Cassazione Penale, Sentenza n. 32993/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riqualificato uno dei fatti dall’estorsione pluriaggravata alla truffa aggravata e rideterminato la pena, mantenendo però la responsabilità per i reati contestati e la qualificazione come estorsione di un ulteriore episodio. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 629 c.p. e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione come estorsione del fatto di cui al capo 83a), sostenendo che la vittima fosse stata indotta alla consegna di denaro e preziosi mediante un inganno, senza una minaccia effettivamente percepita, e che il ricorrente, intervenuto soltanto per ritirare i beni, non avesse il dolo specifico dell’estorsione. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, richiamando l’attività lavorativa svolta dopo i fatti, la confessione, il rispetto degli arresti domiciliari, la concessione delle attenuanti ad altri partecipi in un procedimento parallelo e la giovane età, che sarebbe stata valutata erroneamente in senso negativo. Il terzo motivo deduceva un errore aritmetico nel calcolo della riduzione di un terzo per il rito, poiché dalla pena base di quattordici anni e dieci mesi di reclusione la Corte d’appello aveva erroneamente determinato nove anni, undici mesi e dieci giorni anziché nove anni, dieci mesi e venti giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi. Quanto al capo 83a), ha affermato che la prospettazione dell’arresto del nipote come male realizzabile dal sedicente carabiniere, anche se fondata su un pericolo inesistente, integra la minaccia rilevante ai fini dell’estorsione; la truffa ricorre invece quando l’inganno induce la vittima a temere erroneamente un male non proveniente dall’agente o a ritenere di dover eseguire un ordine dell’autorità non promanante da lui. Il dolo dell’estorsione è stato ritenuto comune ai partecipi, poiché il ricorrente aveva agito coordinandosi con gli altri complici e si era presentato subito dopo per ritirare denaro e gioielli. È stato inoltre ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sul notevole numero di reati commessi ai danni di persone vulnerabili, sulla tardività e parzialità iniziale della confessione e sulla valenza negativa della giovane età in rapporto al tipo, al numero e alle modalità dei reati. È stato invece accolto il terzo motivo: la riduzione di un terzo della pena di quattordici anni e dieci mesi di reclusione conduce a nove anni, dieci mesi e venti giorni. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, rideterminata in tale misura; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La minaccia di un male realizzabile direttamente o indirettamente dall’agente, anche quando il pericolo prospettato è inesistente ma viene fatto apparire come dipendente dalla volontà dell’agente, integra estorsione.
art. 640, comma 2, n. 2, c.p.
La disposizione è richiamata quale qualificazione attribuita dalla Corte d’appello a un diverso episodio, riqualificato dall’estorsione pluriaggravata alla truffa aggravata.
art. 61, nn. 2 e 7, c.p.
Richiamato per le circostanze aggravanti contestate nella qualificazione del diverso episodio come truffa aggravata.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una motivazione riferita agli elementi ritenuti prevalenti della personalità del colpevole, dell’entità del reato o delle modalità esecutive.
art. 133 c.p.
Ai fini delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valuti l’elemento tra quelli indicati dalla norma ritenuto prevalente; anche un solo elemento può giustificare il diniego.
art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.
Massime di principio
- Integra il delitto di estorsione la prospettazione alla vittima di un male, anche inesistente, presentato come realizzabile direttamente o indirettamente dall’agente e idoneo a coartarne la volontà nella disposizione patrimoniale.
- La truffa ricorre, invece, quando l’inganno determina nella vittima l’erroneo timore di un male non proveniente dall’agente oppure l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità non promanante dall’agente.
- Il dolo dell’estorsione può essere riconosciuto anche nei confronti del soggetto che interviene nella fase esecutiva della riscossione o del ritiro dei beni, quando la sua condotta risulti coordinata con quella degli altri partecipi e inserita nella comune iniziativa criminosa.
- Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito individui e valuti uno degli elementi desumibili dalla personalità del colpevole, dall’entità del reato o dalle modalità della condotta, se ritenuto prevalente.
- La giovane età dell’imputato può essere valutata negativamente ai fini delle attenuanti generiche quando, in rapporto al numero, al tipo e alle modalità dei reati, denoti una personalità allarmante anziché immaturità o ridotta capacità di valutazione.
- La Corte di cassazione può correggere direttamente, senza rinvio, un errore aritmetico nella determinazione della pena quando il calcolo corretto deriva dalle statuizioni già adottate dal giudice di merito.
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