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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a fronte del solo ticket se dovuto, prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l'ATS, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare attuativa articolando sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà della misura e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare prestazioni gratuite in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Ha denunciato inoltre la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sono tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati e che il meccanismo previsto avrebbe determinato, in caso di esaurimento della disponibilità, un obbligo di prestazioni gratuite nell'ultima parte dell'anno. È stata dedotta anche la violazione dell'art. 23 Cost., per l'imposizione amministrativa di una prestazione patrimonialmente gravosa in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo la gratuità imposta lesiva del diritto al credito maturato per l'attività svolta; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, in quanto il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una misura analoga soltanto per gli erogatori pubblici; infine, la carenza di presupposto e lo sviamento, poiché il Piano regionale richiamato dalla delibera era riferito al triennio 2019-2021 e avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i sei motivi di ricorso nel merito. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte dell'espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla stessa nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata della controversia quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulta sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina regionale delle prestazioni sanitarie accreditate; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 23 Cost.

    La ricorrente ha dedotto che l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite avrebbe violato la riserva di legge; il TAR non ha esaminato la censura.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La ricorrente ha dedotto la lesione del diritto al credito derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito nella l. n. 107/2024

    La normativa sopravvenuta ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il suo rilievo è stato riferito alla sopravvenuta carenza di interesse, senza decisione sulla legittimità originaria degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando la causa è fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. ai fini della verifica della permanenza dell'interesse e la parte ricorrente dichiara in udienza il venir meno dell'interesse, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata senza esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta disciplina che incide sull'applicazione pratica dell'atto impugnato può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, ma la relativa dichiarazione di improcedibilità non comporta una pronuncia sulla legittimità originaria dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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