Cassazione Civile, Sentenza n. 16570/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, madre di Lombardo Angelo, ucciso in un agguato mafioso il 18 luglio 1987, chiedeva la concessione dei benefici previsti dalle leggi nn. 302/1990 e 407/1998 per i familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, deducendo l'estraneità della vittima agli ambienti mafiosi. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello per insufficienza della prova dell'estraneità; il ricorso in cassazione prospettava violazioni normative e censurava la valutazione della Corte d'appello, nonché l'ammissibilità di una presunzione fondata esclusivamente sul vincolo di parentela.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la normativa (legge 302/1990, come modificata) richiede la completa estraneità agli ambienti e ai rapporti delinquenziali per l'accesso ai benefici e che le modifiche normative del 2008-2009 hanno introdotto una presunzione rigorosa di non estraneità per i legami di parentela, gravando quindi sul richiedente l'onere di provare la dissociazione o l'accidentalità del coinvolgimento. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prova sufficiente della dissociazione del figlio o del nucleo familiare dagli ambienti mafiosi e, pertanto, ha confermato l'esclusione dal diritto ai benefici. Nessuna statuizione sulle spese (perché la parte resistente non ha difeso) e richiesta l'eventuale integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Legge n.302 del 1990
Disciplina i benefici assistenziali per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; richiede come condizione la completa estraneità agli atti terroristici/criminali e agli ambienti delinquenziali per tutti i destinatari dei benefici.
Art. 9-bis, legge n.302/1990
«le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari»
Statuisce espressamente che la condizione di estraneità è un requisito necessario per la concessione dei benefici a tutti i soggetti destinatari.
Legge n.407 del 1998
Ha esteso il regime retroattivo della legge 302/1990 anche agli eventi di criminalità organizzata verificatisi dal 10 gennaio 1969, rendendo astrattamente applicabili i benefici a fatti antecedenti l'entrata in vigore originaria della 302/1990.
D.l. 2 ottobre 2008, n.151, art.2-quinquies (conv. L.28/11/2008 n.186) e successive modifiche (L.15/7/2009 n.94, art.2, comma 21)
Ha introdotto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione rigorosa (assoluta ai fini pratici) di non estraneità agli ambienti criminali, aggravando il regime probatorio per i richiedenti benefici che siano legati a soggetti ritenuti affiliati.
Art. 97 Cost.
Citato dalla ricorrente per contestare la legittimità della valutazione amministrativa/giudiziale; la Corte ha ritenuto la scelta legislativa e l'applicazione dei requisiti compatibili con i principi costituzionali invocati, richiamando altresì il principio di razionalità ex art.3 Cost.
Giurisprudenza: Cass. n.31136/2019
Richiamata come precedente che conferma la ratio rigorosa della legge n.302/1990 e l'intento legislativo di limitare i benefici a soggetti totalmente estranei agli ambienti mafiosi, anche a tutela del principio che le provvidenze non vadano a soggetti contigui agli autori dei reati.
Massime di principio
- Per ottenere i benefici previsti dalla legge 302/1990 (anche nella versione successivamente modificata) è necessaria la prova della completa estraneità della vittima e dei familiari superstiti agli ambienti e rapporti delinquenziali; la mera assenza di iscrizione a sodalizi o di precedenti penali non è sufficiente.
- I rapporti di parentela con affiliati a organizzazioni mafiose, dopo le modifiche normative del 2008-2009, comportano una presunzione gravosa di non estraneità: il richiedente deve dimostrare in modo solido la dissociazione o l'accidentalità del coinvolgimento.
- La prova della dissociazione richiede elementi concreti e significativi (es. atti pubblici di dissociazione, condotte contrastanti con i valori mafiosi, testimonianze/documenti che attestino la recisione di rapporti), specie quando la frequentazione degli ambienti mafiosi è resa verosimile da vincoli familiari.
- La normativa è stata interpretata in senso restrittivo per evitare che i benefici assistenziali vadano a persone contigue agli autori dei reati; pertanto il giudizio è sostanzialmente valorizzato sul piano dell'accertamento fattuale dell'estraneità.
- La legge 407/1998 ha reso applicabili i benefici anche per fatti di criminalità organizzata antecedenti al 1990 (dal 10 gennaio 1969), ma restano fermi i requisiti di estraneità e il relativo onere probatorio.
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