Regolamento (UE) 2023/1672
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1672 della Commissione del 30 agosto 2023 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2023 fino al 29 settembre 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, in modo uniforme e vincolante, i parametri tecnici che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare per il calcolo Solvibilità II nel trimestre di riferimento 30 giugno 2023-29 settembre 2023. Esso recepisce le strutture per scadenza dei tassi risk-free, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, rinviando agli allegati con i valori per valuta e mercato. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 30 giugno 2023 per garantire l’uso delle stesse informazioni tecniche in tutte le segnalazioni del periodo.
Definizione delle informazioni tecniche trimestrali per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base ai fini di Solvibilità II, per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2023 al 29 settembre 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2023 fino al 29 settembre 2023. Le informazioni tecniche valgono per le pertinenti valute e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Non contiene esclusioni soggettive espresse, ma disciplina solo i parametri tecnici da utilizzare nel periodo indicato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1672 della Commissione
Il regolamento definisce le informazioni tecniche trimestrali necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II. Il suo scopo è assicurare condizioni uniformi di calcolo nell’intera Unione, usando parametri di mercato aggiornati e resi disponibili con urgenza.
Finalità e contesto normativo
L’atto si fonda sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e richiama gli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della stessa direttiva, relativi rispettivamente alla migliore stima, all’aggiustamento di congruità e all’aggiustamento per la volatilità. Nei considerando la Commissione sottolinea che le imprese devono utilizzare informazioni tecniche basate sui dati di mercato di fine giugno 2023, trasmessi dall’EIOPA il 6 luglio 2023 e pubblicati a norma dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1; viene altresì evidenziata l’esigenza prudenziale di impiegare le medesime informazioni per tutte le segnalazioni del periodo.
Ambito temporale e soggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2023 al 29 settembre 2023. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma la data di applicazione è anticipata al 30 giugno 2023, così da coprire l’intero periodo di reporting considerato.
Struttura dei tassi privi di rischio: allegato I
L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per un orizzonte molto esteso, da 1 a 150 anni. I valori sono differenziati per valuta e devono essere utilizzati per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Sono incluse, tra le altre, le curve per euro, corone ceca/danese/svedese, fiorino ungherese, lev bulgaro, sterlina, leu, zloty, corona islandese e norvegese, franco svizzero, dollaro australiano e canadese, valute asiatiche e latinoamericane, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità: allegato II
L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, espressi in punti base e non comprensivi degli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Le tabelle sono organizzate per tipo di esposizione:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari;
- altre esposizioni. Per ciascuna categoria, gli spread sono differenziati per durata e, a seconda del caso, per classe di merito di credito. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali l’allegato precisa inoltre che gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli previsti per 10 anni, e che gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.
Aggiustamenti per la volatilità: allegato III
L’allegato III reca gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinti per valuta e mercato assicurativo nazionale. I valori sono espressi in punti base e includono numerose combinazioni di mercato/valuta; ad esempio, per l’euro è indicato un aggiustamento di 21 punti base per molti mercati dell’area euro, per la Repubblica ceca 14, per la Danimarca 25, per l’Ungheria 13, per la Svezia -1, per il Regno Unito 18, per la Romania 11, per la Polonia 12, per l’Islanda 50, per la Norvegia 24, per gli Stati Uniti 53 e per il Giappone -2.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore assicurativo, il regolamento è rilevante perché determina i parametri numerici da inserire nei calcoli Solvibilità II del trimestre interessato. In pratica, il documento deve essere letto congiuntamente agli allegati I, II e III, che contengono i valori applicabili a seconda della valuta, della natura dell’esposizione, della durata e del mercato nazionale di riferimento.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 dell’articolo 1 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2023 al 29 settembre 2023.
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.
Base giuridica nel quadro di Solvibilità II
Il regolamento è adottato a norma dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e si collega ai calcoli della migliore stima (articolo 77), dell’aggiustamento di congruità (articolo 77 quater) e dell’aggiustamento per la volatilità (articolo 77 quinquies).
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. Il legislatore giustifica l’urgenza con la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di assicurare uniformità prudenziale tra le imprese.
Allegato I: strutture risk-free per valuta
L’allegato I contiene, per durata residua da 1 a 150 anni, i tassi di interesse privi di rischio da usare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, distinti per numerose valute (tra cui euro, valute UE/SEE e principali valute estere).
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali, espressi in punti base e al netto degli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. La tabella distingue le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e verso altre esposizioni, articolandole per valuta, durata e classe di merito di credito; per alcune categorie sono previste regole specifiche, ad esempio l’equivalenza degli spread tra 11 e 30 anni a quelli della durata di 10 anni per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi risk-free, con valori espressi in punti base. Tra i valori figurano, ad esempio, 21 punti base per molti mercati in euro, 24 per la Norvegia, 53 per gli Stati Uniti, valori negativi per Svezia, Liechtenstein/Svizzera e Giappone.
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