Cassazione Civile, Sentenza n. 16564/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il geom. Francesco Barbera aveva chiesto la restituzione di Euro 11.174,52 corrispondenti ai contributi soggettivi e integrativi versati negli anni 2003-2007, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa avvenuta d'ufficio. La Cassa aveva modificato il proprio regolamento (art. 5) disponendo che dall'1/1/2003 fossero obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri che esercitavano, "anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione" e prevedendo la presunzione che l'esercizio della libera professione sussistesse per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria. Barbera era invece dipendente fino al 2005 e percettore di pensione INPS, dunque rivendicava la facoltatività dell'iscrizione ai sensi dell'art. 22 L. n. 773/1982 e la conseguente restituzione di quanto indebitamente versato. La Cassa ha impugnato la sentenza di merito sostenendo la legittimità della propria potestà regolamentare e l'efficacia sanante delle delibere alla luce delle norme interpretative (art. 1, comma 763 L. n. 296/2006 e art. 1, comma 488 L. n. 147/2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa. Ha confermato che la modifica regolamentare che estendeva l'obbligo di iscrizione a tutti gli iscritti all'albo, presupponendo l'esercizio della libera professione salvo prova contraria, eccedeva i limiti della potestà regolamentare attribuita alle Casse privatizzate e contrastava con l'art. 22 L. n. 773/1982 che rendeva facoltativa l'iscrizione per i geometri già coperti da altra previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione. La Corte ha inoltre escluso che la norma di salvaguardia (art. 1, comma 763 L. n. 296/2006) e la successiva interpretazione (art. 1, comma 488 L. n. 147/2013) possano validare atti amministrativi radicalmente nulli in modo indiscriminato; l'efficacia sanante non si estende a delibere che alterino l'ambito soggettivo di obbligatorietà non previsto dalla legge. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato confermato, le spese compensate e disposto quanto previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, Legge n. 773/1982
"L'iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale."
La Corte ha ritenuto che tale norma stabilisca la facoltatività dell'iscrizione per chi è già coperto da altra previdenza e che il regolamento della Cassa non potesse eliminare tale facoltatività estendendo automaticamente l'obbligo di iscrizione.
D.lgs. n. 509/1994, art. 2
Individua i limiti della potestà regolamentare delle Casse privatizzate; la giurisprudenza di legittimità interpreta questa disposizione come vincolo che impedisce alle Casse di modificare l'ambito soggettivo dell'obbligatorietà oltre quanto previsto dalla legge.
art. 3, comma 12, Legge n. 335/1995
Richiamata nella cornice normativa che disciplina l'autonomia delle Casse e i limiti all'intervento regolamentare in materia previdenziale; la Corte ha confermato che l'autonomia non consente di sopraffare disposizioni di legge che definiscono i soggetti obbligati.
art. 1, comma 763, Legge n. 296/2006
"Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri prima della presente legge"
La Corte ha escluso che tale norma abbia efficacia sanante assoluta: non può convalidare atti amministrativi 'radicalmente nulli' o che abbiano esteso indebitamente l'ambito soggettivo dell'obbligo contributivo.
art. 1, comma 488, Legge n. 147/2013
"...si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine."
La norma interpretativa limita la salvezza delle deliberazioni alla condizione che esse siano finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine; non legittima automaticamente tutte le delibere che modifichino i presupposti di obbligatorietà stabiliti dalla legge.
Regolamento della Cassa (art. 5, modificato, in vigore dal 1/1/2003)
"Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria."
La Corte ha ritenuto che tale previsione regolamentare costituisse un'alterazione dell'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione sollevato dall'art. 22 L. n. 773/1982 e quindi eccedente la legittima potestà regolamentare.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 17742/2015
Richiamata come precedente che chiarisce i limiti dell'efficacia sanante delle disposizioni interpretative e che l'art. 488 L. n. 147/2013 non legittima indiscriminatamente tutte le delibere previdenziali approvate in passato; serve a confermare che la tutela dell'equilibrio finanziario non autorizza modifiche retroattive dell'ambito soggettivo di obbligatorietà.
Cass. n. 5375/2019 (e n. 28109/2019)
Precedenti di legittimità che hanno ribadito che, pur essendo riconosciuta alle Casse una certa autonomia gestionale dopo la privatizzazione, questa autonomia incontra limiti espressi dalla norma delegante e non consente di sostituirsi al legislatore nell'estendere l'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Le Casse privatizzate hanno autonomia regolamentare, ma non possono estendere l'ambito soggettivo dell'obbligo contributivo oltre i limiti stabiliti dalla legge ordinaria.
- Una modifica regolamentare che presume automaticamente lo svolgimento della libera professione per tutti gli iscritti all'albo e sopprime la facoltatività prevista dalla legge è illegittima e può dar luogo a obblighi di restituzione dei contributi indebitamente versati.
- Le norme interpretative o di 'sanatoria' (es. art. 1, comma 488 L. n. 147/2013) non convalidano atti amministrativi 'radicalmente nulli' o che violino principi e limiti posti dalla legge; la legittimazione è condizionata alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
- Il soggetto interessato può opporre la prova della sua situazione previdenziale alternativa (es. essere coperto da INPS o titolare di altra pensione) per ottenere il riconoscimento della facoltatività e la restituzione delle somme.
- In giudizio la compensazione delle spese è possibile in materie complesse e di particolare rilievo interpretativo; tuttavia la prevalenza della normativa di rango primario sul regolamento dell'ente è principio costante.
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