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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2298

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2298 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema di controlli ufficiali rafforzati applicabile all'importazione di determinati mangimi e alimenti di origine non animale. Da un lato, modifica la disciplina della deroga che consente, in casi eccezionali, di svolgere i controlli fisici e d'identità presso il luogo di destinazione; dall'altro, sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per adeguare l'elenco dei prodotti, dei Paesi di origine, dei rischi e delle frequenze di controllo. Alcune voci sono inserite, estese, chiarite o soppresse in funzione dell'evoluzione dei rischi e dei dati di conformità disponibili.

Modifica l'elenco dei mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione e aggiorna le condizioni per i controlli in deroga presso il luogo di destinazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, ai relativi controlli ufficiali presso i punti di entrata designati e, in circostanze eccezionali, ai controlli effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, le autorità competenti degli Stati membri e i prodotti/provenienze specificamente indicati nell'allegato aggiornato. Non introduce una disciplina generale per tutti gli alimenti, ma solo per le partite incluse nell'elenco; si applica dal 1º gennaio 2018, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regime di controlli rafforzati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 669/2009, che disciplina il livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di taluni mangimi e alimenti di origine non animale presso i punti di entrata designati. La modifica risponde all'esigenza di aggiornare l'elenco dei prodotti in base ai nuovi rischi rilevati tramite allarmi alimentari, audit nei Paesi terzi e relazioni semestrali degli Stati membri.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione rileva che l'evoluzione dei rischi e della conformità dei prodotti richiede un aggiornamento dell'allegato I del regolamento del 2009. In particolare, vengono considerati l'aumento di incidenti notificati nel sistema di allarme rapido, gli esiti degli audit effettuati nei Paesi terzi e le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Deroga ai controlli presso il punto di entrata

L'articolo 9, paragrafo 2, è riscritto per chiarire che, in circostanze eccezionali, la Commissione può autorizzare che i controlli d'identità e fisici su un prodotto elencato nell'allegato I siano svolti dall'autorità competente del luogo di destinazione, anche presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti. La deroga è ammessa solo se:

  • ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
  • la natura altamente deperibile del prodotto o le caratteristiche dell'imballaggio renderebbero il campionamento al punto di entrata causa di un grave rischio per la sicurezza alimentare o di un danno inaccettabile al prodotto;
  • le autorità competenti interessate adottano modalità di cooperazione adeguate per evitare qualsiasi manomissione della partita durante i controlli e per assicurare il pieno rispetto degli obblighi di relazione previsti dall'articolo 15.

Aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati

L'allegato I è sostituito integralmente. Il nuovo elenco individua prodotti e origini soggetti a controlli rafforzati, con indicazione dei codici NC, delle eventuali suddivisioni TARIC, del Paese di origine, del rischio specifico e della frequenza dei controlli fisici e d'identità.

Tra le principali modifiche figurano:

  • l'inserimento dei peperoni (Capsicum spp.) provenienti da India e Pakistan;
  • l'estensione di alcune voci a forme ulteriori dello stesso prodotto, come i pistacchi tostati per gli Stati Uniti e i peperoni congelati per Thailandia e Vietnam;
  • il chiarimento che le uve secche comprendono anche quelle tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento;
  • la soppressione delle voci relative alle uve da tavola dell'Egitto e alle melanzane della Thailandia, in ragione del livello soddisfacente di conformità riscontrato.

Contenuto tecnico dell'allegato

L'allegato mantiene un'impostazione fortemente tecnica e basata sul rischio. Le voci riguardano, tra le altre, ananas, arachidi, fagiolo asparago, sedano da taglio, broccoli cinesi, tè, peperoni dolci e non dolci, fragole, nocciole, olio di palma, uve secche, piselli non sgranati, semi di sesamo, lamponi, semi di cocomero, albicocche secche, limoni, foglie di vite, melagrane, melanzane, pistacchi, foglie di coriandolo, basilico, menta, prezzemolo, gombi e pitahaya.

I rischi monitorati comprendono, a seconda della voce, residui di antiparassitari, aflatossine, ocratossina A, salmonella, norovirus, solfiti e coloranti Sudan. Le note dell'allegato specificano inoltre i metodi analitici di riferimento e precisano, per taluni prodotti, quali sostanze attive o gruppi di sostanze devono essere ricercati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2018. Come atto di esecuzione della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riformulazione della deroga sui controlli al luogo di destinazione

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione può disporre, in circostanze eccezionali, che per un prodotto incluso nell'allegato I i controlli d'identità e fisici siano svolti dall'autorità competente del luogo di destinazione, eventualmente presso i locali dell'operatore. La deroga opera solo se ricorrono le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), e se la natura altamente deperibile del prodotto o le caratteristiche dell'imballaggio farebbero derivare dal campionamento al punto di entrata un grave rischio per la sicurezza alimentare o un danno inaccettabile al prodotto. È inoltre richiesta una cooperazione adeguata tra le autorità competenti per garantire l'inalterabilità della partita e il rispetto degli obblighi di relazione di cui all'articolo 15.

Aggiornamento dell'allegato I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito integralmente. Il nuovo elenco individua i prodotti di origine non animale soggetti a livello accresciuto di controlli ufficiali, specificando per ciascuno codice NC/TARIC, Paese di origine, rischio e frequenza dei controlli fisici e d'identità. Tra le modifiche principali figurano l'inserimento dei peperoni (Capsicum spp.) provenienti da India e Pakistan, l'estensione di alcune voci a forme di prodotto diverse (ad esempio pistacchi tostati e peperoni congelati), il chiarimento che le uve secche comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta senza ulteriore trattamento, nonché la soppressione di voci per uve da tavola dell'Egitto e melanzane della Thailandia.

Frequenze di controllo e rischi specifici

L'allegato aggiornato conserva l'approccio per rischio, con frequenze differenziate di controlli fisici e d'identità espresse in percentuale. I rischi indicati includono, tra gli altri, residui di antiparassitari, aflatossine, ocratossina A, salmonella, norovirus, solfiti e coloranti Sudan. Le note dell'allegato precisano anche i metodi di riferimento per talune analisi e specificano quali principi attivi o sostanze rientrano nelle diverse categorie di rischio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionimangimidogane sanitarie

Testo integrale

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