Regolamento (UE) 2017/2340
Regolamento (UE) 2017/2340 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2017 per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC attribuito alla Spagna. Da tale data, le navi spagnole non possono più esercitare la pesca di quello stock e sono vietate anche le operazioni connesse di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture. Il provvedimento è adottato in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca.
Divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che effettuano attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares) nello stock YFT/IOTC nella zona di competenza della IOTC. L’ambito temporale riguarda il contingente assegnato per il 2017, ritenuto esaurito a decorrere dal 6 novembre 2017, con conseguente divieto da tale data. Non disciplina altri Stati membri né altri stock diversi da quello indicato nell’allegato.
Divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi spagnole
Il regolamento interviene per dare applicazione al sistema unionale di controllo delle possibilità di pesca, constatando l’esaurimento del contingente 2017 assegnato alla Spagna per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC. La misura è adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si coordina con il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sui contingenti 2017.
Ambito soggettivo, oggettivo e territoriale
Il divieto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L’oggetto della disciplina è lo stock YFT/IOTC di tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC. Il testo non estende la misura ad altri stock, ad altre specie o ad altri Stati membri.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro indicato nell’allegato si ritiene esaurito dalla data di chiusura fissata nello stesso allegato. Per la Spagna, la data è il 6 novembre 2017.
Divieti operativi
L’articolo 2 vieta, a decorrere dal 6 novembre 2017, l’esercizio della pesca dello stock indicato da parte delle navi spagnole. Il divieto copre anche le attività successive alla cattura, e in particolare:
- conservare a bordo le catture;
- trasferire le catture;
- trasbordare le catture;
- sbarcare le catture.
La formulazione collega quindi il blocco non solo all’atto di pesca, ma a tutta la gestione delle catture effettuate dopo la data di esaurimento del contingente.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato e dati essenziali
L’allegato identifica la misura come:
- numero: 37/TQ127;
- Stato membro: Spagna;
- stock: YFT/IOTC;
- specie: tonno albacora (Thunnus albacares);
- zona: zona di competenza della IOTC;
- data di chiusura: 6.11.2017.
Questi dati sono determinanti per individuare con precisione il perimetro del divieto e la decorrenza della chiusura della pesca.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 6 novembre 2017, data di chiusura riportata nell’allegato.
Divieto di pesca e operazioni successive
Dal 6 novembre 2017 è vietata alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna la pesca del tonno albacora nello stock YFT/IOTC nella zona di competenza della IOTC. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Base giuridica e collegamento con la normativa sui contingenti
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime unionale di controllo della pesca. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017.
Come è indicizzato
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