Direttiva 2024/825
Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2024/825 modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per rendere più affidabili le informazioni fornite ai consumatori sulle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti, sulla durabilità e sulla riparabilità, contrastando in modo specifico il greenwashing e l’obsolescenza precoce. Introduce nuove definizioni, nuovi divieti assoluti nell’allegato I della direttiva 2005/29/CE e nuovi obblighi informativi precontrattuali, inclusi avviso ed etichetta armonizzati per la garanzia legale e la garanzia commerciale di durabilità. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre 2026. La Commissione dovrà inoltre adottare atti di esecuzione per il formato e il contenuto dell’avviso e dell’etichetta armonizzati entro il 27 settembre 2025.
Direttiva che rafforza la tutela dei consumatori nella transizione verde, contrastando il greenwashing e le pratiche di obsolescenza precoce e migliorando l’informazione precontrattuale su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software.
Ambito di applicazione
Si applica ai rapporti tra imprese e consumatori nel mercato interno, intervenendo sulle pratiche commerciali sleali disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE e sulle informazioni precontrattuali e contrattuali previste dalla direttiva 2011/83/UE. Riguarda in particolare prodotti, beni con elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, nonché comunicazioni commerciali, asserzioni ambientali, marchi di sostenibilità, informazioni sulla riparabilità, sulla durabilità e sugli aggiornamenti del software. Restano rilevanti le discipline settoriali e specifiche di prodotto dell’Unione, nonché i diritti dei consumatori previsti dalle direttive 2019/770 e 2019/771; la direttiva funge da rete di sicurezza e opera senza pregiudicare la normativa UE applicabile in via speciale.
Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
La direttiva interviene sul quadro UE di tutela dei consumatori per contrastare le pratiche commerciali che ostacolano scelte di consumo sostenibili, in particolare le asserzioni ambientali fuorvianti, i marchi di sostenibilità non credibili e le pratiche legate all’obsolescenza precoce. Essa modifica la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, rafforzando sia il divieto di pratiche ingannevoli sia l’informazione precontrattuale su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software.
Obiettivi e ratio normativa
La direttiva mira a consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto più consapevoli e a favorire modelli di consumo più sostenibili, in coerenza con il mercato interno e con un elevato livello di tutela dei consumatori e dell’ambiente. Il legislatore evidenzia la necessità di contrastare il greenwashing e le informazioni non affidabili su caratteristiche ambientali o sociali, così come le pratiche che riducono artificialmente la durata dei beni o ostacolano la riparazione.
Modifiche alla direttiva 2005/29/CE: definizioni e perimetro
La direttiva introduce definizioni funzionali a una disciplina più puntuale delle pratiche sleali:
- "asserzione ambientale": qualsiasi messaggio non obbligatorio che attribuisca a un prodotto, categoria, marca o operatore un impatto positivo o nullo sull’ambiente, o comunque meno dannoso rispetto ad altri;
- "asserzione ambientale generica": asserzione ambientale non specificata in modo chiaro ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione;
- "marchio di sostenibilità": marchio volontario pubblico o privato volto a distinguere e promuovere prodotti, processi o imprese per caratteristiche ambientali o sociali;
- "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi con condizioni accessibili al pubblico e requisiti di apertura, trasparenza, gestione delle non conformità e controllo obiettivo;
- "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": conformità al regolamento (CE) n. 66/2010, a sistemi nazionali o regionali di tipo I EN ISO 14024 riconosciuti o alle migliori prestazioni ambientali previste da altre norme UE;
- "durabilità", "aggiornamento del software", "materiali di consumo" e "funzionalità", tutte nozioni agganciate alla disciplina di vendita dei beni e dei contenuti/servizi digitali.
Pratiche ingannevoli e greenwashing
L’articolo 6 della direttiva 2005/29/CE viene esteso in modo rilevante. Le caratteristiche principali del prodotto comprendono ora espressamente le caratteristiche ambientali o sociali e gli aspetti di circolarità, come durabilità, riparabilità e riciclabilità. Inoltre, sono vietate le asserzioni ambientali sulle prestazioni future se non sorrette da impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e risorse dedicate, verificato periodicamente da un terzo indipendente e reso disponibile ai consumatori.
È altresì vietata la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti, non derivanti dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.
Pratiche vietate in ogni caso nell’allegato I della direttiva 2005/29/CE
L’allegato I è ampliato con un elenco di pratiche considerate sleali in tutte le circostanze. In sintesi, vengono vietati:
- l’esibizione di marchi di sostenibilità non fondati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche;
- le asserzioni ambientali generiche prive di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti;
- le asserzioni riferite al prodotto o all’attività complessiva quando in realtà riguardano solo un aspetto specifico o non rappresentativo;
- le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas serra che presentano un prodotto come neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni;
- la presentazione di requisiti legali applicabili a tutti i prodotti di una categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta;
- varie pratiche di obsolescenza precoce e di ostacolo alla riparabilità, tra cui l’omessa informazione su aggiornamenti software dannosi, la presentazione di aggiornamenti non necessari come obbligatori, l’occultamento di caratteristiche che limitano la durabilità, la falsa indicazione della durata, la presentazione di beni come riparabili quando non lo sono, l’induzione alla sostituzione prematura di materiali di consumo e l’omessa informazione sull’uso di ricambi o accessori non originali che compromettano la funzionalità.
Marchi di sostenibilità, asserzioni ambientali e compensazione delle emissioni
La direttiva chiarisce che i marchi di sostenibilità possono essere utilizzati solo se basati su certificazione o stabiliti da autorità pubbliche. Viene precisato che, se un marchio suggerisce un impatto positivo o nullo sull’ambiente, esso può essere trattato anche come asserzione ambientale. Sul piano delle asserzioni generiche, il divieto opera salvo prova di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’intera affermazione; non è sufficiente un riferimento parziale o settoriale. Le asserzioni sulla neutralità climatica o analoghe basate sulla mera compensazione delle emissioni al di fuori della catena del valore del prodotto sono vietate in ogni caso.
Aggiornamenti software, obsolescenza e riparabilità
La direttiva attribuisce rilievo specifico alle pratiche di obsolescenza precoce. Viene vietato non informare il consumatore degli effetti negativi di un aggiornamento software sul funzionamento del bene o dei contenuti/servizi digitali; viene anche vietato presentare come necessari aggiornamenti che migliorano soltanto alcune funzionalità. Sono inoltre colpiti i beni contenenti caratteristiche progettate per limitarne la durabilità, le false dichiarazioni sulla durata in condizioni d’uso normali, la presentazione di beni come riparabili quando non lo sono e le omissioni circa l’incompatibilità o la limitazione funzionale derivante dall’uso di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.
Modifiche alla direttiva 2011/83/UE: informazioni precontrattuali
La direttiva amplia in modo significativo le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto. Tra i nuovi contenuti figurano:
- il promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, con indicazione della durata minima di due anni, tramite avviso armonizzato;
- l’informazione sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità del produttore, se gratuita, riferita al bene nel suo complesso e superiore a due anni, tramite etichetta armonizzata;
- il promemoria della garanzia legale di conformità per contenuti digitali e servizi digitali;
- le informazioni sui servizi postvendita e sulle garanzie commerciali, se applicabili;
- il periodo minimo per il quale produttore o fornitore assicura aggiornamenti software, se tali informazioni sono messe a disposizione dell’operatore economico;
- l’indice di riparabilità, se disponibile a livello UE, oppure, in alternativa, informazioni su pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione/manutenzione e restrizioni alla riparazione;
- l’indicazione di opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, ove disponibili.
Avviso armonizzato, etichetta armonizzata e informazione online
Con il nuovo articolo 22 bis, la direttiva introduce due strumenti standardizzati. L’avviso armonizzato serve a richiamare i principali elementi della garanzia legale di conformità, inclusa la durata minima di due anni e la possibilità di una durata maggiore ai sensi del diritto nazionale. L’etichetta armonizzata serve invece a segnalare la garanzia commerciale di durabilità del produttore. Entrambi devono essere facilmente riconoscibili, comprensibili e riproducibili; la Commissione ne definirà formato e contenuto con atti di esecuzione entro il 27 settembre 2025.
Per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici e comportanti un obbligo di pagamento, le informazioni rilevanti devono essere comunicate chiaramente e in modo evidente immediatamente prima dell’ordine, includendo, tra l’altro, le informazioni su garanzia commerciale di durabilità e caratteristiche ambientali generiche quando pertinenti.
Competenza della Commissione e procedura di comitato
La Commissione adotta gli atti di esecuzione relativi all’avviso e all’etichetta armonizzati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. La direttiva prevede anche l’aggiornamento dei documenti di orientamento sulle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per favorire un’applicazione uniforme delle nuove regole.
Recepimento, applicazione e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
La Commissione dovrà presentare entro il 27 settembre 2031 una relazione sull’applicazione della direttiva, valutando in particolare l’efficacia dell’etichetta e dell’avviso armonizzati, il rafforzamento dei diritti dei consumatori, il contributo alla transizione verde e l’impatto sugli operatori economici, con eventuali proposte legislative.
Disposizioni principali
Modifiche alla direttiva 2005/29/CE: nuove definizioni
Inserisce le definizioni di "beni", "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "marchio di sostenibilità", "sistema di certificazione", "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali", "durabilità", "aggiornamento del software", "materiali di consumo" e "funzionalità". Le definizioni sono funzionali all’estensione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali a green claims, sostenibilità, durabilità e riparabilità.
Estensione delle pratiche ingannevoli ex articolo 6
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), include espressamente caratteristiche ambientali o sociali e aspetti di circolarità come durabilità, riparabilità e riciclabilità. Al paragrafo 2 si aggiungono il divieto di asserzioni ambientali su prestazioni future prive di impegni e piano verificabile, e il divieto di pubblicizzare come vantaggi per il consumatore elementi irrilevanti non derivanti dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.
Informazioni rilevanti nei servizi di raffronto
L’articolo 7, paragrafo 7, impone che, quando un operatore offre un servizio di raffronto su caratteristiche ambientali o sociali o su aspetti di circolarità, siano rese disponibili informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per mantenere aggiornate le informazioni.
Nuove pratiche vietate in ogni caso nell’allegato I della direttiva 2005/29/CE
L’allegato I viene integrato con divieti assoluti, tra cui: marchi di sostenibilità non basati su certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche; asserzioni ambientali generiche non supportate da eccellenza riconosciuta; asserzioni ambientali sul prodotto o sull’attività complessiva quando riguardano solo un aspetto specifico; asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas serra per sostenere neutralità/riduzione/positività climatica; presentazione di requisiti legali generali come tratto distintivo dell’offerta; omissioni o falsità su aggiornamenti software che incidono negativamente sul funzionamento, su aggiornamenti non necessari ma presentati come tali, su caratteristiche che limitano la durabilità, su false dichiarazioni di durabilità, sulla riparabilità, sulla sostituzione prematura di materiali di consumo e sull’uso di ricambi/accessori non originali.
Modifiche alla direttiva 2011/83/UE: obblighi informativi precontrattuali
Inserisce nuove definizioni relative a garanzia commerciale di durabilità, durabilità, produttore, indice di riparabilità e aggiornamento del software. Amplia le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto, includendo garanzia legale di conformità, eventuale garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, servizi postvendita, aggiornamenti software, indice di riparabilità o, in mancanza, informazioni su pezzi di ricambio, istruzioni e restrizioni alla riparazione.
Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata
Introducono, tramite il nuovo articolo 22 bis, un avviso armonizzato per ricordare la garanzia legale di conformità dei beni e un’etichetta armonizzata per evidenziare l’esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità. La Commissione deve specificare formato e contenuto con atti di esecuzione entro il 27 settembre 2025.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Riesame della Commissione
Entro il 27 settembre 2031 la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva, valutandone il contributo al rafforzamento dei diritti dei consumatori, all’efficacia dell’etichetta e dell’avviso armonizzati, alla partecipazione dei consumatori alla transizione verde e all’impatto sugli operatori economici, con eventuali proposte legislative.
Come è indicizzato
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