Regolamento (UE) 2017/2321
Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma il regime antidumping dell’Unione introducendo un metodo di calcolo del valore normale fondato su costi e prezzi non distorti quando nel paese esportatore si riscontrino distorsioni significative. Precisa i criteri per individuare tali distorsioni, disciplina l’uso di relazioni della Commissione e rafforza le garanzie procedurali per le parti interessate. Inoltre, adegua il regolamento antisovvenzioni per consentire consultazioni supplementari quando nuove sovvenzioni emergano nel corso dell’inchiesta.
Modifica le norme antidumping e antisovvenzioni dell'UE introducendo un nuovo metodo di determinazione del valore normale in presenza di distorsioni significative e precisando taluni profili procedurali delle inchieste.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure antidumping e antisovvenzioni dell’Unione avviate dalla data di entrata in vigore del regolamento o successivamente a essa, con regole specifiche transitorie per le misure in vigore fondate sul precedente articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036. Riguarda le importazioni nell’UE da paesi terzi non membri dell’Unione, sia in inchieste originarie sia in riesami, inclusi i riesami in previsione della scadenza e i riesami intermedi; per il solo articolo 2, paragrafo 7, continua a rilevare il regime per i paesi non OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. Sono escluse solo le ipotesi non coperte dalle specifiche disposizioni transitorie o dalle condizioni procedurali richiamate dal regolamento.
Regolamento (UE) 2017/2321: modifica delle norme antidumping e antisovvenzioni
Il regolamento interviene sul sistema di difesa commerciale dell’Unione, soprattutto per adeguare il calcolo del valore normale nelle inchieste antidumping quando nel paese esportatore risultino distorsioni significative. La riforma mira a consentire una determinazione del prezzo normale basata su parametri non distorti e a rafforzare la trasparenza procedurale, mantenendo al contempo alcune garanzie per le parti interessate e introducendo regole transitorie per le misure già in vigore.
Ambito e finalità della modifica
La modifica riguarda il regolamento (UE) 2016/1036 sul dumping e il regolamento (UE) 2016/1037 sulle sovvenzioni. Il legislatore richiama l’esigenza di reagire ai casi in cui prezzi, costi e fattori produttivi nel paese esportatore siano alterati da interventi pubblici sostanziali, così da evitare che il valore normale sia costruito su dati di mercato non affidabili. È inoltre sottolineata la necessità di assicurare continuità applicativa e di non aggravare indebitamente l’industria dell’Unione, in particolare le PMI.
Nuovo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping
Il cuore della riforma è l’inserimento nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 del paragrafo 6 bis. Quando sia accertato che nel paese esportatore esistono distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e dei costi interni, il valore normale deve essere calcolato esclusivamente con costi di produzione e vendita che riflettano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
Le fonti utilizzabili sono indicate in modo gerarchico e funzionale:
- costi di produzione e vendita di un paese rappresentativo appropriato, con livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore;
- prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni, se ritenuto opportuno;
- costi del mercato interno, solo se sia stato positivamente accertato che non sono distorti sulla base di prove precise e adeguate.
La valutazione deve essere svolta separatamente per ciascun esportatore e produttore, fatta salva la disciplina sulle campionature. Il valore normale costruito deve comprendere un importo congruo, esente da distorsioni, per spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
Definizione di distorsioni significative
Le distorsioni significative sono definite come situazioni in cui i prezzi o i costi dichiarati, inclusi quelli delle materie prime e dell’energia, non riflettono le forze di mercato perché influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Il regolamento individua una serie di indici da considerare, tra cui:
- imprese di proprietà dello Stato o soggette a controllo, supervisione strategica o orientamento delle autorità;
- presenza statale che consente interferenze nella formazione dei prezzi o dei costi;
- politiche o misure pubbliche discriminatorie a favore dei fornitori nazionali;
- assenza, applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
- distorsioni dei costi salariali;
- accesso ai finanziamenti tramite istituzioni non indipendenti dallo Stato o orientate a obiettivi di politica pubblica.
Relazioni della Commissione e diritti di difesa delle parti interessate
Quando vi siano indicazioni fondate di distorsioni significative in un paese o settore, la Commissione può predisporre relazioni pubbliche e aggiornate periodicamente sulle condizioni di mercato. Tali relazioni, insieme ai relativi elementi di prova, devono essere inserite nel fascicolo dell’inchiesta e messe a disposizione delle parti interessate, che devono poterle confutare, integrare e commentare.
Al momento dell’apertura dell’inchiesta, la Commissione deve indicare nell’avviso di apertura se intende fondarsi su tali distorsioni e deve informare immediatamente le parti interessate sulle fonti che prevede di utilizzare per il calcolo del valore normale. Le parti hanno 10 giorni per presentare osservazioni e possono accedere al fascicolo, fermo restando l’articolo 19 sulla riservatezza. Solo gli elementi di prova verificabili tempestivamente possono essere considerati.
Ruolo delle relazioni nelle denunce e nei riesami
L’industria dell’Unione, sia in sede di denuncia ex articolo 5 sia in sede di richiesta di riesame ex articolo 11, può richiamare gli elementi di prova contenuti nelle relazioni della Commissione sulle distorsioni significative, quando ciò sia utile a giustificare il calcolo del valore normale e sussistano gli elementi probatori richiesti per avviare l’inchiesta.
Ai fini dei riesami, l’articolo 11, paragrafo 9, viene integrato precisando che, nella valutazione delle circostanze rilevanti per determinare il valore normale, devono essere considerati con attenzione tutti gli elementi di prova pertinenti inseriti nel fascicolo, comprese le relazioni sulle condizioni di mercato nel paese esportatore.
Regime speciale per i paesi non membri dell’OMC
Il regolamento riscrive anche l’articolo 2, paragrafo 7, per le importazioni da paesi che, al momento dell’apertura dell’inchiesta, non sono membri dell’OMC e figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. In questi casi il valore normale è determinato:
- sul prezzo o valore costruito in un paese rappresentativo appropriato;
- sul prezzo di esportazione da tale paese verso altri paesi, inclusa l’Unione;
- in mancanza, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario adeguato per un equo margine di profitto.
Il paese rappresentativo deve essere selezionato in modo ragionevole, sulla base di informazioni attendibili e tenendo conto, in particolare, della cooperazione di almeno un esportatore e un produttore nel paese scelto. Se vi sono più paesi rappresentativi idonei, deve essere accordata preferenza, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Le parti interessate devono essere informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta del paese che si prevede di utilizzare e hanno 10 giorni per osservazioni.
Regole transitorie per le misure antidumping esistenti
Per le misure in vigore basate sul precedente articolo 2, paragrafo 7, sono previste specifiche regole di transizione. Il nuovo metodo di cui agli articoli 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario solo a partire dalla prima procedura di riesame in previsione della scadenza avviata dopo il 19 dicembre 2017; per i riesami intermedi, il nuovo metodo si applica solo dopo l’apertura della prima procedura di riesame successiva al 20 dicembre 2017.
In entrambi i casi, le misure restano in vigore fino all’esito del riesame. Il regolamento chiarisce anche che la mera transizione da un valore normale calcolato ai sensi del vecchio articolo 2, paragrafo 7, al nuovo metodo non costituisce di per sé prova sufficiente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3.
Modifiche al regolamento antisovvenzioni
Sul fronte antisovvenzioni, il regolamento modifica l’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037. Se nel corso dell’inchiesta emergono altre sovvenzioni non inizialmente contemplate, la Commissione deve offrire consultazioni al paese d’origine e/o di esportazione, trasmettere una sintesi dei principali elementi relativi a tali sovvenzioni e, se necessario, modificare l’avviso di apertura pubblicandone la versione aggiornata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate devono beneficiare di tempo aggiuntivo sufficiente per presentare osservazioni, così da preservare il contraddittorio anche rispetto ai nuovi elementi emersi in corso di istruttoria.
Relazione annuale, trasparenza istituzionale e applicazione
È sostituito l’articolo 23 del regolamento antidumping, imponendo alla Commissione di presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sull’attuazione del regolamento. La relazione deve coprire, tra l’altro, misure provvisorie e definitive, inchieste chiuse senza provvedimenti, nuove inchieste, riesami, distorsioni significative e visite di verifica.
Il Parlamento europeo può convocare la Commissione per una riunione ad hoc della commissione competente; inoltre, la Commissione deve pubblicare la relazione entro sei mesi dalla presentazione al Parlamento e al Consiglio. Questa disciplina rafforza il controllo politico e la trasparenza dell’azione antidumping dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a tutte le decisioni di apertura e a tutti i procedimenti, incluse le inchieste originarie e di riesame, avviati alla data di entrata in vigore o successivamente.
Le dichiarazioni della Commissione allegate al regolamento chiariscono ulteriormente l’intenzione di usare prontamente il nuovo metodo e di informare Parlamento e Consiglio quando intenda redigere o aggiornare le relazioni sulle distorsioni significative, mantenendo un dialogo istituzionale sulla loro preparazione e utilizzazione.
Disposizioni principali
Nuovo metodo di calcolo del valore normale in presenza di distorsioni significative
Inserito nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 il nuovo paragrafo 6 bis: quando i prezzi o i costi del mercato interno del paese esportatore non sono utilizzabili per la presenza di distorsioni significative, il valore normale va calcolato esclusivamente sulla base di costi di produzione e vendita che riflettano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Le fonti utilizzabili comprendono costi di un paese rappresentativo appropriato con analogo livello di sviluppo economico, prezzi/costi/valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni e, solo se positivamente accertati come non distorti, costi sul mercato interno. Il valore normale costruito deve includere spese generali, amministrative e di vendita e profitti congrui.
Definizione di distorsioni significative e criteri di valutazione
Le distorsioni significative ricorrono quando prezzi o costi dichiarati, inclusi quelli di materie prime ed energia, non derivano dalle forze di mercato per effetto di un intervento pubblico sostanziale. Tra gli indicatori rilevanti figurano imprese pubbliche o controllate dallo Stato, possibilità di interferenza statale nella formazione di prezzi e costi, politiche discriminatorie, applicazione inadeguata del diritto fallimentare/societario/patrimoniale, distorsioni dei salari e accesso ai finanziamenti tramite istituzioni non indipendenti dallo Stato.
Relazioni della Commissione sulle distorsioni
Se vi sono indicazioni fondate di distorsioni significative in un paese o settore, la Commissione può redigere, pubblicare e aggiornare periodicamente una relazione sulle condizioni di mercato. La relazione e gli elementi di prova su cui si basa entrano nel fascicolo dell’inchiesta; le parti interessate devono poterli confutare e commentare ampiamente. Nell’avvio dell’inchiesta, la Commissione deve indicare se intende fondarsi su tali elementi e comunicare subito le fonti previste, concedendo 10 giorni per le osservazioni.
Ruolo dell’industria dell’Unione nelle denunce e nei riesami
L’industria dell’Unione può richiamare, nelle denunce ex articolo 5 o nelle richieste di riesame ex articolo 11, gli elementi di prova contenuti nelle relazioni della Commissione sulle distorsioni significative, se sussistono gli elementi probatori richiesti per l’avvio dell’inchiesta.
Norme speciali per paesi non OMC
Sostituito l’articolo 2, paragrafo 7, per le importazioni da paesi che, al momento dell’apertura dell’inchiesta, non sono membri dell’OMC e sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. In tali casi il valore normale è determinato in base al prezzo o valore costruito in un paese rappresentativo appropriato, oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese ad altri paesi, oppure, in mancanza, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo nell’Unione per un prodotto simile debitamente adeguato. Le parti interessate devono essere informate subito del paese rappresentativo previsto e hanno 10 giorni per osservazioni.
Riesami e regime transitorio delle misure esistenti
Per le misure antidumping in vigore fondate sul precedente articolo 2, paragrafo 7, il nuovo metodo degli articoli 2, paragrafi da 1 a 6 bis, si applica solo a partire dalla prima procedura di riesame in previsione della scadenza avviata dopo il 19 dicembre 2017 (articolo 11, paragrafo 3) o, per i riesami intermedi, solo dopo l’apertura della prima procedura di riesame successiva al 20 dicembre 2017 (articolo 11, paragrafo 4). Le misure restano in vigore fino all’esito del riesame. Inoltre, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 9, tutti gli elementi di prova pertinenti, incluse le relazioni sulle circostanze del mercato interno, devono essere considerati con attenzione.
Relazione annuale della Commissione e informazione al Parlamento europeo
Sostituito l’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036: la Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e attuazione del regolamento, includendo misure provvisorie e definitive, chiusure senza provvedimenti, nuove inchieste, riesami, distorsioni significative e visite di verifica. Il Parlamento europeo può convocare la Commissione per una riunione ad hoc; la Commissione pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo la presentazione.
Consultazioni supplementari nel regolamento antisovvenzioni
All’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037, quando nel corso dell’inchiesta emergono ulteriori sovvenzioni, la Commissione deve offrire consultazioni al paese d’origine e/o di esportazione, trasmettere una sintesi dei principali elementi e, se necessario, modificare l’avviso di apertura pubblicandone la versione aggiornata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, concedendo tempo aggiuntivo sufficiente alle parti interessate per osservazioni.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a tutte le decisioni di apertura e a tutti i procedimenti, incluse le inchieste originarie e di riesame, avviati alla data di entrata in vigore o successivamente.
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