Sentenza n. 10864/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica al 34° corso AUFP e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 21 ottobre 2025 con cui la Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici lo aveva dichiarato non idoneo al 34° corso AUFP, sulla base del riscontro di anomalie lente, aspecifiche e diffuse all’esame EEG, associate a pregresse microassenze, ricondotte per analogia al codice 110 della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale, lamentando la mancata inclusione del proprio nominativo, almeno con riserva, la soppressione del posto per le Forze Speciali della Marina quale prima scelta, la mancata devoluzione degli undici posti rimasti vacanti nella scelta alternativa e il mancato esame della propria posizione ancora sub iudice. In sede cautelare il TAR aveva disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. La relazione, depositata il 7 maggio 2026, ha confermato la presenza di anomalie lento-irritative diffuse, incrementate dalle prove di attivazione, in soggetto con storia di microassenze infantili, ritenendo sussistente la ragione di non idoneità sanitaria secondo la Direttiva tecnica. Il ricorrente ha contestato l’esito della verificazione, deducendo criticità dell’esame EEG e contraddittorietà tra i dati clinici e la conclusione di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo sufficientemente confermato dalla verificazione il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione. Il Collegio ha considerato attendibile e corretto l’accertamento verificativo perché la condizione riscontrata coincideva con quella rilevata in sede concorsuale e poteva essere ricondotta al codice 110 della Direttiva tecnica, relativo alle pregresse malattie del sistema nervoso centrale o periferico con esiti causa di alterazioni funzionali lievi. La riconducibilità è stata ritenuta ragionevole anche in considerazione delle gravose condizioni fisiche del servizio militare e del potenziale rischio di crisi epilettiche per il candidato e per i colleghi. Le dedotte criticità dell’EEG non sono state provate; inoltre, non è stata ravvisata contraddittorietà tra i dati clinici e le conclusioni, essendo ritenuto più probabile l’insorgere di episodi epilettici in ragione dell’infermità pregressa. Il TAR non ha quindi ravvisato illogicità o irrazionalità nel giudizio tecnico della Commissione e non ha ritenuto di doversene discostare. Il rigetto del ricorso introduttivo ha comportato anche il rigetto dei motivi aggiunti relativi alla graduatoria. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 400, oltre IVA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata quando l’istruttoria è completa e le parti sono sentite.
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014
La previsione relativa alle pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico con esiti causa di alterazioni funzionali lievi è stata ritenuta applicabile alla condizione del candidato e idonea a fondare il giudizio di non idoneità psicofisica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, a fondamento dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può fare proprie le conclusioni di una verificazione medico-legale quando esse confermano il dato clinico rilevato dall’amministrazione, risultano fondate su un metodo scientifico e non presentano profili di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà.
- Nelle procedure di reclutamento militare, il giudizio di non idoneità psicofisica può essere fondato anche sulla riconducibilità per analogia della condizione sanitaria a una voce della direttiva tecnica applicabile, purché la riconduzione sia coerente con la patologia accertata e con le peculiari e gravose condizioni del servizio militare.
- La contestazione dell’attendibilità di un esame strumentale non è sufficiente a superare il giudizio tecnico sanitario dell’amministrazione se le specifiche criticità dell’esame non sono adeguatamente provate.
- Il giudice amministrativo non deve sostituire la propria valutazione a quella della commissione medica quando l’accertamento tecnico sia stato svolto con metodo rigoroso e risulti esente da illogicità o irrazionalità manifeste.
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