Regolamento (UE) 2016/967
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/967 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli/diritti di importazione presentate in un determinato periodo per un contingente tariffario UE relativo a carni di pollame originarie dell'Ucraina. La misura si rende necessaria perché, per uno dei contingenti, le quantità richieste superano quelle disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione relative a taluni contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell'Ucraina, per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016.
Ambito di applicazione
Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina, limitatamente al sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016. Rilevano in particolare i contingenti identificati nell'allegato, con coefficiente di attribuzione fissato per il numero d'ordine 09.4273; per il numero d'ordine 09.4274 non è indicato alcun coefficiente perché non risulta necessaria attribuzione.
Coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario di carni di pollame originarie dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/967 della Commissione interviene nella gestione di un contingente tariffario annuo aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l'importazione nell'Unione di carni di pollame originarie dell'Ucraina. La Commissione constata che, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016, le domande presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il contingente numero 09.4273 eccedono i quantitativi disponibili, rendendo necessario ripartire proporzionalmente le quantità richieste.
Base giuridica e finalità
La base giuridica richiamata è l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La misura è adottata per garantire una gestione uniforme ed efficace del contingente tariffario, applicando il meccanismo di attribuzione previsto dal regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2.
Ambito applicativo
L'atto riguarda esclusivamente i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate nel periodo 1°-7 giugno 2016, riferite al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016, nell'ambito dei contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell'Ucraina. L'effetto pratico è la riduzione proporzionale delle quantità richieste mediante il coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato. Nell'allegato compare il numero d'ordine 09.4273 con coefficiente del 2,365454%; per il numero 09.4274 è indicato un trattino, senza attribuzione di coefficiente.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi richiesti si applica il coefficiente riportato nell'allegato. Non vengono introdotti nuovi obblighi sostanziali per gli operatori, ma soltanto una regola di riparto delle quantità disponibili all'interno del contingente. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori interessati, il regolamento comporta che i diritti di importazione non sono concessi integralmente nei limiti delle quantità domandate, ma solo nella misura risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione. La misura è tipica della gestione dei contingenti tariffari agricoli e consente di distribuire le quantità limitate tra i richiedenti in modo proporzionale.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Per il numero d'ordine 09.4273 il coefficiente è pari al 2,365454%.
Contesto della gestione del contingente
Il regolamento presuppone che, per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016, i quantitativi richiesti per il contingente numero 09.4273 superino i quantitativi disponibili; il coefficiente è quindi fissato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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