Regolamento (UE) 2023/1677
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677 della Commissione del 30 agosto 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione europea. La Commissione sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per recepire nuovi focolai, spostare talune aree tra le diverse categorie di restrizione e definire nuove delimitazioni territoriali. L’intervento si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica e sui criteri scientifici e internazionali richiamati nei considerando.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni e sulle aree infette per la peste suina africana.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dal regime di regionalizzazione per la peste suina africana previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riguardo alle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate negli allegati I e II di tale atto. Incide su suini detenuti e selvatici, nonché sui movimenti degli animali e dei relativi prodotti nei territori UE interessati; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri indicati negli allegati.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ritiene necessario aggiornare rapidamente la delimitazione delle zone restrittive per contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia e per adeguare le misure alle informazioni scientifiche e ai nuovi focolai registrati.
Finalità e base normativa
Il provvedimento si fonda sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e modifica il sistema di regionalizzazione già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. I considerando evidenziano che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti; per questo le delimitazioni territoriali devono essere periodicamente aggiornate in base alla situazione epidemiologica e ai criteri scientificamente validi concordati a livello unionale.
Revisione delle zone e criteri di delimitazione
La Commissione richiama espressamente:
- la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro nel suo complesso;
- il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia;
- i principi e criteri scientifici per la definizione geografica delle zone;
- gli orientamenti dell’Unione discussi in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- le norme internazionali WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Sulla base di questi elementi, vengono aggiornate le zone soggette a restrizioni I, II e III, con nuove delimitazioni in particolare in Lettonia e Polonia, dove si registrano focolai recenti rispettivamente in suini detenuti e in suini selvatici.
Contenuto dell’allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I sostituito dal presente regolamento contiene un elenco territoriale molto dettagliato delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le aree sono individuate per Stato membro e, a seconda dei casi, per regioni, province, contee, comuni, municipalità, frazioni o porzioni di territorio delimitate da infrastrutture viarie, ferroviarie o elementi naturali.
Tra gli Stati membri interessati figurano, in particolare:
- Germania, con numerose aree in Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e altri Länder;
- Estonia, con la distinzione tra Hiiu maakond e il resto del Paese;
- Lettonia e Lituania, con articolate delimitazioni territoriali per municipalità e sub-unità locali;
- Ungheria, con aree identificate tramite codici di unità di gestione faunistica;
- Polonia, con una ripartizione molto estesa per voivodati, powiat e gminy;
- Slovacchia, con zone di restrizione per distretti e comuni specifici;
- Italia, con aree di restrizione in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria e altre regioni;
- Cechia e Grecia, con elenchi molto analitici di territori comunali e catastali.
Le zone di restrizione I, II e III riflettono livelli progressivi di rischio e sono finalizzate a disciplinare la circolazione degli animali e a contenere la diffusione della malattia.
Contenuto dell’allegato II: aree infette, protezione e sorveglianza
L’allegato II riguarda le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette oppure come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594.
Sono indicati, con numero di riferimento ADIS, diversi focolai:
- in Italia, un focolaio in Campania e aree della Basilicata, con termine ultimo di applicazione al 22 settembre 2023;
- in Croazia, un focolaio con ampie aree di protezione e sorveglianza in specifiche županije, con termine al 12 ottobre 2023 per la parte riportata;
- in Croazia, un ulteriore focolaio con zone di protezione e sorveglianza e termine al 26 settembre 2023;
- in Grecia, un focolaio nella regione di Florina, con zona di protezione e zona di sorveglianza e termine al 5 ottobre 2023.
L’allegato II serve quindi a integrare il sistema di contenimento con aree specifiche e temporalmente definite, legate ai singoli eventi epidemiologici.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’immediata applicazione risponde all’urgenza della situazione epidemiologica e alla necessità di aggiornare senza ritardo la disciplina delle restrizioni territoriali per la peste suina africana.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sulle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’effetto pratico è la revisione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette o sottoposte a protezione e sorveglianza in relazione alla peste suina africana.
Criteri e motivazione della revisione territoriale
I considerando richiamano l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, i nuovi focolai registrati in Lettonia e Polonia, nonché la necessità di adeguare le delimitazioni territoriali sulla base del livello di rischio, di principi scientificamente validi, degli orientamenti dell’Unione e delle norme WOAH.
Nuove riclassificazioni di aree in Lettonia e Polonia
In Lettonia un’area colpita da focolaio in suini detenuti nella contea di Rezekne è riclassificata da zona soggetta a restrizioni II a zona soggetta a restrizioni III. In Polonia alcune aree passano da zona I a zona II o vengono ridefinite alla luce di nuovi focolai in suini selvatici e detenuti, con nuove delimitazioni nelle regioni interessate.
Elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I contiene un elenco molto dettagliato, per Stato membro e per unità territoriali amministrative o geografiche, delle zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri. Le delimitazioni sono estremamente puntuali e spesso riferite a comuni, municipalità, quartieri, sezioni amministrative, strade, linee ferroviarie e corsi d’acqua.
Aree infette e zone di protezione/sorveglianza nell’allegato II
L’allegato II elenca aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594. Sono riportati, tra l’altro, focolai in Italia, Croazia e Grecia con indicazione del numero di riferimento ADIS, dell’area compresa e del termine ultimo di applicazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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