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Sentenza

Sentenza n. 6851/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto 4 a Zuccato HC S.r.l.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una gara suddivisa in nove lotti per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito. Dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente aggiudicazione e la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche da parte di una nuova commissione, due concorrenti già ammessi alla graduatoria rinunciavano alla prosecuzione della procedura. La stazione appaltante, ritenendo così ridotta a due la platea degli offerenti, applicava una diversa formula per l’attribuzione del punteggio economico e aggiudicava il lotto 4 a Zuccato, precedentemente assegnato a Service Med. Service Med appellava la sentenza del TAR deducendo, in via principale, la violazione del principio di invarianza o cristallizzazione delle offerte ex art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 e del giudicato formatosi sulle precedenti pronunce, sostenendo che le rinunce sopravvenute non potessero incidere sul calcolo delle medie né sulla formula di attribuzione del punteggio economico. Deduceva inoltre l’omessa verifica di anomalia dell’offerta di Zuccato, l’erroneità dei punteggi attribuiti per lo scarico dinamico delle pressioni, per il progetto di informatizzazione, per la struttura organizzativa e la formazione, nonché per la versatilità e le dimensioni del prodotto; contestava la mancata indicazione dei costi della manodopera, l’errata suddivisione dei lotti e la composizione della commissione. Chiedeva altresì una consulenza tecnica d’ufficio sui punteggi relativi al criterio dello scarico dinamico delle pressioni e aveva riproposto una domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati. Ha ritenuto dirimente il motivo relativo alla violazione del principio di invarianza delle offerte. La rinuncia volontaria di concorrenti già ammessi deve essere assimilata, quanto agli effetti, all’esclusione sopravvenuta e non può modificare i dati rilevanti per il calcolo delle medie nella procedura. Nel caso concreto, il disciplinare prevedeva una formula economica diversa a seconda che le offerte da valutare fossero due oppure una platea più ampia: poiché le offerte ammesse all’apertura delle buste economiche erano originariamente quattro, la successiva rinuncia di due concorrenti non consentiva di applicare la formula prevista per due soli operatori. La prima aggiudicazione definitiva, benché annullata limitatamente alle valutazioni tecniche, aveva cristallizzato le offerte economiche; inoltre, il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze imponeva la rinnovazione delle sole valutazioni tecniche, lasciando ferme le offerte economiche e gli elementi non attinti dalle censure. Il mutamento della formula aveva ridotto il punteggio economico di Service Med di 7,49 punti, in misura superiore al distacco finale di 2,61 punti, sicché la violazione superava la prova di resistenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, perché l’annullamento imponeva una nuova valutazione conforme al giudicato, ed erano in parte subordinati. È stata respinta la domanda risarcitoria, poiché l’eventuale spettanza dell’aggiudicazione dipendeva dagli ulteriori sviluppi della riedizione del potere e dall’eventuale verifica di anomalia. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui l’annullamento dovesse estendersi agli altri lotti: il vizio riguardava la fase autonoma di esame e valutazione delle offerte del lotto 4 e non un segmento comune e trasversale della gara. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016

    ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronunzia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione od esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte

    Il principio di invarianza cristallizza le offerte e impedisce che variazioni sopravvenute, comprese le rinunce volontarie di concorrenti già ammessi, incidano sul calcolo delle medie e sulla graduatoria, quando la formula di gara dipenda dalla consistenza della platea degli offerenti.

  • art. 108, comma 12, d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione ripropone il principio di invarianza nel nuovo codice dei contratti pubblici, pur in un sistema nel quale la soglia di anomalia è solo eventuale e, se prevista, è fissata nei documenti di gara.

  • art. 97 d.lgs. n. 50/2016

    La disciplina della verifica di anomalia è richiamata nel quadro del principio di invarianza, ma la decisione non definisce nel merito l’obbligo concreto di verifica, ritenendo assorbite le relative censure.

  • art. 77 d.lgs. n. 50/2016

    La norma è richiamata in relazione alla contestata composizione della commissione giudicatrice; il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura principale.

  • art. 95 d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione, alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e all’indicazione dei costi della manodopera; le relative censure sono assorbite.

  • art. 30 d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato in relazione ai principi applicabili alla valutazione delle offerte e alla gara; il relativo motivo è assorbito.

  • art. 23, comma 15, d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato in relazione alla contestata mancata indicazione dei costi della manodopera nel progetto; la censura è assorbita.

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    È menzionato con riferimento a una diversa controversia relativa ad altri lotti e alla disciplina del ricorso cumulativo; non costituisce la ratio decidendi della presente sentenza.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato per la richiesta, non accolta né esaminata per sopravvenuta superfluità, di deferimento della questione all’Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • Il principio di invarianza delle offerte impedisce che variazioni sopravvenute alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione, comprese le rinunce volontarie di concorrenti già ammessi, incidano sul calcolo delle medie rilevanti per l’attribuzione dei punteggi o per la determinazione della soglia di anomalia.
  • Quando la lex specialis prevede formule di attribuzione del punteggio economico diverse in funzione del numero delle offerte ammesse, il numero rilevante è quello delle offerte originariamente ammesse all’apertura delle buste economiche; le successive rinunce non consentono di applicare la formula prevista per una platea più ristretta.
  • L’annullamento giurisdizionale di una prima aggiudicazione limitatamente alla valutazione delle offerte tecniche non travolge le offerte economiche e gli altri segmenti della procedura non attinti dalle censure, che restano cristallizzati e non possono essere rivalutati in sede di riedizione del potere.
  • Gli effetti conformativi del giudicato impongono all’amministrazione di rinnovare soltanto le attività indicate dalla pronuncia di annullamento e di rispettare il consolidamento delle attività valutative non annullate.
  • L’annullamento di un’aggiudicazione riferita a un singolo lotto non si estende agli altri lotti quando il vizio riguarda una fase autonoma di esame e valutazione delle offerte propria di quel lotto; l’estensione è configurabile solo per vizi relativi a segmenti comuni e trasversali della procedura.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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