Cassazione Civile, Sentenza n. 16567/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'opposizione di Pallacci avverso una cartella esattoriale per contributi (Cassa Geometri). La Corte d'appello aveva ritenuto dimostrato che Pallacci non aveva esercitato la professione di geometra nei periodi contestati, sulla base delle dichiarazioni fiscali che evidenziavano rapporti di lavoro dipendente e l'assenza di redditi professionali, superando la presunzione di esercizio dell'attività. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione; il resistente ha sollevato l'eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello fosse stata notificata con raccomandata contenente avviso di giacenza spedita il 12/08/2014 e che, per effetto dell'art. 8 L. n. 890/1982, la notifica si perfezionasse dopo 10 giorni (quindi il 22/08/2014), essendo il ritiro del plico avvenuto successivamente (26/08/2014). Il ricorso per cassazione è stato invece notificato il 22/10/2014 (61° giorno), oltre il termine utile, e pertanto dichiarato inammissibile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge e Euro 200,00 per esborsi. Accertata altresì l'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1982, n. 890, art. 8
la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento
La Corte ha interpretato che il termine per proporre il ricorso decorre dal decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata contenente l'avviso di giacenza; il ritiro successivo del plico non sposta tale decorrenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (comma 1 bis e comma 1 quater)
Richiamato per l'onere del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalle norme citate.
Giurisprudenza di riferimento (Cass. nn. 26088/2015 e 15374/2018)
Cfr. sentenze nn. 26088/2015 e 15374/2018
Orientamento consolidato secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso di giacenza; utilizzato dalla Corte per confermare il corretto computo del termine per impugnare.
Massime di principio
- La notifica a mezzo raccomandata con avviso di giacenza si considera perfezionata decorsi 10 giorni dalla data di spedizione: i termini processuali (compreso quello per il ricorso in Cassazione) decorrono da tale data, salvo prova di ritiro anteriore.
- Il ritiro del plico successivo alla scadenza dei 10 giorni non interrompe né sospende il decorso del termine: chi riceve la notifica deve prestare attenzione ai tempi di giacenza per non perdere i termini di impugnazione.
- Le eccezioni preliminari sulla tempestività della notifica, se fondate, sono idonee a determinare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito: è quindi cruciale la correttezza formale delle notifiche.
- Nel merito delle cartelle esattoriali per contributi, la presunzione di esercizio di attività professionale può essere superata da prova concreta (es. dichiarazioni fiscali che dimostrino rapporto di lavoro dipendente e assenza di redditi professionali). Tuttavia è consigliabile fornire tempestivamente autocertificazioni o documentazione a supporto per evitare contestazioni procedurali.
- Le parti soccombenti possono essere condannate alle spese e a contributi aggiuntivi (contributo unificato) secondo le norme vigenti; controllare sempre l'onere economico connesso al contenzioso.
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