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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/964

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/964 della Commissione, del 16 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/964 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico e applicativo, fondato sul regolamento (UE) n. 543/2011, che fissa per specifici codici NC e origini extra-UE i valori in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE sui mercati agricoli. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina profili relativi a operatori specifici diversi dall'applicazione doganale/commerciale del prezzo di entrata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/964 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi. L'atto è adottato in applicazione della disciplina UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità di applicazione per il settore ortofrutticolo, con un contenuto essenzialmente tecnico e aggiornato in base ai dati giornalieri disponibili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, che disciplina la fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione. I considerando spiegano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili e che il presente regolamento serve a renderli operativi per i prodotti e i periodi interessati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il relativo valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg, da impiegare ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Contenuto operativo dell'articolo 1

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Ne deriva che l'operatore che effettua l'importazione deve fare riferimento ai valori specifici associati al prodotto e all'origine dichiarata.

Valori riportati nell'allegato

L'allegato contiene una tabella tecnica con i seguenti prodotti e origini, sempre in EUR/100 kg:

  • 0702 00 00: MA 127,9; ZZ 127,9.
  • 0709 93 10: TR 145,6; ZZ 145,6.
  • 0805 50 10: AR 155,0; BR 92,5; MA 179,9; TR 145,5; UY 147,6; ZA 156,9; ZZ 146,2.
  • 0808 10 80: AR 124,6; BR 131,2; CL 129,7; CN 102,3; NZ 156,9; US 120,4; ZA 115,0; ZZ 125,7.
  • 0809 10 00: TR 267,7; ZZ 267,7.
  • 0809 29 00: TR 439,0; ZZ 439,0.
  • 0809 30 10 e 0809 30 90: TR 174,9; ZZ 174,9. Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto serve a fissare i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti identificati da codice NC e per determinate origini (codici paese terzo). I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese di origine, inclusa la voce "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con i valori per singolo prodotto/origine

L'allegato elenca i valori per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con indicazione delle rispettive origini e dei corrispondenti importi forfettari. Tra le origini riportate figurano, a titolo esemplificativo, MA, TR, AR, BR, UY, ZA, CL, CN, NZ, US e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internopolitica commercialedazi e importazioni

Testo integrale

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