Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 988 del 2025.

Giustizia amministrativa202502200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 988 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 988 del 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per periodi di servizio compresi tra il 9 dicembre 2020 e il 10 giugno 2022, condannando il Ministero al pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e non adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce il fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni, termine ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito e la condanna al pagamento delle somme dovute, purché il titolo sia stato ritualmente notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e disporre contestualmente, per l’eventuale ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell’amministrazione competente, con facoltà di delega, e può essere incaricato di eseguire il titolo giudiziale in via sostitutiva su richiesta della parte vittoriosa.
  • Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione consente l’attivazione degli strumenti esecutivi e dell’ottemperanza, ove persistano l’inadempimento e gli ulteriori presupposti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.