Regolamento (UE) 2023/1691
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1691 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vorarlberger Bergkäse» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vorarlberger Bergkäse". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo pervenute opposizioni motivate, ha proceduto all’approvazione. Il testo ha natura esecutiva e rende operativa la modifica del disciplinare a livello unionale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vorarlberger Bergkäse".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Vorarlberger Bergkäse", registrata in precedenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1065/97. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Vorarlberger Bergkäse"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1691 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vorarlberger Bergkäse". Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dall’Austria.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancata opposizione e approvazione finale
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare è stata approvata mediante il presente regolamento di esecuzione.
Dispositivo
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Vorarlberger Bergkäse" (DOP).
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione "Vorarlberger Bergkäse", registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1065/97. L’esame è avvenuto ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Qualificazione come modifica non minore e pubblicazione
La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.
Dispositivo di approvazione
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Vorarlberger Bergkäse" (DOP).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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