Regolamento (UE) 2017/2300
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un’inchiesta antidumping per verificare se le misure definitive già in vigore sull’acido citrico originario della Cina siano eluse mediante spedizioni dalla Cambogia. Dispone inoltre la registrazione delle importazioni interessate per consentire, in caso di conferma dell’elusione, l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping. Il testo disciplina anche termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti interessate, richieste di esenzione e conseguenze dell’omessa collaborazione.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure su acido citrico originario della Cina mediante importazioni spedite dalla Cambogia, con contestuale registrazione di tali importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico, compreso il citrato trisodico biidrato, attualmente classificato ai codici NC ex 2918 14 00 e ex 2918 15 00, spedito dalla Cambogia indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Riguarda importatori, esportatori/produttori cambogiani, autorità doganali degli Stati membri, autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese, nonché l’industria dell’Unione e le altre parti interessate nell’inchiesta. L’inchiesta è avviata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e la registrazione delle importazioni opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore; sono previste possibili esenzioni per alcuni produttori cambogiani che dimostrino di non essere collegati ai produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche elusive.
Apertura dell’inchiesta antidumping su acido citrico spedito dalla Cambogia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione apre un’inchiesta per verificare una possibile elusione delle misure antidumping definitive già istituite sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. La Commissione rileva, sulla base della domanda presentata dall’industria europea del settore il 30 ottobre 2017, elementi di prova sufficienti circa una modifica della configurazione degli scambi e un possibile trasbordo attraverso la Cambogia, con o senza trasformazioni di lieve entità.
Contesto e motivazione dell’apertura
Secondo la Commissione, dopo l’introduzione delle misure sul prodotto originario della Cina si è verificato un aumento delle esportazioni dalla Cambogia verso l’Unione, senza una sufficiente giustificazione economica diversa dall’effetto del dazio. Gli elementi addotti farebbero ritenere che le importazioni spedite dalla Cambogia abbiano sostituito le importazioni soggette alle misure, indebolendone gli effetti riparatori sia in termini di quantità sia di prezzo. La domanda contiene anche indizi di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto originario della Cina.
Ambito oggettivo dell’inchiesta
L’inchiesta riguarda l’acido citrico, incluso il citrato trisodico biidrato, classificato ai codici NC ex 2918 14 00 ed ex 2918 15 00. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso prodotto, ma spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia. Il regolamento precisa che, qualora nel corso dell’indagine emergano pratiche di elusione diverse dal trasbordo, l’inchiesta potrà estendersi anche a tali pratiche.
Registrazione delle importazioni e finalità
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione serve a preservare l’efficacia delle misure antidumping in vigore, così che, se l’elusione fosse confermata, i dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui la registrazione è stata disposta. L’obbligo di registrazione resta in vigore per nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate e termini
La Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti della Cambogia, alle associazioni note, agli importatori noti e alle associazioni di importatori dell’Unione, nonché alle autorità cambogiane e cinesi; se necessario, potrà richiedere informazioni anche all’industria dell’Unione. Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento per ottenere i questionari. Salvo diversa indicazione, osservazioni scritte, risposte ai questionari e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla ricezione del questionario; entro lo stesso termine i produttori cambogiani possono chiedere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure e le parti interessate possono domandare un’audizione.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
Il regolamento prevede che le importazioni possano essere esentate dalla registrazione o dalle misure se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avverrebbe al di fuori dell’Unione, possono ottenere un’esenzione i produttori cambogiani che dimostrino di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche elusive ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. L’esenzione richiede una domanda debitamente suffragata da elementi di prova, da presentare entro il termine di 37 giorni.
Riservatezza, diritti di difesa e corrispondenza con la Commissione
Le informazioni trasmesse nel procedimento devono rispettare le regole sulla riservatezza previste dal regolamento di base. Le comunicazioni riservate devono essere marcate "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato idoneo a consentire la comprensione della sostanza dei dati. Il regolamento disciplina anche l’uso della posta elettronica per le comunicazioni con la Commissione, indicando un indirizzo specifico per il caso e richiedendo recapiti aggiornati delle parti interessate. Viene inoltre richiamata la figura del consigliere auditore, cui le parti possono rivolgersi per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e alle audizioni.
Omessa collaborazione e conclusioni basate sui dati disponibili
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce nei termini, ostacola gravemente l’inchiesta oppure trasmette dati falsi o fuorvianti, la Commissione può formulare le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. In tal caso l’esito può risultare meno favorevole alla parte che non collabora; l’assenza di risposta in formato elettronico non è considerata omessa collaborazione se la parte dimostra che ciò comporterebbe oneri o costi eccessivi.
Durata dell’inchiesta ed efficacia del regolamento
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
È aperta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, un’inchiesta per accertare se le importazioni nell’Unione di acido citrico, compreso il citrato trisodico biidrato, spedito dalla Cambogia eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e codici doganali
Il prodotto interessato è l’acido citrico, incluso il citrato trisodico biidrato, classificato ai codici NC ex 2918 14 00 e ex 2918 15 00; il regolamento richiama anche i corrispondenti codici TARIC indicati nel testo.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
I produttori cambogiani possono chiedere l’esenzione se dimostrano di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche di elusione; la domanda deve essere motivata e corredata di elementi di prova entro 37 giorni dalla ricezione del questionario. La Commissione può inoltre disporre la cessazione della registrazione per i produttori che soddisfano le condizioni di esenzione.
Termini procedurali e partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono manifestarsi e chiedere i questionari entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Salvo diversa disposizione, osservazioni scritte, risposte ai questionari e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla ricezione del questionario; entro lo stesso termine possono essere richieste audizioni.
Trattamento delle informazioni riservate e invio elettronico
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Il regolamento incoraggia l’invio per posta elettronica e indica l’indirizzo dedicato della Commissione; per le risposte voluminose sono previsti supporti fisici o invio cartaceo.
Omessa collaborazione
Se una parte non collabora, rifiuta l’accesso alle informazioni o fornisce dati falsi o fuorvianti, la Commissione può basare le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036, con esito potenzialmente meno favorevole per la parte inadempiente.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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