Ordinanza n. 2086/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21190/2026 del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la diffida comunale prot. 21190/2026 del 30 giugno 2026, con la quale il Comune di Bacoli le ha ordinato di liberare le aree demaniali marittime occupate e di sgomberarle da arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, richiamando gli atti di indirizzo comunali e la deliberazione di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Sono state altresì impugnate, ove lesive, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025 e la deliberazione n. 74 del 7 maggio 2026, nella parte in cui potessero essere interpretate come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del piano, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida; il TAR ha riservato l'esame di tale eccezione alla fase di merito. Dal testo non risultano specificamente indicati gli ulteriori vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il periculum in mora poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha rilevato inoltre che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione. Considerato che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedono un esame proprio della fase di merito, senza anticipare la valutazione dell'eccezione di inammissibilità né del fumus, ha sospeso temporaneamente l'efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine individuato nel bilanciamento degli interessi contrapposti e coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata accordata in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, mediante sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto e bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'esecuzione di una diffida al rilascio e al ripristino di un'area demaniale debba avvenire durante la stagione di maggiore operatività dell'attività interessata, il pregiudizio economico e organizzativo può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della sospensione ex art. 55 c.p.a.
- La complessità e la tecnicità delle questioni di legittimità possono giustificare una misura cautelare temporanea, limitata al periodo necessario a preservare l'utilità della tutela fino alla decisione di merito, senza anticipare l'esame delle eccezioni preliminari e del fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione di una diffida al rilascio di aree demaniali può essere delimitata temporalmente fino alla conclusione della stagione balneare, quando l'atto riguarda strutture, arredi o attrezzature di facile rimozione e l'esecuzione immediata inciderebbe in modo significativo sull'attività in corso.
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