Regolamento (UE) 2023/1688
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1688 della Commissione del 30 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szabolcsi alma» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione registra il nome "Szabolcsi alma" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione adotta la registrazione perché la domanda presentata dall’Ungheria era stata pubblicata e non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Szabolcsi alma" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Szabolcsi alma" quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro merceologico e geografico implicito nella denominazione registrata.
Iscrizione di "Szabolcsi alma" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1688 della Commissione dispone la registrazione del nome "Szabolcsi alma" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette quale indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti della registrazione
La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.
Oggetto della protezione
L’articolo 1 iscrive "Szabolcsi alma" come IGP e precisa che il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento, quindi, estende la tutela UE alla denominazione geografica per il prodotto così classificato.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione "Szabolcsi alma"
L’articolo 1 iscrive il nome "Szabolcsi alma" nel registro delle DOP e delle IGP come indicazione geografica protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, motivo per cui il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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