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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/962

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione, del 16 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione in relazione a formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce i modelli standard che le autorità nazionali devono usare per comunicare all'ABE come hanno applicato gli obblighi semplificati e le esenzioni previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE (BRRD). L'obiettivo è garantire informazioni omogenee, comparabili e sufficientemente dettagliate su enti creditizi e imprese di investimento, sia a livello individuale sia per categorie di enti con caratteristiche analoghe. Sono previsti modelli distinti per autorità competenti e autorità di risoluzione, nonché un elenco di indicatori obbligatori e opzionali. Il regolamento disciplina anche i periodi di comunicazione iniziale e successivo, e i termini di trasmissione all'ABE.

Stabilisce formati, modelli e definizioni uniformi per la trasmissione all'ABE delle informazioni sull'applicazione di obblighi semplificati ed esenzioni ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE (BRRD).

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri che devono informare l'Autorità bancaria europea (ABE) sulle modalità con cui hanno applicato l'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE agli enti di propria competenza. Riguarda enti creditizi e imprese di investimento, inclusi, ove rilevanti, enti affiliati a un organismo centrale, istituzioni aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS) e altri enti per i quali siano stati applicati obblighi semplificati o concesse esenzioni. Il regolamento disciplina la raccolta e la trasmissione di dati per periodi di comunicazione specifici e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; è anche rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione

Il regolamento dà attuazione all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE (BRRD) predisponendo un quadro uniforme di reporting verso l'ABE in tema di obblighi semplificati ed esenzioni applicabili a enti creditizi e imprese di investimento. La finalità è consentire una comunicazione omogenea e comparabile delle decisioni assunte dalle autorità nazionali in materia di pianificazione del risanamento e della risoluzione, nonché delle esenzioni per specifiche tipologie di enti.

Ambito soggettivo e finalità del reporting

Il regolamento si rivolge alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri, chiamate a trasmettere all'ABE informazioni su come hanno applicato l'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE. Il perimetro materiale comprende gli enti creditizi e le imprese di investimento, con particolare attenzione agli enti per i quali siano stati concessi obblighi semplificati oppure esenzioni, inclusi i casi relativi a enti affiliati a un organismo centrale e alle istituzioni aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS).

Obblighi di comunicazione: autorità competenti

Le autorità competenti devono fornire, per ciascun periodo di comunicazione, dati aggregati sul numero degli enti stabiliti nello Stato membro e sul volume complessivo delle attività degli enti a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai fini della pianificazione del risanamento. Devono inoltre comunicare il numero e il totale delle attività degli enti esentati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8. Per ciascun ente o categoria di enti interessati, devono indicare il LEI o, in mancanza, il nome, i criteri che hanno portato alla classificazione di categoria, le informazioni quantitative connesse ai criteri di dimensione, interconnessione e ambito/complessità dell'attività, l'eventuale uso di indicatori opzionali e la descrizione degli obblighi semplificati rispetto agli obblighi integrali.

Obblighi di comunicazione: autorità di risoluzione

Le autorità di risoluzione devono trasmettere un set di informazioni sostanzialmente analogo, ma riferito alle valutazioni della possibilità di risoluzione e alla pianificazione della risoluzione. Devono indicare quanti enti sono stati destinatari di obblighi semplificati e quanti hanno beneficiato di esenzioni, oltre a fornire per ogni ente o categoria i medesimi dettagli identificativi e descrittivi richiesti alle autorità competenti. È richiesto anche che l'autorità di risoluzione specifichi la ponderazione attribuita ai criteri utilizzati, oppure, se non vi è stata una ponderazione formale, la loro importanza relativa nella valutazione.

Categorie di enti e criteri di valutazione

Il regolamento ammette che la comunicazione avvenga per singolo ente oppure per categorie di enti con caratteristiche comuni. I modelli richiedono di descrivere i criteri adottati per raggruppare gli enti e di illustrare, con dati quantitativi ove possibile, i profili relativi a dimensioni, interconnessioni, ambito e complessità, profilo di rischio SREP, status giuridico, tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica e adesione a IPS o a sistemi di solidarietà mutualistica. L'allegato II amplia l'elenco con indicatori opzionali, tra cui esposizioni, RWA, depositi, prestiti, presenza transgiurisdizionale, servizi di pagamento e di compensazione, quota di mercato, autorizzazioni regolamentari e struttura del gruppo.

Periodi di comunicazione e scadenze

Il primo periodo di comunicazione decorre dal 1o gennaio 2015 al 30 aprile 2016; le relative informazioni devono essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento. Il secondo periodo decorre dal 1o maggio 2016 al 30 aprile 2017 e la scadenza per l'invio all'ABE è fissata al 1o giugno 2017.

Allegati e contenuto dei modelli

L'allegato I contiene tre modelli di comunicazione: il primo per i dati quantitativi generali, il secondo per gli obblighi semplificati ex articolo 4, paragrafo 1, e il terzo per le esenzioni ex articolo 4, paragrafo 8. I modelli specificano anche le informazioni di dettaglio da fornire, inclusi i primi piani di risanamento e risoluzione, la frequenza di aggiornamento, la descrizione degli scostamenti rispetto ai requisiti integrali e i criteri di esenzione, con particolare riguardo agli enti affiliati a un organismo centrale e agli enti aderenti a un IPS.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, vincola le autorità nazionali nella forma e nei contenuti della trasmissione informativa all'ABE.

Disposizioni principali

Oggetto e obbligo di comunicazione all'ABE

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono trasmettere all'ABE le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 per informarla sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE. La comunicazione avviene tramite i modelli dell'allegato I e, se del caso, mediante gli indicatori opzionali dell'allegato II.

Modello congiunto e comunicazione per categorie di enti

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono compilare congiuntamente i modelli dell'allegato I, suddividendo le parti rilevanti tra pianificazione del risanamento e pianificazione/valutazione della risoluzione. Possono inoltre riferirsi a una "categoria di enti" quando più enti presentano caratteristiche simili ai fini dei criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Informazioni richieste alle autorità competenti

Per ciascun periodo di comunicazione, le autorità competenti devono indicare dati quantitativi sul numero di enti creditizi e imprese di investimento stabiliti nello Stato membro, sul numero e sul totale delle attività degli enti a cui sono stati applicati obblighi semplificati ex articolo 4, paragrafo 1, e sul numero e totale delle attività degli enti esentati ex articolo 4, paragrafo 8. Devono inoltre fornire per ciascun ente o categoria: LEI o nome, criteri usati per definire la categoria, informazioni quantitative sui criteri di dimensioni, interconnessioni e ambito/complessità, sintesi degli indicatori opzionali applicati, descrizione degli obblighi semplificati rispetto a quelli integrali e criteri dell'esenzione, con particolare riguardo alle lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 8.

Informazioni richieste alle autorità di risoluzione

Per ciascun periodo di comunicazione, le autorità di risoluzione devono trasmettere dati analoghi a quelli richiesti alle autorità competenti, ma riferiti alle valutazioni della possibilità di risoluzione e alla pianificazione della risoluzione. Devono indicare il numero e il totale delle attività degli enti a cui si applicano gli obblighi semplificati, il numero degli enti esentati ex articolo 4, paragrafo 8, e, per ogni ente o categoria, LEI o nome, criteri di categorizzazione, informazioni quantitative, sintesi degli indicatori opzionali, descrizione degli obblighi semplificati e criteri dell'esenzione. Devono inoltre indicare l'eventuale ponderazione attribuita ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o, in mancanza, la loro importanza relativa.

Periodi di comunicazione e termini di trasmissione

Il primo periodo di comunicazione va dal 1o gennaio 2015 al 30 aprile 2016 e la relativa trasmissione all'ABE deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento. Il secondo periodo va dal 1o maggio 2016 al 30 aprile 2017 e le informazioni devono essere trasmesse entro il 1o giugno 2017.

Modelli standard e contenuto degli allegati

L'allegato I contiene tre modelli: uno per i dati quantitativi generali, uno per l'applicazione degli obblighi semplificati ex articolo 4, paragrafo 1, e uno per le esenzioni ex articolo 4, paragrafo 8. I modelli richiedono informazioni su dimensioni, interconnessioni, ambito e complessità delle attività, profilo di rischio SREP, status giuridico, tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica e adesione a IPS o sistemi di solidarietà mutualistica. L'allegato II elenca gli indicatori opzionali che possono integrare la valutazione, tra cui attività, esposizioni, RWA, depositi, interconnessioni, presenza geografica, funzioni essenziali, quota di mercato, autorizzazioni regolamentari e struttura proprietaria.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialereporting regolamentaremercato finanziario

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