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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25058/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva erogato, tra il 2010 e il 2013, prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di assistiti dal Servizio sanitario regionale. Ritenendo indebitamente applicato lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 oltre il triennio 2007-2009, aveva agito nei confronti dell’azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento delle differenze, anche a titolo di arricchimento senza causa. Il tribunale aveva accolto la domanda per euro 4.438,00. La corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo somme ridotte per ciascuna annualità dal 2010 al 2013 e confermando la condanna dell’azienda sanitaria alle spese del grado. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha denunciato la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la legittimata fosse esclusivamente la Regione; con il secondo ha dedotto, in subordine, la nullità del giudizio per mancata partecipazione necessaria della Regione; con il terzo ha contestato l’interpretazione secondo cui lo sconto tariffario fosse limitato al triennio 2007-2009; con il quarto ha censurato la regolamentazione delle spese d’appello, sostenendo che la riduzione dell’importo riconosciuto avrebbe dovuto comportare la condanna della struttura sanitaria, o almeno la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza d’appello aveva deciso conformemente al principio secondo cui, nelle azioni promosse dalle strutture sanitarie private accreditate per il pagamento delle prestazioni rese in convenzione, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, salvo che una specifica disposizione regionale o un provvedimento dell’autorità regionale richiamato nel contratto individui un diverso ente pagatore. L’azienda ricorrente non aveva indicato in modo specifico né una disposizione regionale né un provvedimento idoneo a escludere la propria legittimazione; il richiamo generico all’intera legge regionale n. 18/1994 non rispettava l’onere di specificità del ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, esclusa la legittimazione esclusiva della Regione e riconosciuta quella dell’azienda sanitaria, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d’appello aveva applicato il consolidato orientamento secondo cui lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009; la misura ha carattere transitorio, è imperativa e non è derogabile dalle amministrazioni regionali mediante accordi. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: all’esito complessivo della lite l’azienda sanitaria era rimasta soccombente, sebbene per un importo molto inferiore a quello inizialmente riconosciuto. La corte d’appello aveva quindi potuto porre le spese a suo carico secondo il criterio globale della soccombenza e della causalità. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulle spese non consente di sindacare la scelta di non compensarle, salvo che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; inoltre la ricorrente non aveva contestato la quantificazione delle spese. Non sono state liquidate spese di cassazione perché la struttura intimata non ha svolto difese. È stato dichiarato sussistente l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Disciplina il rito introduttivo utilizzato dalla struttura sanitaria per chiedere il pagamento delle differenze tariffarie.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993

    Consente di individuare un ente diverso dall’azienda sanitaria quale soggetto incaricato del pagamento solo quando ciò risulti da una disposizione regionale o da un provvedimento dell’autorità regionale richiamato nell’ambito contrattuale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Nel rapporto con le strutture sanitarie private accreditate costituisce il riferimento normativo per la conclusione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali; in tale ambito la legittimazione passiva per le pretese di pagamento spetta ordinariamente alle aziende sanitarie locali.

  • art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006

    Prevede uno sconto tariffario applicabile alle prestazioni delle strutture private accreditate, interpretato dalla Corte come misura imperativa e transitoria, limitata al triennio 2007-2009.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione sullo sconto tariffario; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la corte d’appello aveva seguito l’orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Disciplina il litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso che la Regione dovesse partecipare necessariamente al giudizio, essendo legittimata passivamente l’azienda sanitaria locale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Individua i vizi denunciati con i motivi di ricorso, rispettivamente relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e alla nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; chi denuncia violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Regolano la condanna alle spese e la loro eventuale compensazione; la valutazione della soccombenza opera in base all’esito complessivo della lite, mentre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato dalla struttura sanitaria in via alternativa per ottenere il pagamento delle differenze, ma non oggetto della ratio decisoria della Corte di cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle azioni promosse da una struttura sanitaria privata accreditata per ottenere il pagamento delle prestazioni rese in regime convenzionale con il Servizio sanitario regionale, la legittimazione passiva spetta ordinariamente all’azienda sanitaria locale, salvo che una specifica disposizione regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, richiamato nel contratto e riferibile alle annualità controverse, individui un diverso ente incaricato del pagamento.
  • La parte che intende escludere la propria legittimazione passiva in cassazione deve indicare specificamente la disposizione regionale o il provvedimento amministrativo contrattualmente richiamato su cui fonda la diversa imputazione soggettiva; il richiamo generico a un intero corpo normativo non soddisfa l’onere di specificità del ricorso.
  • Il motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando non individua con precisione la norma violata, non ne illustra il contenuto precettivo e non dimostra il contrasto tra tale precetto e la motivazione della sentenza impugnata.
  • Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 si applica limitatamente al triennio 2007-2009; la misura ha carattere transitorio e imperativo e non può essere estesa oltre tale periodo mediante interpretazione diversa o derogata negozialmente dalle amministrazioni regionali.
  • La legittimazione passiva dell’azienda sanitaria locale, una volta esclusa l’individuazione normativa o contrattuale di un diverso ente pagatore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione.
  • Quando la sentenza d’appello riforma la decisione di primo grado, la regolamentazione delle spese deve essere compiuta considerando l’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale; la parte può essere soccombente anche se l’importo riconosciuto è stato significativamente ridotto.
  • In materia di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare o non compensare le spese, nei limiti consentiti dalla legge, appartiene al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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