Cassazione Penale, Sentenza n. 51609/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il giudice d'appello avesse errato nel non pronunciare il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., avendo motivato in termini di mera probabilità e verosimiglianza anziché escludere la responsabilità dell'imputato; in sostanza si contestava la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello nell'ambito del concordato di cui all'art. 599-bis c.p.p. limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche su questioni rilevabili d'ufficio, con formazione di giudicato sostanziale sulle parti rinunciate. Pertanto le doglianze relative a motivi rinunciati (come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello che comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di estinzione del reato o il proscioglimento; la Corte osserva che, quando l'imputato ha rinunciato ai motivi d'appello con il concordato, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 relativamente a questioni già rinunciate.
art. 157, comma settimo, cod. pen.
Disciplina la rinuncia alla prescrizione: la Corte distingue la necessità di una rinuncia espressa alla prescrizione rispetto alla mera proposizione dell'accordo, rilevando che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 4.000 in virtù dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità; la Corte ha disposto l'inammissibilità ex questo articolo.
Massime di principio
- La proposizione di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi d'appello limita irrevocabilmente la materia di cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi che ostano all'impugnazione in cassazione delle questioni rinunciate.
- Le doglianze in cassazione sono ammissibili solo se attengono a profili non rinunciati: in particolare sono ancora valutabili questioni riguardanti la formazione della volontà della parte sull'accesso al concordato, il consenso del Pubblico Ministero e la discordanza del contenuto della pronuncia; viceversa, questioni sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili se oggetto di rinuncia.
- La rinuncia ai motivi d'appello è in generale irretrattabile e fa sorgere un giudicato sostanziale sui punti rinunciati; dunque chi intende preservare la possibilità di contestare, in cassazione, profili quali prescrizione o proscioglimento deve espressamente non rinunciarvi o indicarlo chiaramente nell'accordo.
- Se si intende dedurre una causa estintiva del reato (es. prescrizione) è opportuno esprimere la rinuncia o la riserva in modo chiaro: la giurisprudenza distingue tra casi in cui la rinuncia alla prescrizione è espressa (che la rendono non impugnabile) e casi in cui la prescrizione non è stata oggetto di rinuncia e pertanto può essere dedotta in cassazione.
- In pratica, prima di concludere un concordato in appello, valutare attentamente quali questioni si intendono definitivamente abbandonare: inserire riserve esplicite nel mandato difensivo o nell'accordo ove si voglia preservare la possibilità di impugnazione su specifici profili.
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