Sentenza del 08/11/2022 n. 32905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità fiscale (ai fini IRES, IRAP e IVA) di Euro 238.518,00 risultanti da tre note di credito emesse dalla società per partite di olio extravergine di oliva reclamate da un acquirente statunitense. L'Ufficio riteneva che la perdita non fosse certa, oggettivamente determinabile né definitiva, che non fossero stati esperiti tutti i mezzi per il recupero del credito, e che l'inventario e le fatture fornite non consentissero la tracciabilità dei lotti; per tali ragioni negava la deducibilità richiamando norme del TUIR (D.P.R. 917/1986). La società sosteneva invece che le note di credito erano legittime perché motivate da contestazioni sulla qualità, che la merce era rimasta in giacenza presso l'importatore e poi venduta ad altri, con successiva fatturazione e registrazione in bilancio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati sia il motivo di nullità della sentenza per carenza di motivazione sia il motivo di omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha confermato che la C.T.R., valutando la documentazione prodotta, ha legittimamente ritenuto attendibile l'operazione: le note di credito erano state emesse in relazione alla contestazione sulla qualità, la partita di merce era risultata contabilizzata nelle rimanenze e successivamente venduta e fatturata. La Cassazione ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove fatti dal giudice di merito e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 101, comma 5; art. 106, comma 2; art. 109
Le norme sono state richiamate dall'Amministrazione per sostenere che la perdita/azzeramento contabile di ricavi e crediti è deducibile solo se risultante da elementi certi, oggettivamente determinabili e definitivi; in mancanza di prova dell'inesigibilità o del venir meno del credito (e di adeguata tracciabilità delle partite), non sussistono i presupposti per la deducibilità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza di merito: la doglianza dell'Amministrazione sulla presunta motivazione apparente doveva essere valutata alla luce delle regole sul contenuto motivazionale delle decisioni amministrativo-tributarie.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5; art. 132 c.p.c., n. 4
Gli articoli sono invocati come limiti del sindacato di legittimità: n.4 e n.5 dell'art.360 disciplinano rispettivamente la nullità per motivazione inesistente/apparente e l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che in Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo della prova e che solo vizi gravi di motivazione/omissione emergenti dal testo della sentenza giustificano la censura.
Massime di principio
- La deducibilità di perdite o lo storno di ricavi/crediti richiede prove chiare che la perdita sia certa, definitiva e oggettivamente determinabile: occorre documentare l'inesigibilità o l'effettiva restituzione/disponibilità della merce.
- Documentazione essenziale in casi analoghi: analisi di qualità, comunicazioni con l'acquirente (reclami, contestazioni), prove di giacenza (documenti di magazzino/warehouse), evidenza di successiva vendita con tracciabilità dei lotti, atti e tentativi di recupero del credito.
- La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove è ampia; in Cassazione non è ammessa la rivalutazione dei fatti salvo che emergano dal testo della sentenza gravi vizi motivazionali o omissioni di fatti decisivi rilevabili direttamente.
- Se l'Amministrazione contesta la regolarità dell'inventario o la tracciabilità delle partite, il contribuente deve fornire elementi che colleghino univocamente le partite contese (lotti, bolle, numerazione) alle fatture e alle registrazioni di bilancio.
- In sede di contenzioso tributario, per rafforzare la posizione del contribuente è utile dimostrare non solo la legittimità contabile dell'operazione ma anche gli ulteriori elementi economici (es. vendita successiva della merce) che neutralizzano il rilievo di una mera inferenza sull'inesigibilità del credito.
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