Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1687

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1687 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Espárrago de Navarra» (IGP)]

Normativa europea32023R1687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Espárrago de Navarra". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo stata notificata alcuna opposizione, ha adottato l’approvazione. Il testo si limita a rendere efficace la modifica del disciplinare e a fissare l’entrata in vigore del regolamento.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Espárrago de Navarra".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione registrata "Espárrago de Navarra" come indicazione geografica protetta (IGP) nell’ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare già pubblicata e non introduce una nuova registrazione. La modifica è qualificata come non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura di opposizione prevista da tale regolamento; nel caso concreto non sono state presentate opposizioni.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Espárrago de Navarra" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1687 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Espárrago de Navarra". Il provvedimento si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e fa seguito all’istruttoria avviata su domanda della Spagna.

Procedura seguita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

La Commissione richiama l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente l’esame delle domande di modifica del disciplinare. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da attivare la fase di eventuale opposizione prevista dal regolamento quadro.

Assenza di opposizioni e approvazione

Il considerando finale chiarisce che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Espárrago de Navarra".

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena vincolatività: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La disciplina contenuta nel regolamento è quindi di immediata rilevanza per gli operatori del settore interessati alla produzione e commercializzazione del prodotto a IGP.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Espárrago de Navarra" (IGP), in quanto modifica non minore del disciplinare registrato.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché si trattava di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.