Ordinanza n. 773/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-del 4.09.2025 notificato al ricorrente in data 5.09.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di LECCE. - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\1\2026 : Per l’annullamento previa sospensione degli effetti, - del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-del 14.11.2025, notificato al ricorrente in data 17.11.2025, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, in asserita ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Lazio – sede di Roma, che aveva accolto il ricorso ai fini del riesame, ha nuovamente disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce; (ALL. 1) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente Nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento previa sospensione degli effetti, - Del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-del 4.09.2025 notificato al ricorrente in data 5.09.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di LECCE (ALL. 2) - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, rinnovato in sede di riesame, dell’istanza di assegnazione temporanea presso un ente dell’Esercito nella sede di Lecce ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 settembre 2025 con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito aveva respinto l’istanza di assegnazione temporanea presso un ente situato a Lecce ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. A seguito di una precedente ordinanza cautelare del TAR, che aveva accolto il ricorso ai fini del riesame, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto il 14 novembre 2025. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato anche tale nuovo diniego, deducendo l’inaffidabilità o l’inattendibilità dei dati relativi alla situazione organica degli enti di destinazione e sostenendo, in sostanza, l’illegittimità del mancato accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. La nuova ricognizione effettuata dall’Amministrazione sulla situazione organica degli enti ubicati a Lecce evidenzia l’assenza del profilo professionale di “Artigliere c/a” e l’impossibilità di collocare il ricorrente, per mancanza di posti vacanti, anche nelle posizioni organiche di pari retribuzione di “Fuciliere”, “Operatore Informatico” e “Operatore TRAMAT”. Le contestazioni del ricorrente sull’attendibilità di tali dati non risultano, allo stato degli atti e nell’ambito della sommaria cognizione cautelare, supportate da elementi sufficienti a giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione del peculiare andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea del militare presso una diversa sede; il diniego è stato ritenuto cautelarmente non sospendibile alla luce della ricognizione degli organici e dell’assenza di una collocazione compatibile.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha respinto l’istanza, ritenendo non sufficientemente comprovate le contestazioni del ricorrente nella valutazione sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell’attendibilità dei dati organici posti dall’Amministrazione a fondamento del diniego di assegnazione temporanea deve essere supportata da elementi documentali o da evidenze concrete; mere contestazioni non sono sufficienti a dimostrare il fumus boni iuris.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la verifica della legittimità dell’atto avviene allo stato degli atti e secondo una valutazione sommaria: l’assenza del profilo professionale richiesto e l’indisponibilità di posizioni organiche di pari retribuzione possono sostenere provvisoriamente il diniego di assegnazione temporanea.
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