Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16566/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione del pagamento del contributo soggettivo relativo all'anno 1998 (importo richiesto Euro 5.043,08). Questione centrale: se il contributo soggettivo possa essere richiesto sull'intero reddito professionale dichiarato nell'anno 1998 oppure soltanto sulla parte di reddito relativa ai mesi di effettiva iscrizione all'INARCASSA (l'iscrizione al fondo è avvenuta dall'1/9/1998; fino ad allora il soggetto era assicurato presso l'INPS).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INARCASSA, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di Paolo Catelli. È stato stabilito che il contributo soggettivo è dovuto in relazione al periodo di effettiva iscrizione all'INARCASSA e quindi va parametrato al reddito prodotto nei mesi di iscrizione (a partire dall'1/9/1998) e non all'intero reddito dell'anno 1998. La Corte ha altresì ritenuto che la delibera INARCASSA del 18-19 settembre 2008 non abbia carattere innovativo ma sia correttiva/clarificatrice di un'errata interpretazione precedente. INARCASSA è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 290/1990

    La Cassa richiamava la norma che prevede la frazionabilità per i contributi minimi; la Corte ha però ritenuto che ciò non impedisca di considerare l'obbligo contributivo soggettivo limitato al periodo di effettiva iscrizione, dato che la contribuzione ha presupposto l'iscrizione stessa.

  • art. 24 Statuto INARCASSA

    Richiamato dalla ricorrente in tema di commisurazione ai mesi di effettiva iscrizione; la Corte ha interpretato lo statuto in modo coerente con l'esigenza che il contributo soggettivo si riferisca al periodo in cui l'iscritto è stato effettivamente coperto dall'ente.

  • art. 21 L. n. 6/1981

    Norma che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'INARCASSA per ingegneri e architetti che esercitano con continuità. La Corte l'ha interpretata nel senso che la contribuzione soggettiva si riferisce al periodo di effettiva iscrizione in cui il reddito è stato prodotto nell'esercizio continuativo della professione.

  • art. 2 I. n. 1046/1971; art. 7 Statuto INARCASSA; decreto legislativo n. 509/1994

    Richiamano il principio che l'iscrizione a INARCASSA è preclusa a chi sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie; ciò comporta che tale soggetto non possa essere assoggettato retroattivamente al contributo soggettivo per periodi in cui era già assicurato altrove.

  • delibera INARCASSA 18-19 settembre 2008

    "il reddito professionale netto imponibile viene ora individuato considerando esclusivamente la sua quota parte in dodicesimi corrispondente ai periodi di effettiva iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso Inarcassa nell'anno solare"

    La Corte ha ritenuto che la delibera non sia innovativa ma meramente modificativa/clarificatrice di una precedente interpretazione errata adottata dalla Cassa, confermando che il reddito imponibile va parametrato ai mesi di effettiva iscrizione.

  • art. 10 L. n. 6/1981; art. 5 Regolamento di previdenza INARCASSA

    Queste norme disciplinano il contributo integrativo dovuto da tutti gli iscritti e indicano che il contributo integrativo riguarda il volume d'affari e va versato alla Cassa indipendentemente dall'iscrizione soggettiva; inoltre il versamento del contributo integrativo non determina la costituzione di una posizione previdenziale a favore dei soggetti già assicurati altrove.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater e 1 bis)

    Norme richiamate in ordine all'aggravio sul contributo unificato e all'onere delle spese processuali in relazione all'esito del ricorso; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Se un professionista era assicurato obbligatoriamente presso altro ente (es. INPS) per un periodo dell'anno, INARCASSA non può pretendere il contributo soggettivo sull'intero reddito annuo: il contributo soggettivo è riferibile ai mesi di effettiva iscrizione all'INARCASSA.
  • Il contributo integrativo (maggiorazione percentuale sul compenso) resta dovuto a favore dell'INARCASSA indipendentemente dall'iscrizione soggettiva e anche per redditi prodotti quando il professionista era assicurato altrove, ma tale contributo non costituisce una posizione previdenziale personale nell'INARCASSA.
  • Le deliberazioni interne dell'ente che chiariscono come parametrizzare il reddito (es. dividere in dodicesimi per i mesi di iscrizione) possono avere natura interpretativa/clarificatrice e non necessariamente innovativa; pertanto possono essere utilizzate per correggere precedenti pratiche interpretative errate.
  • In giudizi simili è fondamentale documentare i periodi di iscrizione e le eventuali coperture previdenziali obbligatorie antecedenti (rapporti di lavoro subordinato o altre forme di previdenza) per determinare l'effettiva base imponibile su cui calcolare i contributi.
  • Qualora residui incertezza su obblighi assicurativi per periodi non coperti dall'ente professionale, occorre verificare la competenza di altre gestioni previdenziali (es. gestione separata INPS) e la normativa vigente per evitare duplicazioni o vuoti contributivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.