Sentenza n. 2307/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1506/2025 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 21 maggio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva provveduto all’accredito, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché l’azione riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, espressamente compresa tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di notificazione del titolo previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo né provato l’avvenuto pagamento. In applicazione dell’art. 2697 c.c., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi spettava a chi intendesse avvalersene. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 1; comma 4, lett. d)
Disciplina il giudizio di ottemperanza, il termine decennale per la proposizione dell’azione e la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario indicati dalla norma.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Regola il termine per il deposito del ricorso nei giudizi soggetti al rito camerale richiamato dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio prima della proposizione delle azioni esecutive.
art. 2697 c.c.
Impone a chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi di provarli; nel caso concreto, spettava al Ministero provare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla ricorrente.
art. 22 l. 724/1994
È richiamato quale disposizione che estende il regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione obbligata.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina sull’attività del commissario ad acta e sull’assenza di compenso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo rientra tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.
- Quando l’Amministrazione non dimostra di avere adempiuto al titolo esecutivo e non contesta specificamente l’idoneità del giudicato all’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
- La prova dell’avvenuto pagamento o di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal giudicato grava sull’Amministrazione che li eccepisce, in applicazione dell’art. 2697 c.c.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è svolto da un dirigente dell’amministrazione obbligata può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, ove l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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