Cassazione Civile, Sentenza n. 16563/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma che, in sede di opposizione ex art. 98 r.d. n. 267/1942, aveva riconosciuto a Vito Mangano (dirigente ex dipendente) un credito di Euro 256.667,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale del 27/4/1995 e ne aveva disposto l'ammissione in prededuzione e privilegio nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria di Alitalia. Alitalia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi articolando censure relative alla tardività della produzione documentale, omissione di pronuncia su eccezioni, erronea interpretazione dell'Accordo del 27/4/1995 (sostenendo che l'indennità richiede che il recesso sia esplicitamente motivato da crisi o amministrazione straordinaria), alla mancanza di nesso causale tra ammissione alla procedura e recesso (dovendosi imputare la cessazione alla successiva decisione del commissario), alla qualità della motivazione del giudice a quo, e alla non riconducibilità del credito alla prededucibilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 270/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alitalia. Ha confermato che: (i) l'indennità supplementare prevista dall'Accordo del 27.4.1995 è dovuta quando il licenziamento sia oggettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale o amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla motivazione formale del recesso; (ii) il dirigente non è onerato di provare la mancata ricollocazione o dimostrare negativamente il passaggio in azienda subentrante (tale circostanza resta eccezione a carico della procedura/dat) ; (iii) il credito per indennità supplementare è ammissibile in prededuzione se la cessazione del rapporto è avvenuta dopo il provvedimento di ammissione alla procedura ed è funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa; (iv) le contestazioni di Alitalia risultano o inammissibili o infondate alla luce della giurisprudenza consolidata. La Corte ha anche respinto le doglianze sulla motivazione del giudice di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 98
Regola la procedura di opposizione nello stato passivo; il Tribunale di merito ha pronunciato in sede di opposizione ex art. 98 accogliendo l'ammissione del credito per indennità supplementare.
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 99, comma 2
Norma sulla decadenza relativa all'indicazione dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che, anche se la produzione documentale fu tardiva, l'esito sostanziale non finisce per imporre l'onere probatorio al dirigente quando la prova riguarda l'eccezione della procedura (mancata ricollocazione).
D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2-ter
"trasferimento dei lavoratori"
Prevede una particolare ipotesi di trasferimento/riassunzione nell'ambito dell'amministrazione straordinaria: la Corte rileva che le norme speciali non impongono l'onere probatorio al lavoratore di dimostrare la negativa ricollocazione.
Accordo interconfederale 27 aprile 1995 (allegato al CCNL dirigenti)
Stabilisce l'indennità supplementare per i dirigenti licenziati per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione o crisi aziendale; la Corte interpreta l'accordo nel senso che il requisito è la causa oggettiva del licenziamento (sostanza) e non la formula motivazionale formale.
D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20
Individua i crediti connessi alla continuazione dell'esercizio dell'impresa dopo l'apertura della procedura concorsuale; la Corte ha ritenuto che l'indennità supplementare, quando ha origine dal rapporto di lavoro proseguito dopo l'ammissione alla procedura, rientra nella prededucibilità prevista dal combinato disposto delle norme richiamate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Limiti del sindacato di legittimità sui fatti: la Corte ha applicato il principio della sindacabilità limitata delle valutazioni di fatto del giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 384
Possibilità per la Corte di cassazione di correggere la motivazione del giudice a quo ove la decisione sia conforme al diritto; la Corte ha corretto aspetti motivazionali minori ma confermato la decisione di merito.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiama il principio di adeguatezza della motivazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il sindacato sulla 'sufficienza' della motivazione al minimo costituzionale.
D.L. 31 luglio 1981 n. 414, art. 4 (convertito)
Richiamata in dottrina giurisprudenziale sulla natura dei debiti contratti per la continuazione dell'esercizio; utile a sostenere la prededucibilità di crediti nati in funzione della prosecuzione dell'attività.
Massime di principio
- L'indennità supplementare prevista dall'Accordo del 27/4/1995 spetta se il licenziamento è oggettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale o amministrazione straordinaria: rileva la causa reale, non la formulazione formale della lettera di licenziamento.
- Il dirigente/licenziato non ha l'onere di provare negativamente la ricollocazione o il passaggio a società subentrante; tali elementi costituiscono materia di eccezione a carico della procedura/datore (che deve dimostrare l'avvenuto trasferimento/riassunzione).
- I crediti derivanti dall'indennità supplementare sono ammissibili in prededuzione quando la cessazione del rapporto è avvenuta dopo l'ammissione alla procedura e il rapporto (o la sua prosecuzione) è funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.
- La tardiva produzione di documenti può essere valutata ammissibile se non determina l'inversione indebita dell'onere probatorio a carico del lavoratore, soprattutto quando la prova riguarda eccezioni che il giudice deve considerare in via processuale.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato: le questioni di fatto e il nesso causale sono sindacabili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; le censure sulla motivazione sono ammesse entro il 'minimo costituzionale' previsto dalla giurisprudenza.
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