Sentenza n. 3248/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 3358/2024 emessa in data 2 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione del beneficio economico di euro 500 mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a darvi esecuzione. La sentenza non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero si è costituito senza contestare né l’inadempimento, né il passaggio in giudicato della pronuncia, né la sua notificazione. La ricorrente ha inoltre chiesto una misura coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Ha ritenuto così integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in considerazione dell’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico di euro 500 riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario alla docente.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile perché diretto a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di misura coercitiva è stata respinta perché, data l’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e recante un obbligo di adempimento sufficientemente determinato.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi sia attivato dal creditore dopo l’inutile decorso del termine.
- Quando l’attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’esecuzione dell’incarico.
- La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all’esiguità dell’obbligazione da adempiere, una condanna diversa da quella meramente simbolica risulti manifestamente iniqua.
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