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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2306

Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Normativa europea32017R2306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia in modo mirato lo strumento UE per la stabilità e la pace, consentendo che, in circostanze eccezionali, l’assistenza dell’Unione possa sostenere anche attori militari nei paesi terzi. La finalità è rafforzare le capacità necessarie a preservare o ripristinare condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, dentro un quadro di stretta conformità al diritto internazionale e con limiti espliciti sulle spese finanziabili. Viene inoltre stanziato un importo aggiuntivo di 100 milioni di EUR per tali misure e sono previste valutazione, monitoraggio e procedure di rischio dedicate.

Modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 per consentire, in circostanze eccezionali, il sostegno dell’UE anche agli attori del settore militare nei paesi terzi, nell’ambito della riforma del settore della sicurezza e dello sviluppo sostenibile.

Ambito di applicazione

Si applica all’assistenza dell’Unione fornita ai sensi del regolamento (UE) n. 230/2014 (strumento per contribuire alla stabilità e alla pace), con estensione, in via eccezionale, agli attori del settore militare dei paesi partner terzi quando il sostegno è necessario per attività di sviluppo e sicurezza per lo sviluppo. L’applicazione riguarda misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori, nonché i documenti di strategia tematici e le misure collegate alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Restano esclusi il finanziamento di spese militari ricorrenti, l’acquisto di armi e munizioni o altri strumenti concepiti per l’uso letale della forza e la formazione volta specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

Modifica del regolamento (UE) n. 230/2014 per il sostegno agli attori militari nei paesi terzi

Il regolamento interviene sullo strumento dell’Unione inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, con l’obiettivo di adattarlo alle esigenze di sviluppo e sicurezza in contesti fragili o di crisi. I considerando richiamano il nesso tra sicurezza e sviluppo, l’Agenda 2030 e l’esigenza di sostenere la riforma del settore della sicurezza, pur nel rispetto della ripartizione di competenze tra politica di sviluppo e PESC ai sensi dell’articolo 40 TUE.

Contesto e finalità

L’atto si inserisce nell’ottica di promuovere società pacifiche, inclusive e stabili, ritenute condizioni essenziali per la riduzione e l’eliminazione della povertà. La Commissione è chiamata a monitorare attentamente l’attuazione delle misure e a riferire al Parlamento europeo; è inoltre prevista una valutazione dell’impatto, dell’efficacia e della coerenza con l’SDG 16 entro il 30 giugno 2020, coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, incluse le organizzazioni della società civile e le autorità locali.

Ambito dell’intervento dell’UE

La principale innovazione consiste nell’introduzione dell’articolo 3 bis, che consente, in circostanze eccezionali, di finanziare il potenziamento delle capacità degli attori del settore militare nei paesi partner. Tale sostegno è ammesso soltanto se le esigenze non possono essere soddisfatte da attori non militari e se vi è una minaccia per istituzioni statali funzionanti o per i diritti umani e le libertà fondamentali, alla quale le istituzioni statali non riescono a far fronte. È inoltre richiesto un consenso tra l’Unione e il paese partner sul ruolo essenziale degli attori militari nel preservare, stabilire o ripristinare condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile.

Tipologie di misure finanziabili e limiti

Le misure possono includere formazione, tutoraggio, consulenza, fornitura di attrezzature, miglioramento delle infrastrutture e servizi direttamente connessi. Il regolamento pone però limiti netti: non possono essere finanziate spese militari ricorrenti, acquisto di armi e munizioni o altri strumenti concepiti per l’uso letale della forza, né formazione destinata specificamente alla capacità di lotta delle forze armate. La Commissione deve inoltre promuovere l’ownership del paese partner, la sostenibilità nel medio-lungo periodo e il rispetto dello stato di diritto e del diritto internazionale.

Inquadramento procedurale e strategico

L’assistenza ai sensi dell’articolo 3 e, se del caso, dell’articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l’attuazione dell’assistenza anche con riferimento all’articolo 3 bis e fungono da quadro di cooperazione con i paesi o le regioni partner.

Garanzie di legalità, controllo e finanziamento

La Commissione deve assicurare che le misure connesse alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e quelle ex articolo 3 bis siano attuate nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Devono inoltre essere predisposte adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione. Sul piano finanziario, è previsto un importo aggiuntivo di 100 000 000 EUR per le misure rientranti nell’articolo 3 bis. Una dichiarazione congiunta specifica che il finanziamento dovrebbe avvenire nell’ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, senza ricorrere a stanziamenti destinati allo strumento per la cooperazione allo sviluppo di cui al regolamento (UE) n. 233/2014.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’assistenza agli attori militari in casi eccezionali

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 230/2014 viene aggiunto che, quando l’assistenza dell’Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi.

Nuovo articolo 3 bis: finalità e contenuto dell’assistenza

L’assistenza dell’Unione può essere usata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, ma solo nelle circostanze eccezionali previste. L’assistenza può includere programmi di potenziamento delle capacità, formazione, tutoraggio, consulenza, fornitura di attrezzature, miglioramento delle infrastrutture e servizi direttamente connessi.

Nuovo articolo 3 bis: condizioni rigorose di utilizzo

L’assistenza è ammessa solo se le esigenze non possono essere soddisfatte tramite attori non militari, se esiste una minaccia per istituzioni statali funzionanti o per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e se le istituzioni statali non riescono a farvi fronte. È inoltre necessario un consenso tra il paese partner e l’Unione sul fatto che gli attori militari siano fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche in contesti fragili o destabilizzati.

Nuovo articolo 3 bis: divieti di finanziamento

L’assistenza non può finanziare finalità diverse dallo sviluppo e dalla sicurezza per lo sviluppo. In particolare, è vietato finanziare spese militari ricorrenti, acquisto di armi e munizioni o altri strumenti per l’uso letale della forza, nonché formazione specificamente destinata alla capacità di lotta delle forze armate.

Nuovo articolo 3 bis: ownership, sostenibilità e legalità

La Commissione deve promuovere l’appropriazione da parte del paese partner delle misure adottate, sviluppare elementi e buone pratiche per garantirne la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuovere lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

Nuovo articolo 3 bis: valutazione dei rischi e controllo

La Commissione deve stabilire procedure adeguate di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis.

Coordinamento con gli strumenti di assistenza esistenti

L’articolo 7, paragrafo 1, viene sostituito per prevedere che l’assistenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 e, se del caso, dell’articolo 3 bis, sia fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

Ruolo dei documenti di strategia tematici

L’articolo 8, paragrafo 1, è modificato per stabilire che i documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l’attuazione dell’assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e, se del caso, dell’articolo 3 bis, fornendo un quadro per la cooperazione con i paesi o le regioni partner interessati.

Conformità al diritto internazionale

L’articolo 10, paragrafo 1, è sostituito per imporre alla Commissione di garantire che le misure relative alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché quelle di cui all’articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi i diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

Copertura finanziaria aggiuntiva

All’articolo 13 è aggiunto un paragrafo 4 che prevede un importo aggiuntivo di 100 000 000 EUR destinato alle misure rientranti nell’ambito dell’articolo 3 bis.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione allo sviluppopace e sicurezzaazione esternadiritti umanisicurezza e difesa

Testo integrale

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