Regolamento (UE) 2023/1689
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1689 della Commissione del 30 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Twaróg wędzony» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1689 registra il nome "Twaróg wędzony" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG). La Commissione adotta la registrazione dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e in assenza di opposizioni motivate. L’atto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite del nome "Twaróg wędzony" per un formaggio polacco.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Twaróg wędzony" come specialità tradizionale garantita (STG), con effetti per tutti gli Stati membri. Riguarda specificamente un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina aspetti produttivi in dettaglio, ma esclusivamente l’iscrizione formale nel registro a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registro delle specialità tradizionali garantite: "Twaróg wędzony"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1689 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Twaróg wędzony" come specialità tradizionale garantita (STG). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Polonia.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione del nome "Twaróg wędzony" è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
Mancanza di opposizioni
La Commissione rileva inoltre che, nel termine previsto, non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione del nome senza ulteriori passaggi contenziosi o istruttori.
Contenuto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Twaróg wędzony" come STG. Il nome identifica un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento quadro sui regimi di qualità.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetto immediato nell’ordinamento dell’Unione secondo le modalità ordinarie dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Twaróg wędzony" nel registro delle specialità tradizionali garantite. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Base giuridica e competenza della Commissione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente l’adozione dell’atto di registrazione a conclusione della procedura prevista per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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