Direttiva 2023/2864
Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica un insieme di direttive settoriali per integrare nel diritto dell’Unione gli obblighi di messa a disposizione delle informazioni tramite l’ESAP, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859. L’obiettivo è armonizzare le modalità di trasmissione, standardizzazione e raccolta di informazioni già pubbliche, così da renderle accessibili in forma centralizzata, leggibile digitalmente e riutilizzabile. La direttiva impone agli Stati membri di designare organismi di raccolta, di assicurare l’uso di formati dati estraibili o, in alcuni casi, leggibili meccanicamente, e di far accompagnare i dati da metadati armonizzati. La maggior parte degli obblighi operativi si applica dal 10 gennaio 2028 o dal 10 gennaio 2030, con recepimento generale entro il 10 gennaio 2026 e recepimento anticipato per una specifica modifica entro il 10 luglio 2025.
Direttiva di modifica di numerose direttive del settore finanziario e societario per rendere accessibili al punto di accesso unico europeo (ESAP) informazioni pubbliche finanziarie, non finanziarie, di sostenibilità e di vigilanza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono modificare il proprio diritto interno per garantire che determinate informazioni già rese pubbliche, o da rendere pubbliche, da imprese, emittenti, società di gestione, gestori di fondi, imprese di investimento, enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione, EPAP/EPAP, revisori, organismi di investimento collettivo e altri soggetti del perimetro degli atti settoriali elencati siano trasmesse a un organismo di raccolta e rese accessibili tramite l’ESAP. L’ambito materiale riguarda informazioni previste da direttive su trasparenza emittenti, offerte pubbliche, revisione legale, governance societaria, OICVM, Solvency II, AIFM, bilanci e sostenibilità, vigilanza bancaria e delle imprese di investimento, risanamento e risoluzione, distribuzione assicurativa e obbligazioni garantite. Sono previste esclusioni o differenziazioni solo nei limiti in cui alcuni flussi informativi sono affidati ad autorità diverse o a meccanismi già esistenti, e in funzione dei vari tempi di applicazione fissati per ciascun settore.
Direttiva (UE) 2023/2864 – modifica di talune direttive per l’istituzione e il funzionamento dell’ESAP
La direttiva si inserisce nel progetto del punto di accesso unico europeo (ESAP), già istituito dal regolamento (UE) 2023/2859, e ha la funzione di allineare numerose direttive settoriali agli obblighi di trasmissione e accessibilità centralizzata delle informazioni pubbliche. La logica è quella del "deposito una volta soltanto": i soggetti obbligati continuano a pubblicare i dati nei modi previsti dalla normativa settoriale, ma devono anche trasmetterli agli organismi di raccolta affinché siano reperibili attraverso un’interfaccia unica europea.
Finalità e contesto normativo
La direttiva mira a migliorare l’accesso del pubblico a informazioni finanziarie, non finanziarie, ambientali, sociali e di governance, con l’obiettivo di favorire decisioni informate da parte di investitori, operatori di mercato, decisori economici e PMI. I considerando sottolineano anche il collegamento con la finanza digitale, la finanza sostenibile e la transizione verde dell’economia dell’Unione. L’intervento è giustificato dall’esigenza di armonizzare a livello UE gli obblighi di informativa che confluiscono nell’ESAP, poiché l’obiettivo non sarebbe raggiungibile in modo sufficiente dai singoli Stati membri.
Ambito di applicazione e struttura della direttiva
La direttiva modifica direttamente le seguenti direttive: 2002/87/CE, 2004/25/CE, 2004/109/CE, 2006/43/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/34/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, (UE) 2019/2034 e (UE) 2019/2162. I destinatari degli obblighi sostanziali sono, a seconda del settore, emittenti, società, imprese di investimento, gestori del mercato, autorità competenti, autorità di risoluzione, società di gestione, OICVM, GEFIA, imprese di assicurazione e riassicurazione, EPAP, enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite, revisori legali e imprese di revisione contabile.
Meccanismo ESAP: trasmissione, raccolta e accesso
Il nucleo comune delle modifiche consiste nell’obbligo per gli Stati membri di assicurare che, al momento della pubblicazione, determinate informazioni siano trasmesse contemporaneamente a un organismo di raccolta. Tale organismo varia in base al settore e può coincidere con l’autorità competente nazionale, con un meccanismo formalmente stabilito, con il registro pubblico, con ESMA, EBA o EIOPA. In questo modo le informazioni vengono rese accessibili all’ESAP senza imporre nuovi obblighi informativi sostanziali oltre a quelli già previsti dagli atti settoriali o dal diritto nazionale.
Requisiti tecnici comuni: formato e metadati
La direttiva impone che le informazioni siano trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; in alcuni casi il diritto dell’Unione o nazionale può richiedere un formato leggibile meccanicamente. I metadati minimi ricorrenti comprendono:
- denominazione del soggetto cui le informazioni si riferiscono;
- identificativo della persona giuridica, se disponibile o obbligatorio secondo il caso;
- dimensione del soggetto per categoria, quando pertinente;
- settore o settori di attività, se richiesti dalla direttiva modificata;
- tipo di informazione secondo la classificazione del regolamento ESAP;
- indicazione della presenza di dati personali.
In varie disposizioni gli Stati membri devono anche imporre ai soggetti di ottenere un identificativo della persona giuridica, così da garantire interoperabilità e corretta indicizzazione delle informazioni.
Ruolo delle autorità europee di vigilanza e della Commissione
Per ciascun blocco di modifiche, la direttiva attribuisce alle autorità europee di vigilanza competenti il compito di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Tali norme servono a precisare eventuali metadati aggiuntivi, la strutturazione dei dati e, quando necessario, il formato leggibile meccanicamente da utilizzare. Le autorità devono anche effettuare valutazioni di costi e benefici e, in alcuni casi, verifiche sul campo. La Commissione adotta poi le norme tecniche secondo le procedure previste dai regolamenti istitutivi delle rispettive autorità. Le autorità possono inoltre emanare orientamenti per garantire la correttezza dei metadati trasmessi.
Disciplina per singole direttive modificate
Direttiva 2002/87/CE
È inserito l’articolo 30 ter. Dal 10 gennaio 2030, per le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, le imprese regolamentate devono trasmettere i dati contemporaneamente all’organismo di raccolta; l’autorità competente è l’organismo di raccolta. Gli Stati membri devono richiedere un identificativo della persona giuridica e la trasmissione dei metadati specifici, compresa l’indicazione sui dati personali.
Direttiva 2004/25/CE
È inserito l’articolo 16 bis. Dal 10 gennaio 2030, le società devono trasmettere all’organismo di raccolta, per l’ESAP, le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 9, paragrafo 5. Entro il 9 gennaio 2030 gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta e ne danno notifica all’ESMA. Per le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, l’organismo di raccolta è l’autorità cui compete la vigilanza sull’offerta designata ai sensi della direttiva.
Direttiva 2004/109/CE
È soppresso l’articolo 21 bis e sostituito dall’articolo 23 bis. Dal 10 luglio 2026, gli emittenti o i richiedenti l’ammissione alla negoziazione devono trasmettere, insieme alla pubblicazione, le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1. Dal 10 luglio 2026 sono inoltre rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1. Gli Stati membri devono designare un organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2030 per le prime informazioni; per le seconde l’organismo di raccolta è l’autorità competente. La direttiva prevede specifici metadati e demanda all’ESMA le norme tecniche di attuazione.
Direttiva 2006/43/CE
È inserito l’articolo 20 bis. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 30 quater e, sempre dal 10 gennaio 2030, quelle di cui all’articolo 15. Per le prime, l’organismo di raccolta è l’autorità competente; per le seconde è l’albo. Sono richiesti dati estraibili e metadati specifici per revisori legali e imprese di revisione contabile.
Direttiva 2007/36/CE
È inserito il capo II ter e l’articolo 14 quater. Dal 10 gennaio 2030, investitori istituzionali, gestori di attivi, consulenti in materia di voto e società devono trasmettere all’organismo di raccolta le informazioni di cui agli articoli 3 octies, 3 nonies, 3 undecies, 9 bis, 9 ter, 9 quater e 14. Entro il 9 gennaio 2030 gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta. Le norme tecniche di attuazione sono affidate all’ESMA.
Direttiva 2009/65/CE
È inserita la sezione 4 del capo IX, con l’articolo 82 bis. Dal 10 gennaio 2028 le società di gestione e le società di investimento devono trasmettere le informazioni di cui agli articoli 68, paragrafo 1, e 78, paragrafo 1. Dal 10 gennaio 2028 sono inoltre accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e quelle di cui all’articolo 99 ter, paragrafo 1. Il testo disciplina anche gli organismi di raccolta e demanda all’AESFEM l’elaborazione delle norme tecniche di attuazione.
Direttiva 2009/138/CE
È inserito l’articolo 304 ter. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui agli articoli 51, paragrafo 1, e 256, paragrafo 1; entro il 9 gennaio 2030 gli Stati membri designano un organismo di raccolta. Dal 10 gennaio 2030 sono accessibili anche le informazioni di cui all’articolo 25 bis, con EIOPA quale organismo di raccolta, nonché quelle di cui agli articoli 271, paragrafo 1, e 280, paragrafo 1. L’EIOPA è incaricata delle norme tecniche di attuazione.
Direttiva 2011/61/UE
È inserito l’articolo 69 ter. Dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, sono rese accessibili tramite ESAP, con l’AESFEM quale organismo di raccolta.
Direttiva 2013/34/UE
È inserito l’articolo 33 bis. Dal 10 gennaio 2028 sono accessibili tramite ESAP la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione di revisione, la relazione di attestazione della conformità, le relazioni sulla sostenibilità relative a imprese di paesi terzi, le attestazioni di conformità e le relazioni sui pagamenti ai governi, incluse quelle consolidate, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma. Il meccanismo prevede una designazione dell’organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2028 e consente che una trasmissione già effettuata a un meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi della direttiva 2004/109/CE valga come adempimento, se i requisiti metadati sono rispettati.
Direttiva 2013/36/UE
È inserito l’articolo 116 bis. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui agli articoli 68, paragrafi 1 e 2, e 131, paragrafo 12, con l’autorità competente o designata quale organismo di raccolta.
Direttiva 2014/59/UE
È inserito l’articolo 128 bis. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 1, 45 decies, paragrafo 3, 29, paragrafo 1, 112, paragrafo 1, 33 bis, paragrafo 8, 35, paragrafo 1, e 83, paragrafo 4, secondo una ripartizione di competenze fra entità pertinenti, autorità competente e autorità di risoluzione. Le norme tecniche sono affidate all’ABE.
Direttiva 2014/65/UE
È inserito l’articolo 87 bis. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP numerose informazioni relative a imprese di investimento, gestori del mercato ed emittenti, nonché, per taluni flussi, ad ESMA, autorità competente e registro pubblico. Sono previste designazioni di organismi di raccolta entro il 9 gennaio 2030 per alcuni dati, e l’articolo affida all’ESMA l’elaborazione delle norme tecniche per i principali flussi informativi.
Direttiva (UE) 2016/97
È inserito l’articolo 40 bis. Dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, devono essere rese accessibili tramite ESAP, con l’autorità competente quale organismo di raccolta.
Direttiva (UE) 2016/2341
È inserito l’articolo 63 bis. Dal 10 gennaio 2030 gli EPAP devono trasmettere tramite organismo di raccolta le informazioni di cui agli articoli 23, paragrafo 2, 29 e 30. Dal 10 gennaio 2030 sono inoltre rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 4. L’EIOPA è incaricata delle norme tecniche.
Direttiva (UE) 2019/2034
È inserito l’articolo 44 bis. Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 44 e, separatamente, quelle di cui all’articolo 20; l’autorità competente è l’organismo di raccolta per le informazioni di cui all’articolo 20. L’ABE è incaricata delle norme tecniche di attuazione.
Direttiva (UE) 2019/2162
È inserito l’articolo 26 bis. Dal 10 gennaio 2030 gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite devono trasmettere le informazioni di cui all’articolo 14 e quelle di cui all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c). L’autorità competente è l’organismo di raccolta; per le informazioni di cui all’articolo 25 bis l’organismo di raccolta è EIOPA, che attinge ai dati notificati dalle autorità competenti. L’EBA è incaricata delle norme tecniche di attuazione.
Recepimento e tempistica
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. In deroga, le disposizioni di recepimento della modifica della direttiva 2004/109/CE devono essere adottate e pubblicate entro il 10 luglio 2025. Le modifiche settoriali si applicano in momenti diversi: 10 luglio 2026 per alcune informazioni sugli emittenti, 10 gennaio 2028 per diversi obblighi societari e informativi del bilancio, e 10 gennaio 2030 per la gran parte dei nuovi flussi ESAP. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Disposizioni principali
Obiettivo generale e inserimento dell’ESAP nelle direttive settoriali
La direttiva modifica quindici atti settoriali per coordinare gli obblighi di informativa con il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito dal regolamento (UE) 2023/2859. Il risultato perseguito è rendere accessibili al pubblico, in modo centralizzato e digitale, informazioni finanziarie, non finanziarie, di sostenibilità e di vigilanza già oggetto di pubblicazione obbligatoria o volontaria.
Obbligo di trasmissione simultanea all’organismo di raccolta
Per i diversi settori, gli Stati membri devono assicurare che, quando le informazioni sono rese pubbliche, il soggetto obbligato le trasmetta contemporaneamente all’organismo di raccolta designato, affinché siano rese accessibili tramite l’ESAP. A seconda del settore, l’organismo di raccolta può essere l’autorità competente, un meccanismo ufficialmente stabilito, l’EBA, l’EIOPA, l’ESMA, un registro pubblico o un’autorità di risoluzione.
Requisiti di formato e metadati
Le informazioni devono essere trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; in alcuni casi, se previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, è ammesso o richiesto un formato leggibile meccanicamente. In ogni caso, gli Stati membri devono garantire la presenza di metadati armonizzati, tra cui denominazione del soggetto, identificativo della persona giuridica ove applicabile, dimensione o categoria del soggetto, settore di attività quando pertinente, tipo di informazione e indicazione sulla presenza di dati personali.
Identificativo della persona giuridica
In più disposizioni, gli Stati membri devono imporre ai soggetti interessati di ottenere un identificativo della persona giuridica, necessario per l’associazione e la reperibilità delle informazioni nell’ESAP. In alcuni casi è sufficiente il dato se disponibile; in altri, l’obbligo è espresso in modo diretto.
Norme tecniche di attuazione e orientamenti
Le autorità europee di vigilanza competenti per materia (ESMA, EBA o EIOPA) devono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare metadati aggiuntivi, strutturazione dei dati e, se del caso, il formato leggibile meccanicamente da usare. La Commissione adotta tali norme tecniche secondo le rispettive basi giuridiche. Le autorità possono inoltre adottare orientamenti per assicurare la correttezza dei metadati.
Cronologia di applicazione differenziata
Gli obblighi dell’ESAP non si applicano in modo uniforme: per alcuni flussi informativi la data iniziale è il 10 luglio 2026 o il 10 gennaio 2028, ma la data ricorrente per la piena operatività della maggior parte dei nuovi flussi è il 10 gennaio 2030. Gli Stati membri devono inoltre designare gli organismi di raccolta entro il 9 gennaio 2030 o il 9 gennaio 2028, a seconda della direttiva interessata.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 10 gennaio 2026. Per la modifica della direttiva 2004/109/CE relativa all’accessibilità delle informazioni tramite l’ESAP, il termine di recepimento è anticipato al 10 luglio 2025. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione.
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