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Sentenza

Sentenza n. 1632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro la revoca della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Basilicata, contestando la revoca della licenza di porto d'armi disposta dal Questore di Matera. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Ha sostenuto che il giudizio di inaffidabilità fosse fondato soltanto sul rinvenimento di un fucile nell'autovettura dello zio, senza considerare la propria condotta pregressa, protrattasi per anni senza contestazioni. In particolare, ha negato o ridimensionato la propria responsabilità nella custodia dell'arma e ha contestato la ricostruzione dei Carabinieri, secondo cui il fucile era stato lasciato dal lato del conducente, con finestrino aperto e portiere prive di sicura, insieme a un secondo fucile appartenente allo zio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 54 c.p. — richiamato nella motivazione del Collegio anche come art. 52 c.p. — sostenendo che la sosta presso il bar fosse stata necessaria per assumere urgentemente un medicinale in relazione a un grave episodio diabetico e che tale stato di necessità avrebbe dovuto essere valorizzato. Ha inoltre chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha prodotto tardivamente una successiva sentenza penale favorevole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata il 29 dicembre 2025, perché tardiva e in violazione dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ribadito che il porto d'armi non è un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi, e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l'affidabilità del titolare, dando prevalenza alla sicurezza e all'incolumità pubblica. Il giudizio di inaffidabilità non richiede né un accertamento di pericolosità sociale, né un comprovato abuso dell'arma, né necessariamente la commissione di un illecito penale, potendo fondarsi su fatti indicativi di carenza di prudenza e diligenza nella custodia. Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e le fotografie allegate dimostravano che l'arma era stata lasciata incustodita nell'autovettura, con il finestrino aperto e le portiere prive di sicura, in condizioni che consentivano a chiunque di impossessarsene; inoltre, era esposto anche il secondo fucile dello zio. Tali circostanze erano sufficienti a sorreggere il giudizio di inaffidabilità per scarsa accortezza, prudenza e diligenza. Il procedimento amministrativo è stato ritenuto autonomo rispetto a quello penale, sicché il Questore non era tenuto a valutare l'ipotetica non punibilità dell'interessato, profilo riservato al giudice penale. Anche ammettendo la necessità della sosta per ragioni sanitarie, l'interessato avrebbe potuto adottare cautele elementari, come chiudere il finestrino, inserire la sicura o portare le armi con sé. Non era quindi necessario un ulteriore approfondimento istruttorio né l'ammissione della prova testimoniale. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consentono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del titolare o aspirante titolare del porto d'armi e di negare o revocare il titolo quando emergano elementi indicativi di possibile abuso o di insufficiente affidabilità, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso dell'arma.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito documentale tardivo rispetto ai termini processuali comporta l'inammissibilità della produzione, anche quando il documento sia costituito da una successiva pronuncia penale.

  • art. 54 c.p.

    Il richiamo allo stato di necessità non impone all'autorità amministrativa di accertare l'ipotetica non punibilità penale del comportamento, trattandosi di valutazione riservata al giudice penale; in ogni caso, la necessità allegata non esclude la valutazione amministrativa della carenza di cautele nella custodia delle armi.

  • art. 52 c.p.

    non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

    Il Collegio richiama la disposizione nella motivazione, pur rilevando che la valutazione dell'eventuale scriminante penale spetta al giudice penale e non al Questore nell'ambito del procedimento di revoca della licenza.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nel rilascio e nel mantenimento del titolo, l'interesse alla sicurezza e all'incolumità pubblica prevale sull'interesse privato alla disponibilità dell'arma.
  • La revoca della licenza di porto d'armi può essere fondata su un giudizio prognostico di inaffidabilità adottato nell'esercizio dell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di accertare la pericolosità sociale del titolare, un comprovato abuso dell'arma o la commissione di un reato.
  • Situazioni anche prive di rilievo penale possono legittimamente sorreggere il giudizio di inaffidabilità quando evidenzino carenza di prudenza, accortezza o diligenza nella custodia delle armi e siano idonee a esporle al rischio di sottrazione o di uso improprio.
  • Il procedimento amministrativo di revoca della licenza di porto d'armi è autonomo rispetto all'eventuale procedimento penale: l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare l'affidabilità del titolare sulla base dei fatti rappresentati, ma non è tenuta ad accertare o applicare cause di non punibilità penale, valutazione riservata al giudice penale.
  • La necessità di allontanarsi temporaneamente dal veicolo per ragioni sanitarie non esclude il giudizio di inaffidabilità se il titolare avrebbe potuto adottare cautele elementari per impedire l'accesso alle armi, quali chiudere il finestrino, inserire la sicura o portare le armi con sé.
  • La nota degli appartenenti alle forze di polizia e la documentazione fotografica possono essere sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, quando descrivano in modo puntuale le modalità di custodia dell'arma; in tal caso non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio mediante prova testimoniale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAppelloIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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