione per tre professioni settoriali. L’intervento si fonda sulla constatazione che tali professioni si sono evolute sensibilmente e che i contenuti formativi devono riflettere il progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto.

Obiettivi e contesto normativo

La Commissione richiama la modernizzazione avviata con il Libro verde del 2011 e con la direttiva 2013/55/UE, sottolineando che le precedenti modifiche non avevano inciso in modo sostanziale sui programmi di formazione e sugli elenchi di conoscenze e competenze. In base all’articolo 21, paragrafo 6, e alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE, la Commissione può adottare atti delegati per aggiornare i requisiti minimi di formazione e adeguarli al progresso scientifico e tecnico, nonché all’evoluzione del diritto dell’Unione con impatto diretto sui professionisti.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente i requisiti formativi minimi delle professioni di:

  • infermiere responsabile dell’assistenza generale;
  • dentista;
  • farmacista.

Le modifiche incidono sugli articoli 31, 34 e 44 della direttiva 2005/36/CE e sui corrispondenti programmi di studio dell’allegato V, punti 5.2.1, 5.3.1 e 5.6.1. L’ambito è quindi quello del riconoscimento automatico o armonizzato delle qualifiche professionali nel mercato interno.

Infermieri responsabili dell’assistenza generale

L’articolo 31, paragrafo 6, viene riscritto per precisare che la formazione deve garantire l’acquisizione di conoscenze e abilità che comprendono, oltre ai contenuti tradizionali:

  • cure infermieristiche personalizzate e responsabilizzazione di pazienti, familiari e altre persone interessate;
  • capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
  • conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.

L’allegato V, punto 5.2.1, aggiorna il programma di studi includendo, tra l’altro, teoria dell’assistenza incentrata sulla persona, pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca, sanità elettronica e approccio incentrato sulla persona nell’insegnamento clinico.

Dentisti

Per i dentisti, l’articolo 34, paragrafo 3, è sostituito per inserire espressamente una adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e della sua applicazione sicura nella pratica. Inoltre, il nuovo testo ribadisce che la formazione di base deve conferire le competenze necessarie per svolgere tutte le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Nel programma di studi dell’allegato V, punto 5.3.1, vengono introdotte o valorizzate materie e ambiti come:

  • biologia, genetica e medicina rigenerativa;
  • profilassi e sanità pubblica odontoiatrica;
  • immunologia;
  • gerodontologia;
  • impiantologia orale;
  • assistenza collaborativa interprofessionale;
  • tecnologia digitale in odontoiatria.

Farmacisti

Per i farmacisti, l’articolo 44, paragrafo 3, viene aggiornato per includere, oltre alle conoscenze tradizionali su medicinali, tecnologia farmaceutica e quadro giuridico, anche:

  • farmacia clinica e assistenza farmaceutica, con competenze di applicazione pratica;
  • conoscenze e abilità in materia di sanità pubblica, promozione della salute e gestione delle malattie;
  • collaborazione interdisciplinare e pratica interprofessionale;
  • comunicazione;
  • tecnologie dell’informazione e tecnologia digitale.

Il punto 5.6.1 dell’allegato V amplia il programma di studi con, tra le altre, tecnologia biofarmaceutica, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia, pratica farmaceutica e farmacoeconomia. È inoltre ribadito che la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria per conservare il carattere universitario dell’insegnamento.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 4 marzo 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti e gli operatori del settore, l’effetto pratico dipenderà dal recepimento nazionale entro il termine stabilito.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell'aggiornamento

La Commissione esercita il potere conferitole dall'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dall'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE. La finalità è adeguare i requisiti minimi di formazione al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto e riflettere l'evoluzione del diritto dell'Unione con implicazioni dirette per i professionisti interessati.

Modifiche ai requisiti di formazione per gli infermieri

L'articolo 31, paragrafo 6, è sostituito per includere, oltre alle conoscenze di base su assistenza infermieristica, etica, esperienza clinica e lavoro con altri professionisti sanitari, anche: cure personalizzate e responsabilizzazione di pazienti e familiari; capacità di leadership e decisionale; conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica. Nell'allegato V, punto 5.2.1, il programma di studi comprende ora teoria dell'assistenza incentrata sulla persona, pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca, sanità elettronica e approccio incentrato sulla persona nel tirocinio clinico.

Modifiche ai requisiti di formazione per i dentisti

L'articolo 34, paragrafo 3, è sostituito per aggiungere una conoscenza adeguata dell'odontoiatria digitale e della sua applicazione sicura. Nell'allegato V, punto 5.3.1, il programma di studi è aggiornato includendo, tra l'altro, biologia, genetica e medicina rigenerativa, profilassi e sanità pubblica odontoiatrica, immunologia, gerodontologia, impiantologia orale, assistenza collaborativa interprofessionale e tecnologia digitale in odontoiatria.

Modifiche ai requisiti di formazione per i farmacisti

L'articolo 44, paragrafo 3, è sostituito per includere farmacia clinica, assistenza farmaceutica, sanità pubblica e sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie, collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, comunicazione, tecnologie dell'informazione e tecnologia digitale. Nell'allegato V, punto 5.6.1, il programma di studi è aggiornato con tecnologia biofarmaceutica, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia, pratica farmaceutica e farmacoeconomia.

Modifiche all'allegato V della direttiva 2005/36/CE

L'allegato V è modificato per aggiornare i programmi di studi dei tre profili professionali. Per gli infermieri si introduce anche la sanità elettronica; per i dentisti si amplia l'elenco delle materie fino alla tecnologia digitale in odontoiatria; per i farmacisti si rafforza la componente di teoria e pratica, mantenendo sufficiente spazio alla teoria per conservare il carattere universitario dell'insegnamento.

Recepimento e obblighi di notifica

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 4 marzo 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessioni sanitarieistruzione e formazione professionalesanitàmercato interno

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