Cassazione Penale, Ordinanza n. 02609/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello confermava la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, relativa all'inosservanza delle prescrizioni connesse alla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno. I fatti, accertati dai Carabinieri di Benevento, riguardavano il mancato rinvenimento dell'interessato nella sua abitazione alle ore 02.25 del 28 febbraio 2019, in orario in cui doveva permanervi. Il ricorso era articolato in due doglianze, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; dalla motivazione emerge che il giudice di legittimità ha ritenuto infondate le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di giustificazioni o ricostruzioni alternative e valorizzando il rilevante disvalore della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che gli accertamenti di polizia fossero univocamente sfavorevoli alla posizione dell'imputato, che non aveva fornito alcuna giustificazione o diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche, in ragione dell'elevato disvalore della condotta e dei significativi precedenti penali dell'interessato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La disposizione è richiamata come base della condanna per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno.
art. 62-bis c.p.
La decisione richiama in modo implicito la disciplina delle attenuanti generiche, affermando che esse richiedono situazioni fattuali idonee a giustificare l'adeguamento della pena al caso concreto, qui ritenute insussistenti.
Massime di principio
- In tema di violazione delle prescrizioni connesse a misure di prevenzione personali, la prova dell'assenza del soggetto nel luogo e negli orari imposti può essere desunta dagli accertamenti immediati della polizia giudiziaria, se coerenti e univoci.
- La mancata offerta, da parte dell'imputato, di una giustificazione alternativa o di una ricostruzione diversa dei fatti può rafforzare la tenuta della decisione di merito e rendere il ricorso inammissibile quando si risolva in una mera contestazione fattuale non decisiva.
- Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute quando non emergano elementi positivi concreti riferibili alla personalità del reo o al fatto, soprattutto in presenza di un rilevante disvalore della condotta e di significativi precedenti penali.
- Nel giudizio di legittimità, censure che non si confrontino efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata e non introducano profili giuridicamente decisivi sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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