Regolamento (UE) 2016/963
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, modificando gli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006. La Commissione, sulla base di informazioni di Stati membri, EASA, ICAO, autorità nazionali e consultazioni con i vettori interessati, ricalibra le misure in funzione del livello di sicurezza dimostrato da ciascun operatore o autorità di sorveglianza. Ne derivano rimozioni, conferme e limitazioni parziali per vari vettori, con particolare rilievo per TAAG Angola Airlines, Iran Air, alcuni vettori indonesiani, Air Madagascar, vettori del Sudan e dello Zambia. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative nell’Unione, con modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai vettori aerei certificati in Stati terzi o nell’Unione che sono oggetto dell’elenco UE dei vettori soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a effettuare controlli e ispezioni di rampa. Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda in particolare i vettori e le autorità aeronautiche di Angola, Botswana, Georgia, Repubblica di Guinea, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Madagascar, Mozambico, Federazione russa, Sudan, Taiwan, Thailandia, Zambia e altri Paesi già presenti negli allegati A e B del regolamento n. 474/2006. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco vigente, includendo, mantenendo, limitando o rimuovendo specifici vettori o flotte dagli allegati A e B.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. L’intervento si colloca nell’ambito del sistema di safety black list istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 e si fonda sulle informazioni trasmesse da Stati membri, EASA, ICAO, autorità aeronautiche di Paesi terzi e dai vettori interessati.
Finalità e metodo di aggiornamento
La Commissione dichiara di aver informato i vettori interessati, di aver consentito la consultazione della documentazione e di averli ascoltati, anche tramite il comitato per la sicurezza aerea. Il regolamento riflette l’esito di consultazioni tecniche, audit in loco, ispezioni SAFA, analisi EASA e risultati ICAO, con l’obiettivo di adeguare le restrizioni al livello effettivo di sicurezza dimostrato da ciascun operatore e dalla relativa autorità di sorveglianza.
Vettori dell’Unione e controlli di sicurezza
Per i vettori dell’Unione il testo richiama gli esiti delle ispezioni di rampa e delle ispezioni di standardizzazione effettuate dall’EASA e dalle autorità nazionali. La Norvegia ha informato la Commissione riguardo ad Airwing A/S; gli Stati membri ribadiscono la disponibilità a intervenire in caso di rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza.
Angola: allentamento parziale del divieto per TAAG Angola Airlines
Per TAAG Angola Airlines la Commissione prende atto del dialogo continuo con EASA nell’ambito della procedura di operatore di paese terzo ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 e dell’audit TCO in loco svolto dall’1 al 3 febbraio 2016. Sono stati individuati rilievi di livello 2, ma è stato presentato e accettato un piano di azioni correttive. In conseguenza di ciò, l’allegato B viene modificato per autorizzare nell’Unione gli aeromobili Boeing 737-700, Boeing 777-200 e Boeing 777-300 della flotta TAAG; resta invece il regime restrittivo per il resto della flotta non compresa nell’eccezione.
Botswana e Georgia: nessuna modifica dell’elenco
Per Botswana e Georgia la Commissione ritiene che non vi siano motivi per includere vettori negli elenchi restrittivi. In entrambi i casi l’ICAO ha rilevato la risoluzione di significative criticità di sicurezza e le informazioni disponibili indicano miglioramenti nell’applicazione effettiva delle norme internazionali.
Repubblica di Guinea: monitoraggio senza restrizioni aggiuntive
Per la Repubblica di Guinea la Commissione prende atto dell’attuazione progressiva del piano di azioni correttive approvato dall’ICAO nel dicembre 2012, della formazione degli ispettori e dell’avanzamento delle certificazioni dei vettori. Pur senza imporre nuove restrizioni, il testo sottolinea che la Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione, anche in relazione alla missione di convalida ICAO prevista per novembre 2016.
India: nessuna restrizione aggiuntiva, ma consultazioni continuative
Nel caso dell’India, la DGCA indiana e Air India hanno fornito alla Commissione dati sulla sorveglianza, sulle ispezioni SAFA e sulle misure organizzative adottate. La Commissione ritiene che, allo stato, non vi siano motivi per imporre divieti o restrizioni operative ai vettori certificati in India, ma sottolinea la necessità di ulteriori consultazioni tecniche e richiama il ruolo dei risultati SAFA nelle valutazioni EASA ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014.
Indonesia: esclusione dall’allegato A di alcuni vettori
Per l’Indonesia la Commissione riconosce miglioramenti dal 2014 nella sorveglianza della DGCA, pur rilevando la necessità di ulteriori progressi nella formazione e standardizzazione degli ispettori. Sulla base della visita di valutazione in loco e delle audizioni, l’allegato A viene modificato per sopprimere Aviastar Mandiri, Citilink, Lion Air e Batik Air dall’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo. Restano raccomandate ispezioni di rampa prioritarie per i vettori indonesiani.
Iran: revoca parziale delle restrizioni per Iran Air
Per Iran Air il regolamento registra un’evoluzione positiva: la CAO-IRI è considerata un’autorità strutturata e in grado di affrontare le carenze di sicurezza, mentre Iran Air ha migliorato la gestione dell’aeronavigabilità, in particolare della flotta Airbus A320. La Commissione conclude che le restrizioni operative possono essere revocate, salvo quelle ancora necessarie per gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747, che restano soggetti a restrizioni nell’allegato B.
Kazakhstan, Federazione russa e Taiwan: mantenimento dell’impostazione prudenziale
Per Kazakhstan, Federazione russa e Taiwan la Commissione non ritiene al momento necessario modificare gli elenchi in senso più permissivo o restrittivo. Nel caso kazako sono evidenziati progressi nel sistema di sorveglianza ma manca ancora una verifica in loco conclusiva; per la Federazione russa la Commissione prosegue il monitoraggio tramite SAFA e incontri periodici; per Taiwan le informazioni acquisite su TransAsia Airways e sull’autorità CAA non giustificano ulteriori restrizioni.
Madagascar, Mozambico, Sudan e Zambia: modifiche mirate
Per Air Madagascar la Commissione, alla luce dell’audit EASA e della visita in loco, sopprime il vettore dall’allegato B, ritenendo superate le criticità residue, pur mantenendo alta l’attenzione tramite ispezioni di rampa. Per il Mozambico la situazione non consente ancora di allentare il divieto complessivo, ma vengono inseriti in allegato A CHC Helicópteros Lda e Inter Airways Lda e rimossi Kaya Airlines Lda e Trabalhos e Transportes Aéreos Lda. Per il Sudan vengono soppressi dall’allegato A sei vettori cui erano stati revocati gli AOC. Per lo Zambia, invece, tutti i vettori certificati sono soppressi dall’allegato A, in ragione dei progressi riconosciuti alla ZCAA e ai vettori esaminati in loco.
Effetti normativi e applicazione
L’articolo 1 sostituisce gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i nuovi testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo ribadisce inoltre che i vettori elencati nell’allegato A possono operare solo in ipotesi eccezionali di wet lease da vettore non soggetto a divieto, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento n. 474/2006
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. L’intervento aggiorna l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione e quello dei vettori soggetti a restrizioni operative.
Rimozioni e modifiche nell’allegato A (divieto operativo)
Sono confermati o ridefiniti i vettori soggetti a divieto operativo totale, con aggiornamenti per diversi Stati terzi. Tra le principali modifiche figurano la soppressione di alcuni vettori del Mozambico e del Sudan dall’allegato A, la rimozione dei vettori dello Zambia dall’elenco dei soggetti a divieto e l’assenza di nuovi inserimenti per Botswana, Georgia, Repubblica di Guinea, India, Taiwan e Thailandia. Per alcuni Stati restano elenchi ampi di operatori interamente vietati, inclusi, tra gli altri, vettori di Afghanistan, Angola, Benin, Congo, RDC, Eritrea, Libia, Nepal, Sierra Leone e Sudan.
Restrizioni parziali nell’allegato B
L’allegato B viene aggiornato per riflettere restrizioni operative su singoli aeromobili o su specifiche tipologie di flotta. Per TAAG Angola Airlines le restrizioni sono allentate, consentendo l’operatività nell’Unione degli aeromobili Boeing 737-700, Boeing 777-200 e Boeing 777-300; per Iran Air le restrizioni vengono limitate ai soli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747; per altri vettori restano restrizioni mirate, tra cui Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon e Air Koryo.
Valutazioni tecniche e consultazioni con Stati terzi e vettori
La Commissione fonda l’aggiornamento su consultazioni tecniche, audit EASA, missioni di valutazione in loco, risultati ICAO e ispezioni SAFA. Il testo descrive i progressi o le criticità di ciascun Paese e dei relativi vettori: tra i casi più rilevanti, la promozione parziale di TAAG Angola Airlines, la revoca delle restrizioni per i vettori indonesiani Citilink, Lion Air, Batik Air e Aviastar Mandiri, la revoca delle restrizioni ad Air Madagascar e la soppressione dei vettori zambiani dall’allegato A.
Controlli successivi e possibili interventi futuri
Per i vettori che restano autorizzati o parzialmente autorizzati, gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il regolamento richiama più volte la possibilità di un nuovo intervento della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 qualora emergano nuove informazioni di sicurezza o rischi imminenti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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