Sentenza n. 370/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prott. 4065/6 del 04.11.2021, con cui il Comune di Condofuri ha irrogato ai ricorrenti la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, per mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione opera abusiva n.123 del 05.12.2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione di un'opera abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione sostenendo di non avere realizzato le opere abusive, attribuendone la realizzazione ai soggetti indicati nell'ordinanza di demolizione come responsabili degli abusi e qualificati dagli stessi ricorrenti come controinteressati. Il ricorso non è stato notificato a tali controinteressati, né è stata successivamente fornita prova della notificazione. Inoltre, le censure e le domande, pur formalmente rivolte contro la sanzione pecuniaria, erano sostanzialmente dirette contro l'ingiunzione di demolizione del 5 dicembre 2019, mai impugnata. L'ordinanza di demolizione risultava notificata a uno dei ricorrenti il 14 gennaio 2020; un'eventuale impugnazione proposta con il ricorso del dicembre 2021 sarebbe stata comunque tardiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per due concorrenti ragioni. In primo luogo, il ricorso non è stato notificato ai soggetti che gli stessi ricorrenti indicavano come responsabili degli abusi e controinteressati, nonostante fossero menzionati nell'atto impugnato e nell'epigrafe del ricorso e nonostante il rilievo già formulato nell'ordinanza cautelare. In secondo luogo, la sanzione pecuniaria contestata è stata ritenuta connessa e conseguente all'ingiunzione di demolizione del 2019, che non era stata tempestivamente impugnata. Le censure proposte miravano in sostanza a rimettere in discussione tale ordinanza; l'eventuale impugnazione tardiva è stata quindi dichiarata inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore del Comune in € 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria è collegata alla mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione; la sua impugnazione non può essere utilizzata per contestare tardivamente l'ordinanza presupposta non impugnata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente individua espressamente determinati soggetti quali controinteressati, qualificandoli come responsabili della situazione contestata, il ricorso deve essere notificato anche a tali soggetti; in mancanza, il ricorso è inammissibile se non viene fornita la prova della notificazione neppure nel corso del giudizio.
- L'impugnazione di un provvedimento sanzionatorio consequenziale non può essere utilizzata per contestare, in modo sostanziale, il provvedimento presupposto divenuto inoppugnabile per mancata o tardiva impugnazione.
- Quando il provvedimento presupposto è stato notificato e non è stato tempestivamente impugnato, le censure rivolte contro di esso, anche se formalmente proposte contro l'atto consequenziale, sono inammissibili per tardività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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