Regolamento (UE) 2016/966
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/966 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1o-7 giugno 2016 per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016. Quando le richieste superano i quantitativi disponibili, la Commissione riduce proporzionalmente le assegnazioni; quando invece le richieste sono inferiori alla disponibilità, individua i quantitativi non domandati da rinviare al sottoperiodo successivo. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e determina i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo dei contingenti tariffari.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per prodotti del settore del pollame. Riguarda il sottoperiodo contingentale dal 1o luglio al 30 settembre 2016, con effetti anche sul sottoperiodo successivo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 per i quantitativi non richiesti. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/966 della Commissione: coefficiente di attribuzione e riallocazione di quantitativi nel settore del pollame
Il regolamento interviene nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore del pollame. Esso disciplina, per le domande di titoli di importazione presentate tra il 1o e il 7 giugno 2016, la ripartizione dei quantitativi richiesti per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e il trasferimento al periodo successivo dei quantitativi non domandati.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, e in particolare l'articolo 188, come base giuridica. Il sistema si inserisce nei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per i prodotti del settore avicolo, applicando inoltre le regole comuni di gestione dei contingenti tariffari previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016. Le misure incidono su alcuni contingenti per i quali le domande superano le disponibilità, mentre per altri contingenti le domande risultano inferiori ai quantitativi disponibili; in questo secondo caso, la parte non richiesta viene aggiunta al sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016.
Coefficiente di attribuzione
Quando le domande eccedono i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. L'allegato riporta i coefficienti per i diversi numeri d'ordine:
- 09.4410: 0,157481
- 09.4411: 0,15911
- 09.4412: 0,163721
- 09.4420: 0,164366
- 09.4422: 0,164366
Quantitativi non richiesti e trasferimento al periodo successivo
Per il numero d'ordine 09.4421 non risultano presentate domande di titoli di importazione; l'allegato indica quindi un quantitativo non richiesto pari a 420 000 kg, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato. Tali coefficienti servono a ripartire i quantitativi richiesti quando le domande superano le disponibilità.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione, sempre nell'ambito del regolamento (CE) n. 1385/2007, sono indicati in allegato e vanno aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. Nell'allegato figura, per il numero d'ordine 09.4421, un quantitativo non richiesto pari a 420 000 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto del regime contingenti
La base giuridica è l'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento si inserisce nel sistema di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 e applica le regole comuni di gestione dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1301/2006.
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