Regolamento (UE) 2017/2299
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo zootecnico della categoria "stabilizzatori della flora intestinale" per varie specie suine e avicole, e ne consente anche l’uso nell’acqua potabile per determinati animali. Contestualmente aggiorna il quadro normativo eliminando le corrispondenti voci dai precedenti atti di autorizzazione e sostituendo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013. Sono previste condizioni d’impiego, obblighi informativi, requisiti di sicurezza per gli operatori e un periodo transitorio per l’immissione sul mercato delle scorte già prodotte.
Autorizzazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi per diverse specie animali e per l’uso nell’acqua potabile, con modifica di precedenti autorizzazioni UE correlate.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari/ utilizzatori dell’additivo Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, per l’impiego in mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché per l’uso nell’acqua potabile per i soggetti indicati negli allegati. Il regolamento modifica inoltre le precedenti autorizzazioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1200/2005 e n. 2036/2005 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene anche misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 2 luglio 2018 secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione disciplina l’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi, inquadrato tra gli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il provvedimento si colloca nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su animali, salute umana e ambiente nelle condizioni proposte.
Contesto normativo e motivi dell’intervento
Il regolamento ricorda che il preparato era già stato autorizzato in passato, in particolare per polli da ingrasso e suini da ingrasso, nonché per l’uso nell’acqua potabile in talune specie. A seguito della procedura di rivalutazione prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, e della nuova domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 dello stesso regolamento, la Commissione rileva che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 risultano soddisfatte. Per questo motivo viene ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione e adeguare gli atti previgenti correlati.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il preparato identificato come Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, con numero di identificazione 4d1712, e titolarità riferita a Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS, nell’allegato I, e a Lallemand SAS nell’allegato II. La sostanza è autorizzata per:
- suini da ingrasso;
- suini di specie minori (svezzati e da ingrasso);
- polli da ingrasso;
- specie avicole minori da ingrasso;
- specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
L’allegato II disciplina inoltre l’uso nell’acqua potabile per suinetti svezzati fino a 35 kg e galline ovaiole. La durata finale dell’autorizzazione è fissata, nell’allegato I, al 2 gennaio 2028 e, nell’allegato II, al 27 maggio 2023.
Valutazione EFSA e presupposti scientifici
Secondo il considerando relativo al parere EFSA del 20 aprile 2016, il preparato non presenta effetti avversi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente alle condizioni d’impiego proposte. L’Autorità ha inoltre ritenuto che l’additivo migliori il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso e dei polli da ingrasso; per analogia di meccanismo d’azione, tale effetto è stato esteso anche ai suini di specie minori e alle specie avicole minori indicate. L’EFSA ha anche verificato il metodo di analisi fornito dal laboratorio di riferimento.
Condizioni tecniche di impiego e requisiti di etichettatura
Gli allegati contengono prescrizioni operative puntuali. In particolare, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua potabile.
Per il conteggio del principio attivo è previsto il metodo di diffusione su piastra EN 15786:2009, con identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Nell’allegato I è richiesto che, per l’uso nell’acqua potabile, sia assicurata la dispersione omogenea dell’additivo. È inoltre stabilito che l’additivo possa essere utilizzato nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati decochinato, alofuginone, diclazuril e nicarbazina.
Sicurezza degli utilizzatori
Il regolamento prevede misure di tutela per gli operatori del settore dei mangimi. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi connessi alla manipolazione dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell’apparato respiratorio. Nell’allegato II, per motivi di sicurezza, sono espressamente richiesti anche occhiali e guanti durante la manipolazione.
Modifiche agli atti precedenti
La nuova autorizzazione comporta l’aggiornamento del quadro normativo esistente:
- l’articolo 2 sopprime la voce E 1712 relativa a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005;
- l’articolo 3 sopprime la medesima voce dall’allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005;
- l’articolo 4 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 con l’allegato II del regolamento.
Misure transitorie
Poiché non sussistono motivi di sicurezza che impongano l’efficacia immediata delle nuove condizioni, l’articolo 5 introduce una disciplina transitoria. Il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2018, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, identificato nell’allegato I, come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Condizioni d’impiego e specie destinatarie
L’allegato I disciplina l’impiego per suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, con tenori minimi specifici e con l’autorizzazione all’uso nell’acqua potabile. Per i soggetti indicati nell’allegato II l’uso nell’acqua potabile riguarda suinetti svezzati fino a 35 kg e galline ovaiole.
Modifiche alle precedenti autorizzazioni
Gli articoli 2 e 3 sopprimono, rispettivamente, la voce E 1712 relativa a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 e dall’allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005. L’articolo 4 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 con l’allegato II del presente regolamento.
Misure transitorie
L’articolo 5 consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2018 conformemente alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2018, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Obblighi tecnici e di sicurezza
Gli allegati impongono l’indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di conservazione, della stabilità al trattamento termico e della stabilità nell’acqua potabile. È richiesto il conteggio del principio attivo con metodo di diffusione su piastra EN 15786:2009 e l’identificazione tramite PFGE. Per la manipolazione sono previste misure di prevenzione: procedure operative e organizzative e, se necessarie, idonee protezioni individuali, inclusa la protezione respiratoria; per l’uso nell’acqua potabile è richiesta la dispersione omogenea e, nell’allegato II, anche l’uso di occhiali e guanti.
Durata dell’autorizzazione
Nell’allegato I il termine finale dell’autorizzazione è indicato al 2.1.2028. Nell’allegato II il termine finale dell’autorizzazione per l’uso nell’acqua potabile è indicato al 27.5.2023.
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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