Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1690

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1690 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vorarlberger Alpkäse» (DOP)]

Normativa europea32023R1690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vorarlberger Alpkäse". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione motivate, ha approvato la modifica. Il testo si limita a formalizzare l’approvazione e a stabilire l’entrata in vigore del regolamento.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vorarlberger Alpkäse".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Vorarlberger Alpkäse", iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, della modifica del relativo disciplinare presentata dall’Austria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è efficace e vincolante in tutti gli Stati membri. Non emergono esclusioni specifiche nel testo fornito.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Vorarlberger Alpkäse"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1690 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vorarlberger Alpkäse". L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di modifica è stata presentata dall’Austria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Nel preambolo la Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi contenziosi o procedurali.

Dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Vorarlberger Alpkäse" (DOP).

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per gli operatori interessati alla DOP "Vorarlberger Alpkäse", il provvedimento comporta la necessità di conformarsi al disciplinare modificato a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il testo non dettaglia il contenuto materiale della modifica, limitandosi ad approvarla formalmente.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Vorarlberger Alpkäse" (DOP).

Base procedurale e assenza di opposizioni

I considerando richiamano la procedura prevista dagli articoli 50, 51 e 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda dell’Austria è stata esaminata dalla Commissione, pubblicata in quanto modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protetteregimi di qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.