Sentenza del 07/06/2017 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.R.E.S. - operazioni straordinarie - fusione per incorporazione - conseguenze - estinzione dell'incorporata - non sussiste - atto di accertamento - notificazioneall'incorporata - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava gli effetti della fusione per incorporazione sulla soggettività della società incorporata. Il ricorrente riteneva che, a seguito della fusione, l'incorporata fosse estinta e che, pertanto, un atto di accertamento a essa intestato o notificato fosse inesistente o nullo.
La decisione
La tesi del ricorrente non è stata accolta. La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata né la nascita di un nuovo soggetto giuridico, ma costituisce una vicenda evolutivo-modificativa caratterizzata dalla continuità del soggetto e dall'integrazione tra le società partecipanti. Di conseguenza, l'intestazione dell'atto di accertamento alla società incorporata e la notificazione nei suoi confronti non comportano, per ciò solo, l'inesistenza o la nullità dell'atto.
Norme richiamate
Art. 2505-bis cod. civ.
La fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria.
La fusione è interpretata come un'operazione evolutivo-modificativa che conserva l'identità del soggetto giuridico, pur modificandone l'organizzazione e integrandolo con la società incorporante.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
La riforma del diritto societario ha introdotto la disciplina rilevante per qualificare la fusione come vicenda di continuità e non come estinzione della società incorporata.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione non comporta automaticamente l'estinzione sostanziale della società incorporata, ma la continuità del soggetto giuridico in un diverso assetto organizzativo.
- Un atto tributario intestato alla società incorporata e notificato dopo la fusione non è, per questo solo motivo, inesistente o nullo.
- In caso di fusione, la validità dell'atto deve essere valutata considerando la continuità dei rapporti giuridici e l'integrazione tra incorporata e incorporante, non applicando automaticamente la regola dell'estinzione del soggetto.
- La società incorporante, quale successore nell'organizzazione e nei rapporti della società incorporata, non può contestare l'atto esclusivamente sulla base dell'intervenuta fusione; devono essere dimostrati ulteriori vizi concreti della notifica o dell'accertamento.
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