Regolamento (UE) 2016/965
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/965 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione interviene nella gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007. Per alcune domande di titoli presentate nel periodo 1-7 giugno 2016, stabilisce un coefficiente di attribuzione quando le richieste superano i quantitativi disponibili e, per un contingente, individua i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo. Il provvedimento è adottato in applicazione delle norme di gestione dei contingenti tariffari e produce effetti immediati con la pubblicazione.
Fissa i coefficienti di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e ridistribuisce i quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari nel settore del pollame. Riguarda i quantitativi oggetto di domanda per alcuni numeri d'ordine indicati nell'allegato e, per i contingenti in cui le domande non esauriscono la disponibilità, i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Coefficiente di attribuzione e ripartizione dei contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/965 della Commissione disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007. Il provvedimento interviene in relazione alle domande di titoli di importazione presentate tra il 1o e il 7 giugno 2016 per il sottoperiodo 1o luglio - 30 settembre 2016, applicando il meccanismo del coefficiente di attribuzione quando le richieste superano la disponibilità e riallocando i quantitativi non richiesti al periodo successivo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull'articolo 188, e richiama il regolamento (CE) n. 1301/2006 per le regole comuni di gestione dei contingenti tariffari per prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione. Considerando che, per alcuni contingenti, le domande presentate eccedevano i quantitativi disponibili, la Commissione ha ritenuto necessario fissare il coefficiente di attribuzione; per altri contingenti, invece, le richieste risultavano inferiori alla disponibilità, rendendo opportuno trasferire i quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016, nell'ambito dei contingenti tariffari del settore del pollame. Gli effetti riguardano i numeri d'ordine riportati nell'allegato e, in particolare, i contingenti con domanda eccedente o insufficiente rispetto alla disponibilità.
Coefficienti di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande relative al sottoperiodo 1o luglio - 30 settembre 2016, il regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato:
- numero d'ordine 09.4067: 1,084598%;
- numero d'ordine 09.4068: 0,394321%;
- numero d'ordine 09.4069: 0,180147%.
Tali coefficienti si applicano ai quantitativi richiesti per determinare la misura effettiva di rilascio dei titoli di importazione, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di gestione dei contingenti.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
Per il numero d'ordine 09.4070, l'allegato indica l'assenza di domande e la conseguente disponibilità di 445 250 kg da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. La misura consente quindi di riallocare le quantità non assorbite nel periodo precedente al successivo sottoperiodo contingentale.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo 1o luglio - 30 settembre 2016
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato. I coefficienti riguardano i numeri d'ordine 09.4067, 09.4068 e 09.4069, con percentuali rispettivamente pari a 1,084598%, 0,394321% e 0,180147%.
Quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo
Per i contingenti tariffari per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione, i quantitativi non richiesti sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. Nell'allegato è indicato un quantitativo di 445 250 kg per il numero d'ordine 09.4070.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, e si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame. Richiama inoltre l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione.
Entrata in vigore e efficacia immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/962
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/963
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/964
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/966
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/967
- Regolamento · 16 giu 2016Regolamento (UE) 2016/996
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →