Regolamento (UE) 2016/996
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/996 della Commissione, del 16 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di un prodotto in polvere composto da foglie essiccate di Moringa oleifera. La Commissione indica che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1212 99 95, escludendo le voci 0712 e 1211 sulla base delle caratteristiche e della destinazione d’uso del bene. Il regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione nella nomenclatura combinata UE di un prodotto in polvere a base di foglie essiccate di Moringa oleifera nel codice NC 1212 99 95.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un prodotto in polvere ottenuto da foglie essiccate di Moringa oleifera destinato a impiego alimentare o come integratore/tè. Produce effetti vincolanti per le autorità doganali e per gli operatori economici negli Stati membri dell’Unione europea. Restano salve, per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 2658/87 e con il codice doganale dell’Unione. La Commissione adotta la misura perché, per le merci descritte nell’allegato, è necessario fissare una classificazione tariffaria uniforme a livello unionale.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è individuata nel regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare nell’articolo 57, paragrafo 4, e nell’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando si richiama l’esigenza di assicurare l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87, applicabili anche ad altre nomenclature che vi si richiamino in tutto o in parte.
Ambito materiale della classificazione
Il regolamento riguarda una specifica merce: un prodotto in polvere costituito da foglie essiccate dell’albero Moringa oleifera. Secondo la descrizione contenuta nell’allegato, il prodotto è utilizzato come ingrediente in prodotti alimentari, quali creme, salse, insalate, pizze, carni, zuppe o spezie, oppure separatamente per la preparazione di tè o come integratore alimentare.
Codice NC attribuito e ragionamento classificatorio
La Commissione classifica il prodotto nel codice NC 1212 99 95. L’allegato precisa che la soluzione discende dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo delle voci 1212, 1212 99 e 1212 99 95.
La motivazione esclude in particolare:
- la voce 0712, perché il prodotto, per le caratteristiche della pianta e per la sua destinazione d’uso, non è destinato esclusivamente al consumo diretto come ortaggio o legume;
- la voce 1211, perché, pur avendo effetti positivi sulla salute umana, la sua finalità principale non è principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o prodotti simili.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. La previsione è rilevante per gli operatori che abbiano ottenuto ITV prima della nuova classificazione.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando così uniformità interpretativa e applicativa nell’intera Unione.
Disposizioni principali
Classificazione del prodotto in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto in polvere a base di foglie essiccate di Moringa oleifera il codice assegnato è 1212 99 95.
Motivazione tariffaria della classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo delle voci e sottovoci 1212, 1212 99 e 1212 99 95. Il prodotto non è considerato un ortaggio o legume della voce 0712 e non rientra nella voce 1211, poiché non è destinato principalmente a profumeria, medicina o usi analoghi.
Validità temporanea delle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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