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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8388/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

Dopo la separazione, il debitore era stato obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento all’ex coniuge, ma era rimasto inadempiente accumulando un debito. In seguito aveva venduto un immobile al fratello. La creditrice aveva convenuto l’acquirente chiedendo, in via principale, l’accertamento della simulazione della vendita e, in subordine, la revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di simulazione, ritenendo provato l’effettivo pagamento del prezzo, ma accolto quella revocatoria; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1489/2017 depositata il 6 aprile 2017, aveva confermato integralmente la decisione. L’acquirente ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 2901 c.c., contestando sia il pregiudizio per le ragioni creditorie, sul presupposto che parte del prezzo sarebbe stata destinata all’ex coniuge, sia la prova della conoscenza, da parte sua, dell’elusività dell’atto, che a suo avviso non poteva desumersi dal solo rapporto di parentela. In via preliminare, la Corte ha inoltre esaminato il mancato deposito dell’attestazione di conformità della copia analogica notificata telematicamente del ricorso.

La decisione

La Corte ha superato la questione relativa all’attestazione di conformità: in assenza di espresso disconoscimento da parte della controricorrente, la conformità dei messaggi PEC e della relata depositati in copia analogica non autenticata doveva ritenersi ammessa, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite. Nel merito ha rigettato l’unico motivo. Ha rilevato che, pur formulato come violazione di legge, esso censurava in realtà la valutazione dei fatti e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito, senza indicare un’errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. La Corte d’appello aveva ritenuto non provato che parte del corrispettivo fosse stata destinata all’ex coniuge; aveva correttamente individuato nel provvedimento giudiziale attributivo del diritto al mantenimento, e non nei successivi versamenti delle singole rate, il riferimento temporale per stabilire la posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo; e aveva desunto la conoscenza dell’elusività da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati singolarmente e nel loro complesso: parentela tra disponente e acquirente, conoscenza della separazione e delle difficoltà economiche del venditore e contitolarità di attività economiche tra i fratelli. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre euro 200 per spese generali, e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Ha poi fatto corretta applicazione della regola secondo cui, per stabilire se l’atto di disposizione è anteriore o posteriore al credito, occorre fare riferimento al provvedimento giudiziale che attribuisce il diritto al mantenimento, piuttosto che al versamento delle singole somme (Cass. n. 5618/2018).

    Ai fini della revocatoria, quando il credito deriva da un provvedimento che attribuisce il diritto al mantenimento, la posteriorità dell’atto dispositivo rispetto al credito si valuta con riferimento a tale provvedimento, non alle date di pagamento delle singole rate. La conoscenza dell’elusività da parte del terzo può essere accertata mediante presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, considerati sia singolarmente sia nel loro insieme.

  • art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005

    Il controricorrente non ha espressamente contestato la conformità, che quindi deve ritenersi ammessa.

    Nel giudizio di cassazione, in relazione alla copia analogica non autenticata dei messaggi PEC e della relata di notificazione telematica depositati dal ricorrente, la conformità agli originali si considera ammessa se il controricorrente non la disconosce espressamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto dispositivo è anteriore o posteriore a un credito di mantenimento, rileva il provvedimento giudiziale che attribuisce il diritto, non il momento in cui scadono o vengono versate le singole rate.
  • Nell’azione revocatoria, la conoscenza dell’elusività dell’atto da parte del terzo acquirente può essere provata per presunzioni, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti e valutandoli sia singolarmente sia nel loro collegamento; possono assumere rilievo, nel loro insieme, la parentela con il disponente, la conoscenza delle sue difficoltà economiche e della separazione, nonché la condivisione di attività economiche.
  • La censura che, pur prospettando violazione di legge, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito non dimostra, per ciò solo, un’errata interpretazione della norma sostanziale.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata contestazione espressa della conformità agli originali dei messaggi PEC e della relata depositati in copia analogica non autenticata comporta che tale conformità si consideri ammessa.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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